Regolamento (UE) 2016/23
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/23 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/23 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura attua il quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e le modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. Il regolamento contiene un allegato con i valori per ciascun codice NC e per determinate origini paese. È efficace dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, individuati tramite codice NC e, per ciascun prodotto, tramite specifici codici paese di origine/provenienza. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata ex articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. Non disciplina altri settori o prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/23 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando chiariscono che i criteri di fissazione dei valori forfettari discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Contenuto sostanziale
L'unica disposizione operativa sostanziale, contenuta nell'articolo 1, rinvia all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per una serie di codici NC relativi a specifici ortofrutticoli e, per ciascuno, distingue le origini paese rilevanti. Tra queste figurano, a titolo esemplificativo, Egitto (EG), Israele (IL), Marocco (MA), Tunisia (TN), Turchia (TR), Giamaica (JM), Canada (CA), Cile (CL), Stati Uniti (US), Cina (CN) e il codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, in quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori importatori, i valori indicati nell'allegato costituiscono il riferimento per il calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali nel giorno di applicazione.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per codice dei paesi terzi di origine.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati i valori corrispondenti a specifiche origini, tra cui EG, IL, MA, TN, TR, JM, CA, CL, US, CN e ZZ ('altre origini').
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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