L.R. Basilicata 2/2026
Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza in Basilicata sperimentazioni gestionali sanitarie promosse dagli enti del SSR con partner privati qualificati, anche del Terzo settore, nel rispetto del d.lgs. 502/1992. Regola programmi, progettazione, selezione pubblica, controlli, durata massima fino a 7 anni, proroghe e trasformazione in gestione ordinaria. Prevede transitorio per le sperimentazioni già attive, fino a 36 mesi dall’entrata in vigore.
Disciplina delle sperimentazioni gestionali in sanità in Basilicata
Disciplina delle sperimentazioni gestionali in sanità
La legge detta, per la Regione Basilicata, il quadro di autorizzazione, selezione, attivazione, controllo e chiusura delle sperimentazioni gestionali in ambito sanitario, in attuazione dell’articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992. La disciplina riguarda progetti proposti dagli enti del servizio sanitario regionale e realizzati con soggetti privati qualificati, anche del Terzo settore.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Possono essere autorizzati programmi e progetti di sperimentazione gestionale proposti da:
- ASP – Azienda Sanitaria Potenza;
- ASM – Azienda Sanitaria Matera;
- AOR – Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;
- IRCCS-CROB di Rionero in Vulture.
Le sperimentazioni possono essere attuate in forma singola o associata e devono escludere i servizi essenziali. Sono ammesse forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati di elevata qualificazione, comprese le realtà del Terzo settore.
Finalità e requisiti dei programmi
I programmi devono perseguire nuovi modelli gestionali orientati all’erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza, con criteri di economicità ed efficienza. Devono inoltre garantire:
- coerenza con le finalità istituzionali della Regione e degli enti del SSR;
- coerenza con la programmazione e pianificazione sanitaria e sociosanitaria regionale;
- miglioramento della qualità dell’assistenza.
In linea con l’articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, i programmi devono prevedere:
- una quota di partecipazione dei privati non superiore al 49%;
- vincoli e limiti alle modifiche dei soggetti privati, sempre subordinati ad autorizzazione regionale;
- definizione puntuale degli obblighi di tutte le parti e delle rispettive responsabilità;
- contenuto degli accordi contrattuali con il partner privato, comprese penali, risoluzione per gravi inadempienze, inadempienze retributive e contabili, esposizioni debitorie verso terzi, violazioni del divieto di ricorso ad appalto/subappalto per opere e servizi direttamente connessi all’assistenza alla persona, recesso per pubblico interesse e recesso in caso di venir meno dell’equilibrio economico-finanziario;
- garanzie per la parte pubblica nelle decisioni gestionali, anche tramite organismi comuni;
- strumenti e criteri per verifiche intermedie e valutazioni periodiche;
- modalità di controllo coerenti con l’atto regionale previsto dall’articolo 7.
Progettazione dei singoli interventi
I progetti attuativi devono motivare adeguatamente il miglioramento della qualità dell’assistenza e la coerenza con il Piano sanitario regionale, nonché l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Devono contenere:
- oggetto e caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- qualificazione del partner privato, inclusa l’assenza di cause di esclusione a contrarre con la PA e di incompatibilità;
- competenze, funzioni e obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati;
- elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale.
Tipologie di sperimentazione
La legge distingue due modelli:
- convenzionate, quando la collaborazione avviene solo tramite atti contrattuali;
- istituzionalizzate, quando la collaborazione comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
Selezione pubblica del partner privato
Per le sperimentazioni convenzionate, la selezione del partner privato è indetta dagli enti del SSR interessati mediante avviso pubblico che indichi attività, prestazioni richieste, requisiti soggettivi, elementi essenziali del rapporto, criteri di selezione e articolazione della procedura, anche con eventuale negoziazione successiva.
Per le sperimentazioni istituzionalizzate, l’avviso pubblico deve precisare in modo più ampio:
- oggetto delle attività affidate al partner;
- modalità di costituzione e partecipazione al nuovo soggetto giuridico e durata della sperimentazione;
- requisiti generali e speciali di qualificazione;
- criteri comparativi delle offerte, ordinati per importanza e idonei a selezionare la proposta economicamente più vantaggiosa;
- ammissione o meno di varianti e relativi requisiti minimi;
- articolazione della procedura, con eventuale negoziazione e possibile diritto di prelazione al promotore;
- garanzie minime richieste al partner;
- regole di gestione sperimentale dei servizi e delle attività;
- eventuale trasformazione successiva in gestione ordinaria.
Per le società a partecipazione pubblica trovano applicazione le norme statali di settore, nei limiti di compatibilità. Gli avvisi sono emanati secondo il codice dei contratti pubblici, con previsione della clausola sociale: il nuovo aggiudicatario della convenzione deve assorbire il personale del precedente aggiudicatario e applicare il medesimo CCNL. Al personale impiegato nella sperimentazione è inoltre riconosciuto, nei concorsi, un punteggio nel curriculum proporzionato agli anni di lavoro svolto.
Approvazione e attivazione
I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti attuativi, sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendere entro 30 giorni.
Dopo le procedure di selezione, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio regionale, autorizza l’attuazione di ciascuna sperimentazione per un periodo non superiore a 7 anni, in relazione alle caratteristiche organizzative, funzionali ed economiche, e previa stipula del relativo atto contrattuale.
Controlli, verifiche e rimodulazioni
La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità del controllo nelle fasi istitutiva e operativa, prevedendo verifiche intermedie annuali.
In base agli esiti delle verifiche e delle valutazioni periodiche, la Giunta può autorizzare o richiedere rimodulazioni del programma iniziale per assicurare la continuità con le finalità della legge e con gli obiettivi della programmazione sanitaria. La rimodulazione non può però comportare modifiche sostanziali dell’oggetto della sperimentazione.
Recesso, proroga, cessazione e passaggio a gestione ordinaria
La durata della sperimentazione, entro il limite massimo dei 7 anni, dipende dall’esito positivo delle verifiche e dei controlli.
In caso di recesso dell’amministrazione o di cessazione anticipata, la Giunta regionale disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni per garantire la continuità assistenziale.
Al termine del periodo sperimentale, il dirigente della struttura regionale competente trasmette una relazione tecnica alla Giunta per la valutazione di qualità, efficacia, efficienza e convenienza economica.
Sulla base di tale relazione, la Giunta può:
- prorogare la sperimentazione per il tempo strettamente necessario al completamento del programma;
- cessare la sperimentazione;
- trasformarla in gestione ordinaria.
La proroga è ammessa una sola volta, solo se prevista nell’autorizzazione iniziale, e nei casi di:
- particolare complessità del programma che richieda rimodulazione non sostanziale;
- mancato completamento per cause non imputabili alla parte privata;
- comprovate ragioni di interesse pubblico connesse alla programmazione regionale o a disposizioni statali.
La trasformazione in gestione ordinaria può avvenire tramite gestione diretta degli enti del SSR oppure mediante convenzionamento con il soggetto privato. In quest’ultimo caso, i beni mobili e immobili pubblici funzionali alle attività sono messi a disposizione del privato tramite specifiche convenzioni.
Regime transitorio per le sperimentazioni già istituite
Le sperimentazioni gestionali già istituite con leggi regionali e autorizzate dalla Giunta possono proseguire, nel rispetto dell’articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, fino all’individuazione di nuove forme di gestione conformi alla normativa vigente e comunque non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore della legge, fatti salvi i contratti in essere.
Ogni ulteriore sperimentazione, rispetto a quelle già in vigore, potrà essere attivata solo dopo l’approvazione del Piano sanitario regionale.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata a invarianza finanziaria: non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, con rettifica successiva dell’articolo sull’entrata in vigore.
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