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Interpello

Risposta n. 342 del 11/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che i debiti del de cuius sono deducibili purché ricorrano le condizioni degli artt. 21 e 23 del TUS e non è necessario che siano stati contratti in relazione ai beni compresi nell'attivo ereditario; quindi la quota di mutuo va inserita come "altre passività"

Interpello ex art. 11, comma 1, lett. a) legge 27/7/2000 n.212 - art. 20 D.Lgs. 31/10/1990 n.346 (deducibilità di debiti in dichiarazione di successione)

Il quesito

Se è deducibile nella dichiarazione di successione la quota residua (50%) di un mutuo fondiario contratto dalla defunta per la ristrutturazione di un immobile, non espressamente riferito nell'atto di mutuo e garantito con ipoteca su un immobile dell'istante cointestataria del mutuo

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia richiama il principio generale di deducibilità dell'art.20 TUS, precisa che l'art.22, comma 1 esclude solo i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e che, trattandosi di mutuo per ristrutturazione, la quota residua è deducibile se soddisfa i requisiti e la prova richiesti dagli artt.21 e 23. L'istante può usare il codice 12 "altre passività"; l'ufficio può comunque rettificare e contestare la deducibilità fornendo elementi di prova contrari. Il parere vale nei limiti degli elementi documentali forniti e si applica anche al legatario secondo art.29, comma 2 TUS.

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