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Legge

L.R. Sicilia 23/2011

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo

Normativa regionaleL.R. Sicilia 23/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS), prevede un regolamento attuativo entro 6 mesi e disciplina interventi economici straordinari per le imprese di Lampedusa e Linosa colpite dall’emergenza migratoria, con requisiti fissati da successivo decreto. Modifica inoltre un termine della legge regionale n. 5/2011 portandolo da 6 a 9 mesi per la conclusione di un procedimento amministrativo.

Promozione della LIS e misure straordinarie per Lampedusa e Linosa

Promozione della LIS e interventi straordinari per Lampedusa e Linosa

La legge regionale siciliana interviene su due fronti distinti: da un lato promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di inclusione delle persone sorde; dall’altro introduce misure urgenti di sostegno economico per le imprese delle isole di Lampedusa e Linosa, oltre a modificare un termine della disciplina regionale sui tempi del procedimento amministrativo.

Valorizzazione degli organismi associativi e coordinamento degli interventi

La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali, quando esercitano funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei soggetti con handicap auditivo.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale:

  • con tali organismi associativi;
  • con enti rappresentativi in ambito regionale, per realizzare programmi di intervento in favore dei soggetti sordi.

I criteri di rappresentatività degli enti regionali sono demandati a un successivo decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previa espressione di parere vincolante della V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Gli interventi previsti dalla legge devono essere coordinati con quelli dell’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

Promozione della Lingua dei Segni Italiana

La Regione promuove la LIS come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, nonché la sua acquisizione e il suo uso. La promozione è dichiaratamente coerente con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Regolamento attuativo sulla LIS

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Il regolamento deve disciplinare:

  • l’uso della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;
  • la promozione dell’insegnamento e dell’uso della LIS e di altre tecniche, anche informatiche, utili alla comunicazione delle persone sorde, nei corsi di laurea e nella formazione post lauream;
  • l’uso effettivo della LIS e di strumenti tecnici, anche informatici, nei rapporti con amministrazioni pubbliche locali, amministrazione regionale ed enti strumentali regionali;
  • la diffusione della LIS come mezzo di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riguardo alle trasmissioni televisive;
  • i metodi di verifica dell’attuazione della legge.

Agevolazioni per le imprese di Lampedusa e Linosa

Per fronteggiare la grave emergenza economico-sociale causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa il fondo previsto dall’articolo 60 della legge regionale n. 32/2000 può erogare agevolazioni anche a favore delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

Sono ammesse le imprese che:

  • abbiano sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa (AG);
  • abbiano tale sede da almeno 6 mesi antecedenti il 16 giugno 2011.

Le PMI e microimprese sono individuate secondo la definizione del Reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008. Un successivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive deve definire requisiti e modalità di accesso alle agevolazioni.

Modifica dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo

La legge modifica la disciplina contenuta nella legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sostituendo nell’articolo 2, comma 2, il termine “entro sei mesi” con “entro nove mesi”. Il termine procedimentale risulta quindi ampliato a 9 mesi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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