Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 452 del 17/07/2024

Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante Privacy452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram e a preservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro ai soli fini probatori. Il provvedimento interviene entro il meccanismo accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn. La decisione riguarda una segnalazione con cui la persona interessata ha chiesto tutela rispetto al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia e a decidere entro quarantotto ore;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza, da parte del dirigente del Dipartimento competente, di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale segnalato è stato trasmesso ai gestori in formato hash, in funzione dell’attivazione delle misure di tutela immediata.

Misure urgenti adottate il 15 luglio 2024

Con le determinazioni nn. 329 e 330 del 15 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’immediata adozione, da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 329/2024 e 330/2024. Il provvedimento conferma quindi la tutela immediata predisposta per evitare la diffusione del materiale segnalato e per preservarne, ove necessario, la sola conservazione probatoria.

Punti principali

Origine della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.

Poteri del Garante e urgenza

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure adottate in via d’urgenza

Con le determinazioni nn. 329 e 330 del 15 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale è stato trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, presa visione della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 329/2024 e 330/2024 adottati il 15 luglio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure urgenti e blocco del trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.