L.R. Sicilia 23/2011
Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS), prevede un regolamento attuativo entro 6 mesi e disciplina interventi economici straordinari per le imprese di Lampedusa e Linosa colpite dall’emergenza migratoria, con requisiti fissati da successivo decreto. Modifica inoltre un termine della legge regionale n. 5/2011 portandolo da 6 a 9 mesi per la conclusione di un procedimento amministrativo.
Promozione della LIS e misure straordinarie per Lampedusa e Linosa
Promozione della LIS e interventi straordinari per Lampedusa e Linosa
La legge regionale siciliana interviene su due fronti distinti: da un lato promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di inclusione delle persone sorde; dall’altro introduce misure urgenti di sostegno economico per le imprese delle isole di Lampedusa e Linosa, oltre a modificare un termine della disciplina regionale sui tempi del procedimento amministrativo.
Valorizzazione degli organismi associativi e coordinamento degli interventi
La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali, quando esercitano funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei soggetti con handicap auditivo.
La Regione può inoltre stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale:
- con tali organismi associativi;
- con enti rappresentativi in ambito regionale, per realizzare programmi di intervento in favore dei soggetti sordi.
I criteri di rappresentatività degli enti regionali sono demandati a un successivo decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previa espressione di parere vincolante della V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Gli interventi previsti dalla legge devono essere coordinati con quelli dell’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.
Promozione della Lingua dei Segni Italiana
La Regione promuove la LIS come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, nonché la sua acquisizione e il suo uso. La promozione è dichiaratamente coerente con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Regolamento attuativo sulla LIS
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Il regolamento deve disciplinare:
- l’uso della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;
- la promozione dell’insegnamento e dell’uso della LIS e di altre tecniche, anche informatiche, utili alla comunicazione delle persone sorde, nei corsi di laurea e nella formazione post lauream;
- l’uso effettivo della LIS e di strumenti tecnici, anche informatici, nei rapporti con amministrazioni pubbliche locali, amministrazione regionale ed enti strumentali regionali;
- la diffusione della LIS come mezzo di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riguardo alle trasmissioni televisive;
- i metodi di verifica dell’attuazione della legge.
Agevolazioni per le imprese di Lampedusa e Linosa
Per fronteggiare la grave emergenza economico-sociale causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa il fondo previsto dall’articolo 60 della legge regionale n. 32/2000 può erogare agevolazioni anche a favore delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese.
Sono ammesse le imprese che:
- abbiano sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa (AG);
- abbiano tale sede da almeno 6 mesi antecedenti il 16 giugno 2011.
Le PMI e microimprese sono individuate secondo la definizione del Reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008. Un successivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive deve definire requisiti e modalità di accesso alle agevolazioni.
Modifica dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo
La legge modifica la disciplina contenuta nella legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sostituendo nell’articolo 2, comma 2, il termine “entro sei mesi” con “entro nove mesi”. Il termine procedimentale risulta quindi ampliato a 9 mesi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 nov 2011L.R. Sicilia 24/2011
- Legge · 24 nov 2011L.R. Sicilia 25/2011
- Legge · 30 dic 2011L.R. Sicilia 26/2011
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 5/2012
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 4/2012
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 3/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →