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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 971 del 31 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202509280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 971 del 31 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Lombardia che aveva definito il giudizio relativo al parere negativo espresso dalla Soprintendenza nel corso della conferenza di servizi, nell'ambito di un procedimento riguardante un intervento soggetto a valutazione di compatibilità paesaggistica. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, sostenendo implicitamente la legittimità del parere soprintendentizio. Dal testo emerge che il punto controverso riguarda se il parere negativo fosse fondato su considerazioni concrete e non generiche e quale fosse l'effettivo oggetto del vincolo paesaggistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il parere negativo della Soprintendenza non appare composto da mere affermazioni generiche, ma contiene considerazioni dalle quali emergono concrete ragioni di incompatibilità paesaggistica. Il Collegio ha tuttavia precisato che l'individuazione dell'effettivo oggetto del vincolo paesaggistico dovrà essere approfondita nella fase di merito. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dell'esigenza di mantenere integra la situazione esistente, ai fini della tutela paesaggistica, sino alla definizione del giudizio. Per l'effetto, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 2 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la trattazione dell'istanza cautelare in appello; l'ordinanza valuta sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e dispone la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando il parere paesaggistico negativo, pur dovendo essere approfondito nel merito quanto all'esatta individuazione dell'oggetto del vincolo, esponga concrete ragioni di incompatibilità paesaggistica e non si risolva in affermazioni generiche.
  • Ai fini della tutela cautelare paesaggistica, il periculum in mora ricorre quando sia necessario mantenere integra la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito, evitando che l'esecuzione della sentenza impugnata renda irreversibili o comunque pregiudichi gli interessi paesaggistici tutelati.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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