Deliberazione n. 452 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram e a preservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro ai soli fini probatori. Il provvedimento interviene entro il meccanismo accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn. La decisione riguarda una segnalazione con cui la persona interessata ha chiesto tutela rispetto al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia e a decidere entro quarantotto ore;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza, da parte del dirigente del Dipartimento competente, di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva del Garante.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale segnalato è stato trasmesso ai gestori in formato hash, in funzione dell’attivazione delle misure di tutela immediata.
Misure urgenti adottate il 15 luglio 2024
Con le determinazioni nn. 329 e 330 del 15 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’immediata adozione, da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 329/2024 e 330/2024. Il provvedimento conferma quindi la tutela immediata predisposta per evitare la diffusione del materiale segnalato e per preservarne, ove necessario, la sola conservazione probatoria.
Punti principali
Origine della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.
Poteri del Garante e urgenza
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure adottate in via d’urgenza
Con le determinazioni nn. 329 e 330 del 15 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il materiale è stato trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, presa visione della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 329/2024 e 330/2024 adottati il 15 luglio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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