L.R. Piemonte 14/2016
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Piemonte il sistema turistico regionale: programma annuale, Osservatorio del turismo, costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, disciplina degli IAT, dei consorzi turistici e dei contributi regionali. Prevede una norma transitoria per l’adeguamento delle ATL e, per la prima attuazione, coperture finanziarie 2016-2018 e contributi straordinari nel bilancio 2020-2022.
Organizzazione della promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte
Organizzazione della promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte
La legge disciplina in modo organico l’esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica nel territorio piemontese e l’assetto delle strutture tecnico-operative che le svolgono. Definisce il ruolo della Regione, di Visit Piemonte Scrl, delle ATL, degli IAT e degli altri soggetti del sistema turistico regionale.
Ruolo della Regione e programmazione delle attività
La Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del sistema turistico, cura i rapporti con Governo e Unione europea e predispone programmi annuali per orientare le azioni di promozione e accoglienza. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, aggiornabili nel corso dell’anno, e contengono analisi della domanda turistica, obiettivi per prodotti e ambiti territoriali, criteri di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, riparto delle risorse e modalità di attuazione di progetti web, social, turismo sociale e accessibile, turismo sportivo e percorsi turistici. La Regione consulta gli enti e le categorie interessate sia nella fase di programmazione sia nella verifica dei risultati.
Osservatorio del turismo
L’Osservatorio del turismo, gestito da Visit Piemonte Scrl, raccoglie ed elabora dati sull’offerta, sulla domanda e sui flussi turistici. Monitora anche l’offerta sportiva del territorio, sia professionale sia amatoriale, e la relativa ricaduta turistica.
Visit Piemonte Scrl: costituzione, finalità e attività
La Regione promuove la costituzione di Visit Piemonte Scrl mediante fusione e trasformazione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., con forma di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. Il personale delle due società confluisce nella nuova società.
Visit Piemonte Scrl valorizza le risorse turistiche e agroalimentari piemontesi, favorendone la trasformazione in prodotti competitivi sui mercati nazionali e internazionali. La Regione si avvale del suo supporto tecnico-organizzativo per l’attuazione delle iniziative e dei programmi di promozione turistica e per l’analisi e la consulenza di marketing.
Tra le principali attività svolte dalla società rientrano la gestione dell’Osservatorio del turismo, la raccolta e diffusione delle informazioni turistiche e agroalimentari, le campagne di comunicazione, la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare, le relazioni pubbliche, la formazione specialistica, la consulenza alle imprese e le attività per turismo congressuale, sportivo e per l’attrazione di eventi sportivi. Per le funzioni di promozione turistico-sportiva la società opera anche con la denominazione Piemonte Sport Commission.
Soci e assetto di Visit Piemonte Scrl
Possono essere soci le camere di commercio, i consorzi di operatori turistici e altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione del turismo in Piemonte. Lo statuto, approvato dalla Giunta regionale, prevede che i soci versino annualmente una quota proporzionale alle quote consortili e stabilisce il carattere non lucrativo della società.
ATL: costituzione, natura giuridica e riconoscimento
Le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) sono promosse per valorizzare le risorse turistiche locali, migliorare informazione, accoglienza e assistenza ai turisti. Sono organizzate come società consortili ex art. 2615-ter c.c., con capitale prevalentemente pubblico e autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
La Giunta regionale approva uno statuto tipo delle ATL entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge; le singole ATL devono conformarvisi. La Regione riconosce le ATL costituite secondo la disciplina regionale e la Giunta ne stabilisce condizioni e modalità, nonché i poteri di diffida, sospensione e revoca del riconoscimento.
Organi e governance delle ATL
Gli organi delle ATL sono presidente, assemblea, consiglio di amministrazione e organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale. Restano in carica tre anni. Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall’assemblea; nei casi di partecipazione regionale minoritaria, almeno un componente è designato dalla Regione.
I consiglieri devono essere soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport, tempo libero o governo del territorio, con esperienza gestionale significativa. Il presidente del consiglio è il legale rappresentante e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Il consiglio presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’attività e sull’operatività dell’ATL.
Attività delle ATL e partecipazione dei soci
Le ATL organizzano a livello locale l’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati. In particolare:
- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche del territorio e coordinano gli IAT;
- forniscono assistenza ai turisti, inclusa la prenotazione e la vendita di servizi, nel rispetto della normativa vigente;
- promuovono iniziative di valorizzazione del territorio, manifestazioni ed eventi;
- diffondono la cultura dell’ospitalità turistica;
- favoriscono la costruzione di proposte e pacchetti turistici;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale;
- promuovono e gestiscono servizi turistici specifici per i soci.
Possono partecipare alle ATL, in via tassativa, Regione, enti locali e altri enti pubblici interessati, pro loco, consorzi di operatori turistici e soggetti con finalità analoghe, enti privati interessati al turismo, alla cultura, allo sport e allo sviluppo territoriale, nonché istituti bancari e fondazioni bancarie. L’ATL deve pubblicare un avviso per l’ingresso di nuovi soci sulla base del Piano di azioni approvato dall’assemblea. È vietata la distribuzione di utili o patrimonio. I consorziatori di cui alla lettera c) non possono eseguire lavori o forniture a favore delle ATL se non mediante procedura ad evidenza pubblica.
Ambiti territoriali turisticamente rilevanti
La legge individua nove ambiti territoriali in cui operano le ATL: Torino e area metropolitana, Biella, Valsesia e Vercelli, area dei laghi e Ossola, Novara esclusa l’area del lago, Langhe e Roero, provincia di Cuneo esclusa l’area delle Langhe e Roero, Alessandria e Asti. Per ciascun ambito non può essere costituita più di una ATL, anche se una stessa ATL può riferirsi a più ambiti.
Trasformazione delle preesistenti ATL
Le ATL già esistenti, costituite come consorzio, possono essere trasformate in società consortili; in tal caso subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi in corso. Le ATL preesistenti che non si adeguano entro quindici mesi dall’approvazione dello statuto tipo sono poste in liquidazione; se l’assemblea non delibera la liquidazione, la Regione può alienare la propria quota o recedere dalla società. I collegi dei revisori restano in carica fino all’approvazione della trasformazione.
Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT)
La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti minimi degli IAT in relazione ai flussi turistici e alle caratteristiche del territorio, con particolare riferimento a orari di apertura, qualificazione degli operatori e ubicazione degli sportelli. Le ATL istituiscono gli IAT e ne comunicano alla Regione ubicazione, orari, addetti e modalità di gestione.
Le ATL possono affidare la gestione degli IAT a pro loco, organismi associativi di sviluppo turistico locale ed enti gestori di servizi di interesse pubblico, nel rispetto della normativa applicabile. Il segno distintivo “IAT” è riservato agli uffici istituiti dalle ATL o convenzionati con esse. Anche enti locali, pro loco e consorzi turistici possono istituire punti informativi denominati IAT solo mediante convenzione con l’ATL di riferimento.
Comuni turistici
La Giunta regionale stabilisce con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, criteri e procedure per individuare e riconoscere i comuni turistici del Piemonte. Gli elenchi hanno rilievo anche ai fini del federalismo fiscale municipale.
Consorzi di operatori turistici e società consortili
I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte prevalentemente da imprese turistiche e da altri soggetti privati con finalità culturali e turistiche. Per rafforzare la promo-commercializzazione in contesti omogenei possono essere costituite anche società consortili tra aggregazioni di consorzi già riconosciuti e operanti in Piemonte.
La Regione riconosce consorzi e società consortili di rilevante interesse regionale secondo criteri fissati dalla Giunta. Tali soggetti operano in ambiti territoriali rilevanti o aree di prodotto con programmi e progetti di gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico, compresa la prenotazione di servizi. Devono avere sede nel territorio dell’ambito in cui svolgono l’attività prevalente e possono accedere ai contributi regionali previsti dalla legge.
Contributi per l’organizzazione turistica
La Regione concede annualmente contributi alle ATL, in proporzione alle quote consortili detenute dalla Regione e sulla base del bilancio di previsione e del Piano di azioni approvati dall’assemblea. Le ATL ricevono anche contributi dagli altri enti partecipanti. La Regione può acquisire ulteriori quote consortili fino al 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL per sostenere la riorganizzazione del sistema.
La Giunta stabilisce i criteri per i contributi destinati alle spese di gestione degli IAT, anche con costi standard. La Regione sostiene inoltre consorzi e società consortili, con contributi proporzionati al numero di associati aventi sede nell’ambito territoriale di attività prevalente.
Contributi per manifestazioni, iniziative e promozione dei prodotti turistici
La Regione concede contributi ad ATL, enti pubblici o di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro per iniziative di comunicazione e promo-pubblicità collegate a manifestazioni ed eventi in Piemonte. Sono privilegiati gli eventi di particolare rilevanza capaci di generare flussi turistici e ricadute economiche. La Giunta definisce i criteri di concessione e individua annualmente iniziative prioritarie di interesse strategico, per le quali il contributo può coprire anche attività diverse dalla comunicazione, purché funzionali alla finalità promozionale.
La Regione sostiene inoltre progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali rivolti ad aumentare i flussi turistici verso e all’interno del Piemonte. Possono realizzarli le ATL e i consorzi/società consortili riconosciuti. I criteri di concessione privilegiano progetti su più ambiti e con compartecipazione di più soggetti, con possibili premialità per progetti condivisi tra ATL e consorzi.
Formazione degli operatori turistici
Sono previsti finanziamenti a favore di università, ITS, istituti secondari di secondo grado e soggetti accreditati presso la Regione Piemonte che operano nel settore turistico o alberghiero, per attività formative rivolte agli operatori del settore. I finanziamenti coprono anche corsi di formazione professionale per l’accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche norme regionali.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti. Dopo un anno dall’entrata in vigore e poi con periodicità biennale presenta una relazione sulla domanda turistica, sulle azioni e risorse impiegate, sulla costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, sull’istituzione degli IAT e sui contributi del capo V. Le relazioni successive valutano anche gli effetti delle politiche turistiche e le opinioni degli operatori. I soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Aiuti di Stato
Gli atti attuativi che prevedono interventi configurabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, salvo i casi coperti da regolamenti comunitari di esenzione.
Norma transitoria e finanziamento straordinario
Per favorire l’adeguamento organizzativo delle ATL, la Regione ha concesso contributi straordinari entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, secondo criteri della Giunta che tengono prioritariamente conto delle presenze turistiche e dei posti letto. Si tratta di una misura transitoria legata alla fase di riorganizzazione.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga numerose disposizioni previgenti in materia di turismo regionale, inclusa la precedente legge quadro del 1996 e varie norme di modifica o settore, oltre a diverse disposizioni collegate. Dalla costituzione di Visit Piemonte Scrl sono abrogate anche le norme che regolavano l’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, Sviluppo Piemonte Turismo e altre disposizioni collegate. I riferimenti normativi alle ATL si intendono rivolti alle ATL riordinate dalla presente legge.
Disposizioni finanziarie
Per la prima attuazione, gli oneri correnti relativi ai contributi e finanziamenti previsti sono coperti con le risorse già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018. Le spese pluriennali per il biennio 2017-2018 sono coperte secondo le regole di bilancio armonizzato applicabili alle Regioni.
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