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Circolare

Circolare numero 180 del 01-12-2021

Con la presente circolare si riepilogano le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la possibilità, introdotta dall'art. 14 del d.l. 104/2020 e prorogata da successivi decreti, di accedere alla NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro tramite accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché i limiti temporali connessi alle proroghe del divieto di licenziamento. Si precisano le fattispecie di datori di lavoro per le quali il divieto è stato prorogato fino a date differenziate (es. 30/06/2021, 31/10/2021, 31/12/2021) e le conseguenze sull'accesso alla NASpI; infine si riepilogano le ipotesi ordinarie di cessazione che danno diritto alla NASpI quando il divieto non è più vigente.

Proroga del divieto di licenziamento e criteri di accesso alla NASpI per risoluzioni consensuali tramite accordo collettivo aziendale; accesso alla NASpI dopo cessazione con datori di lavoro per i quali il divieto non è più vigente

Punti principali

Quadro normativo e nuova ipotesi di accesso

L'art. 14 del d.l. 104/2020 consente, durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, l'accesso alla NASpI ai lavoratori che aderiscono ad accordi collettivi aziendali (sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) che incentivano la risoluzione del rapporto, configurando di fatto una risoluzione consensuale.

Proroghe e categorie interessate

La previsione è stata prorogata da vari decreti (Sostegni, Sostegni-bis, ecc.) con termini differenziati: ad esempio divieto e relative possibilità fino al 30/06/2021 per molti datori; estensioni fino al 31/10/2021 o 31/12/2021 per specifiche categorie (aziende autorizzate a trattamenti CIGO/CISOA/CIGO COVID, imprese strategiche, settori turismo/commercio, ecc.).

Regole temporali per l'accesso alla NASpI

Per datori per i quali il divieto non è stato prorogato oltre il 30/06/2021, l'accesso alla NASpI per risoluzione tramite accordo collettivo è ammesso solo se il lavoratore ha aderito entro il 30/06/2021 e la risoluzione ha prodotto effetti entro tale data. Se la cessazione è successiva al 30/06/2021, l'accesso è possibile solo se il datore è ancora coperto da una proroga specifica.

Riferimenti applicativi e istruzioni precedenti

Si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 111/2020 e i messaggi n. 4464/2020, n. 528/2021 e n. 689/2021, da applicare alle ipotesi ancora ammissibili.

Decorso del divieto e regime ordinario

Alla scadenza dei periodi di vigenza del divieto, l'accesso alla NASpI avviene secondo le normali ipotesi ordinarie: licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa, dimissioni protette in maternità, risoluzioni consensuali in conciliazione e altri casi elencati.

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