L.R. Basilicata 5/2026
Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata strumenti di sostegno, consultazione e collaborazione con ETS, volontariato e altri enti non profit. Regola consulta regionale, co-programmazione e co-progettazione, convenzioni, uso di beni pubblici, fondi per innovazione sociale e crowdfunding civico. Si applica dall’entrata in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione) e richiama linee guida e atti attuativi entro specifici termini.
Sostegno al Terzo Settore e all’amministrazione condivisa in Basilicata
Sostegno e promozione del Terzo Settore in Basilicata
La legge regionale della Basilicata disciplina in modo organico il sostegno agli Enti del Terzo Settore, al volontariato e alle forme di amministrazione condivisa nel territorio regionale. Il provvedimento definisce principi generali, sedi di confronto istituzionale, strumenti di collaborazione con la pubblica amministrazione e misure di promozione dell’innovazione sociale.
Finalità, ambito e principi generali
La Regione Basilicata riconosce e valorizza l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fine di lucro, nonché il ruolo dei cittadini singoli e associati, anche non qualificati come ETS. La legge mira a rendere effettivi i principi del Codice del Terzo Settore, favorendo il rafforzamento strutturale, organizzativo ed economico degli ETS operanti sul territorio regionale.
L’azione regionale è orientata al principio di sussidiarietà e al rispetto di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza. È richiamato anche il principio di neutralità competitiva, con applicazione delle misure di sostegno nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato quando incidano su ambiti economicamente rilevanti.
La legge riconosce inoltre il valore del volontariato e della mutualità, promuove l’economia sociale e coordina le proprie finalità con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Definizioni e soggetti coinvolti
Ai fini della legge, sono considerati ETS i soggetti iscritti al RUNTS con sede o ambito di operatività in Basilicata. Sono soggetti dell’amministrazione condivisa la Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali e le loro articolazioni, oltre agli ETS.
La legge distingue l’amministrazione condivisa dalle prestazioni corrispettive: la prima è un modello collaborativo ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, mentre la seconda resta soggetta alla disciplina dei contratti pubblici.
Sono valorizzati anche gli enti senza fine di lucro non iscritti al RUNTS, l’imprenditoria sociale, la cooperazione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche e le reti associative nazionali, nei limiti delle norme del Codice del Terzo Settore.
Rapporti con CSV, reti associative e Consulta regionale
La Regione riconosce il ruolo del CSV Basilicata, accreditato ai sensi del Codice del Terzo Settore, e delle reti associative, promuovendo in particolare le articolazioni regionali e il pluralismo tra realtà territoriali e organizzazioni minori. I CSV sono valorizzati per supporto tecnico, formazione, consulenza, costruzione di partnership, promozione della cittadinanza attiva, raccordo con le amministrazioni e raccolta di dati sul territorio.
È istituita la Consulta regionale del Terzo settore, organo di raccordo tra Regione ed ETS. È presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, viene nominata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e resta in carica per l’intera legislatura. La partecipazione è gratuita.
La Consulta comprende rappresentanti degli ETS maggiormente rappresentativi, dell’ANCI Basilicata, dell’UPI Basilicata, dell’Ufficio RUNTS e del CSV Basilicata senza diritto di voto; può essere integrata con ulteriori due membri degli altri ETS. Il regolamento interno deve essere approvato entro 60 giorni dall’insediamento e disciplina anche una Cabina di regia regionale per coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio delle procedure di co-programmazione e co-progettazione.
I pareri della Consulta, quando richiesti, sono obbligatori ma non vincolanti e devono essere resi entro 20 giorni. La Consulta formula pareri e proposte, promuove ricerche, monitora l’attuazione della legge e favorisce momenti di confronto periodico con ETS e altre formazioni sociali.
Volontariato organizzato e volontari individuali
La Regione sostiene il volontariato organizzato e, nelle materie di competenza regionale, disciplina anche l’utilizzo del volontariato individuale occasionale, accessorio e totalmente gratuito. Gli enti pubblici che intendano avvalersene devono predisporre preventivamente regole su registro dei volontari, attività consentite, requisiti, consenso, cancellazione e misure di tutela della sicurezza e dell’incolumità.
La disciplina dei volontari individuali impone il rispetto della normativa privacy e vieta di usare tale forma di volontariato per sostituire prestazioni lavorative o professionali ordinariamente necessarie. La normativa non si applica ai volontari di protezione civile.
Principi dell’amministrazione condivisa e strumenti di trasparenza
La legge rafforza l’obbligo per Regione, enti dipendenti, enti sanitari ed enti locali di coinvolgere attivamente gli ETS nell’esercizio delle funzioni amministrative, in particolare mediante co-programmazione e co-progettazione. Il coinvolgimento deve rispettare trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.
Per rendere più trasparente l’azione amministrativa è istituito un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa, nel quale sono pubblicati avvisi, atti di avvio, criteri di partecipazione, esiti, convenzioni, contributi, rendicontazioni e valutazioni di impatto. Il Registro è accessibile dal sito istituzionale regionale ed è aggiornato con continuità.
La Regione promuove anche un sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale, con indicatori minimi, modelli di rendicontazione e strumenti di monitoraggio proporzionati alla dimensione dei progetti. È previsto inoltre un sistema volontario di qualificazione e attestazione dell’affidabilità degli ETS, utilizzabile solo come criterio di valorizzazione e non come requisito di accesso.
Co-programmazione: finalità e regole procedurali
La co-programmazione è il procedimento con cui le amministrazioni pubbliche coinvolgono gli ETS per individuare bisogni della comunità, interventi necessari, modalità di realizzazione e risorse disponibili. Le amministrazioni possono avviarla anche motivando in modo puntuale eventuali ragioni ostative.
I procedimenti di co-programmazione devono essere regolati con deliberazione di Giunta regionale, sentito l’Ufficio RUNTS, entro 90 giorni dall’approvazione della legge. L’avviso pubblico deve contenere finalità, oggetto, requisiti, termini e modalità di partecipazione; deve restare aperto per un termine congruo, non inferiore a 20 giorni e di regola 30 quando il procedimento è complesso o riguarda più ambiti territoriali, salvo urgenza motivata.
Il procedimento si conclude con una relazione motivata del responsabile, trasmessa agli organi competenti per gli eventuali atti successivi. Gli enti locali applicano tali principi nell’ambito della propria autonomia regolamentare.
Co-progettazione e partenariati operativi
La co-progettazione è configurata come forma di amministrazione condivisa non sinallagmatica, distinta dai contratti a prestazioni corrispettive. Può essere attivata per definire e realizzare specifici progetti, servizi o interventi, anche innovativi o sperimentali, ed eventualmente nella forma dell’accreditamento.
L’avviso pubblico deve indicare obiettivi, quadro economico, criteri di selezione, cofinanziamento, rendicontazione, durata del partenariato, termini per le domande, eventuale consultazione tra candidati, eventuale partecipazione di altri soggetti in ruoli accessori, requisiti di affidabilità, possibilità di co-gestione e criteri di valutazione. Il termine minimo di pubblicazione è di 15 giorni.
L’amministrazione conserva la titolarità delle scelte e deve predeterminare obiettivi, aree di intervento, durata e caratteristiche essenziali del progetto. In caso di valutazione comparativa, va garantita tracciabilità, raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e pubblicazione dei punteggi. Per la forma dell’accreditamento sono previsti ulteriori obblighi di rendicontazione e regole sulla perdita dell’accreditamento.
Convenzioni, beni pubblici e manifestazioni temporanee
Nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, quando tali convenzioni risultino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Il maggior favore va valutato non solo economicamente, ma anche in termini di utilità collettiva, sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza.
Le convenzioni prevedono solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza maggiorazioni, ricarichi o accantonamenti.
Gli enti pubblici possono inoltre concedere l’uso non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni temporanee degli ETS, pubblicando i beni disponibili e valutando anche richieste ulteriori nel rispetto di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.
È prevista la concessione in comodato di beni regionali e degli enti locali non utilizzati per fini istituzionali, per un massimo di 30 anni, con obbligo per il concessionario di manutenzione e interventi necessari alla funzionalità. L’attribuzione avviene mediante avviso pubblico e criteri predeterminati; la revoca è prevista in caso di mancato avvio, inattività protratta o grave inadempimento.
Partenariati speciali, innovazione sociale e economia dell’impatto
La Regione disciplina forme speciali di partenariato per la valorizzazione dei beni culturali, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale e con il Codice dei beni culturali, prevedendo procedure semplificate, criteri operativi, pubblicità, tracciabilità e valutazione dei risultati.
Sono inoltre promossi partenariati territoriali per l’innovazione sociale e produttiva, aperti a ETS, imprese, enti pubblici, università, enti di ricerca e altri soggetti dell’innovazione, nel rispetto di trasparenza, parità di trattamento, neutralità competitiva e norme sugli aiuti di Stato. I partenariati devono essere attivati con procedure ad evidenza pubblica e orientati a impatti sociali misurabili.
La Regione promuove una Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto come piattaforma stabile tra Terzo Settore, sistema produttivo e istituzioni, con report annuale sul funzionamento.
Finanza sociale, fondi e sostegno economico
La legge favorisce l’accesso degli ETS al Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei, anche per l’amministrazione condivisa e la valorizzazione di beni pubblici. Tali risorse possono essere impiegate anche per forme speciali di partenariato, azioni sociali innovative e strumenti di finanza ad impatto.
È istituito un Fondo regionale pluriennale per l’innovazione sociale, alimentato dalle risorse europee e da altri programmi regionali compatibili. Il fondo finanzia progetti per inclusione sociale, contrasto al disagio, conciliazione vita-lavoro, sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, rafforzamento organizzativo degli ETS, sviluppo di reti, accesso al credito e innovazione sociale e imprenditoriale.
La Giunta regionale definisce annualmente ambiti, criteri, requisiti, modalità di funzionamento e concessione dei finanziamenti. Devono essere previsti criteri oggettivi di selezione, soglie massime, eventuale cofinanziamento e pubblicazione di beneficiari, importi e risultati. Dopo tre anni dall’entrata in vigore, il fondo può essere destinato anche ad altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di interesse generale del Codice del Terzo Settore.
Sono inoltre promossi strumenti di finanza sociale e a impatto, quali fondi rotativi, garanzie, co-investimenti pubblico-privato e meccanismi pay-for-result, da attivarsi con procedure trasparenti e non discriminatorie.
Crowdfunding civico e sperimentazione normativa
La Regione promuove il crowdfunding civico come strumento di raccolta di risorse private e partecipazione cittadina per sostenere servizi e progetti di coesione sociale. La Giunta regionale approva specifiche linee guida e individua, mediante procedure di evidenza pubblica, piattaforme online per la raccolta fondi, accompagnate da tutoraggio.
Le linee guida devono disciplinare trasparenza, tracciabilità delle donazioni, rendicontazione delle spese, verifica dei risultati e accreditamento delle piattaforme.
La legge consente inoltre programmi sperimentali temporanei, di durata non superiore a 36 mesi, per testare modelli innovativi di intervento sociale in collaborazione con ETS, imprese e soggetti della ricerca. La Regione valuta i risultati e può disporne l’eventuale estensione.
Monitoraggio, revisione e rapporto finale
La Regione promuove forme di monitoraggio indipendente sull’attuazione della legge, anche tramite università, enti di ricerca o altri soggetti terzi qualificati. Entro tre anni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve presentare al Consiglio una relazione complessiva sull’attuazione e sull’efficacia delle misure, anche ai fini di eventuali aggiornamenti normativi.
Norme finali, modifiche e abrogazioni
La legge modifica la disciplina regionale sulla rete dei servizi di cittadinanza sociale, sostituendo nel testo richiamato un riferimento agli ETS. Abroga inoltre la legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 sulla promozione del volontariato.
È prevista l’invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e gli adempimenti sono svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Alcuni adempimenti attuativi hanno termini specifici: nomina della Consulta entro 90 giorni, regolazione della co-programmazione entro 90 giorni, linee guida per il supporto agli enti locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
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