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Circolare

Circolare numero 22 del 23-01-2025

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra precedenti istruzioni richiamando il quadro normativo UE (Reg. CE n. 883/2004, art. 6) e la Decisione H6, precisando che i periodi esteri anteriori al 01/01/1996 possono essere valorizzati per il riconoscimento della pensione nella Gestione separata solo con la contribuzione effettivamente versata in tale Gestione e applicando i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995. La totalizzazione è subordinata al raggiungimento del minimale contributivo previsto (es. 52 settimane) e, se i periodi esteri sono esclusivamente successivi al 01/01/1996, si applica il regime contributivo. Se l'assicurato è iscritto anche ad altre gestioni italiane, i periodi esteri anteriori possono essere utilizzati tramite gli istituti di cumulo previsti dalla normativa nazionale.

Chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 ai fini della pensione in Gestione separata

Punti principali

Quadro normativo e principi generali

Richiamo al Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 6) sul principio di totalizzazione e al considerando (4) sul rispetto delle caratteristiche delle legislazioni nazionali; richiamata la Decisione n. H6 che ribadisce la competenza degli Stati membri a definire le condizioni per le prestazioni.

Valorizzazione dei periodi esteri anteriori al 01/01/1996

I periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere considerati utili per il diritto alla pensione in Gestione separata valorizzando esclusivamente la contribuzione versata nella Gestione stessa e applicando i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità al 31/12/1995.

Condizione del minimale contributivo per la totalizzazione

La totalizzazione dei periodi esteri è ammessa solo se in Italia, nella Gestione separata, risulta perfezionato il minimale di contribuzione richiesto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle specifiche Convenzioni bilaterali.

Effetti sui requisiti pensionistici

Per i periodi anteriori al 1996 si applicano i requisiti per i lavoratori con anzianità al 31/12/1995: non è necessario accertare il requisito dell"importo soglia per la vecchiaia e non sono applicabili le opzioni pensionistiche introdotte successivamente (es. pensione di vecchiaia a 71 anni o anticipata a 64 anni con i nuovi requisiti legati alla speranza di vita).

Periodi esteri esclusivamente successivi al 01/01/1996

Se i periodi esteri sono collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguente all'applicazione dei requisiti del regime contributivo.

Casi di iscrizione ad altre gestioni e istituti di cumulo

Se l'assicurato è iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi esteri anteriori al 1996 possono essere utilizzati mediante gli istituti di cumulo previsti dall'ordinamento nazionale (es. computo, cumulo, totalizzazione, cumulo previsto dalla legge n. 228/2012), secondo la normativa specifica di ciascun istituto.

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