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Legge

L.R. Basilicata 3/2026

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata) e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata")

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridisegna, per la Basilicata, la disciplina dell’indennità differita dei consiglieri regionali, spostandone l’applicazione alla XII legislatura e stabilendo termini e modalità per aderire al versamento contributivo. Rende inefficaci le istanze presentate dai consiglieri della X e XI legislatura e abroga una norma del 2017 sui costi della politica. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Indennità differita dei consiglieri regionali Basilicata e abrogazione di norme transitorie del 2017

Indennità differita dei consiglieri regionali Basilicata

La legge interviene sulla disciplina dell’indennità differita spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, contenuta nel testo unico regionale del 2002, limitandone l’operatività alla XII legislatura e alle legislature successive. La modifica si colloca nell’ambito della Regione Basilicata e ridefinisce anche il regime delle adesioni al sistema contributivo per la maturazione del trattamento.

Ambito soggettivo e decorrenza

La disciplina dell’indennità differita si applica:

  • ai consiglieri regionali eletti nella XII legislatura;
  • ai consiglieri eletti nelle legislature successive.

L’indennità differita è riconosciuta ai consiglieri cessati dal mandato ed è determinata con un sistema di calcolo contributivo. La norma richiama l’attuazione della disciplina statale in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e il richiamo dell’ordine del giorno n. 01/2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Domanda di versamento e recupero delle quote arretrate

I consiglieri in carica, oppure temporaneamente sospesi, possono chiedere di effettuare i versamenti necessari per maturare il diritto all’indennità differita. La richiesta va presentata con comunicazione al competente servizio dell’Assemblea legislativa entro termini perentori:

  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge per i consiglieri eletti nella XII legislatura;
  • entro 90 giorni dall’inizio della rispettiva legislatura per i consiglieri eletti successivamente.

La richiesta è soggetta a decadenza se non presentata nei termini.

Le quote arretrate di contribuzione possono essere versate:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure in forma rateizzata, per un periodo massimo di 36 mesi.

Fino al completamento del piano di versamenti non matura il diritto all’indennità differita.

Effetti sulle precedenti disposizioni e sulle istanze già presentate

La legge aggiorna i riferimenti temporali contenuti nella disciplina previgente, sostituendo i richiami alla X legislatura con quelli alla XII legislatura e precisando che l’accesso al trattamento e le regole applicative decorrono da tale legislatura.

Inoltre, introduce una specifica previsione di inefficacia per le domande già presentate:

  • le istanze eventualmente presentate dai consiglieri eletti nella X e nella XI legislatura per ottenere la liquidazione dell’indennità differita restano prive di effetti.

Abrogazione di una norma del 2017

È abrogato l’articolo 4 bis della legge regionale Basilicata 21 dicembre 2017, n. 37, disposizione già introdotta nel 2025 e collegata al contenimento dei costi della politica.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

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