Cassazione Civile, Ordinanza n. 19318/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2009 recuperando IVA indebitamente detratta su acquisti di rottami ferrosi da un fornitore indicato come cartiera, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e poi la conferma in appello, sul presupposto che non fosse stata provata la sua partecipazione consapevole alla frode né la conoscenza dell'illecito del fornitore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova di un accordo fraudolento o della conoscenza effettiva della frode da parte della cessionaria, quando era invece sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, che essa avrebbe potuto avvedersi dell'irregolarità con l'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale medio e che, a fronte di tali elementi, incombeva al contribuente fornire prova contraria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva applicato un criterio probatorio errato, pretendendo la prova della consapevolezza o conoscenza effettiva della frode da parte della cessionaria, anziché verificare se dagli elementi indiziari emergesse la conoscibilità dell'operazione fraudolenta secondo la diligenza esigibile da un operatore commerciale medio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata la violazione di legge come vizio deducibile in cassazione a fondamento del ricorso
artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633/1972
richiamati quale disciplina IVA rilevante sul diritto alla detrazione e sulla fatturazione nelle operazioni oggetto di contestazione
richiamato come norma collegata alla fattispecie di frode fiscale
richiamato quale base normativa del recupero IVA
richiamato per censurare il erroneo riparto dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti
Massime di principio
- Nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti o frodi carosello, l'Amministrazione finanziaria che neghi la detrazione dell'IVA deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario oppure, quanto meno, che il cessionario avrebbe potuto avvedersi della frode usando l'ordinaria diligenza esigibile da un operatore commerciale medio.
- La prova dell'Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile per non essere coinvolto nella frode.
- Ai fini del diniego della detrazione IVA non è necessario provare la conoscenza effettiva e soggettiva della frode, essendo sufficiente la sua conoscibilità sulla base di indici oggettivi e delle anomalie dell'operazione.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a escludere il coinvolgimento del cessionario nella frode, se risultano elementi oggettivi che avrebbero dovuto indurlo a sospettare dell'operazione.
Come è indicizzato
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