Cassazione Civile, Ordinanza n. 15989/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 emesso nei confronti di una società operante nel settore della macellazione e commercio di carni, a seguito di indagini di polizia giudiziaria e tributaria confluite in PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava una frode carosello con utilizzo di società cartiere riconducibili a un medesimo centro direttivo, con fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, costi ritenuti indeducibili, ulteriori costi non inerenti e ricavi non dichiarati emersi da indagini bancarie. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo deducibili i costi da operazioni soggettivamente inesistenti, irrilevante la consapevolezza del carattere fraudolento e sufficiente, per i ricavi, il raffronto tra estratto conto bancario e scheda contabile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità/motivazione apparente per omessa considerazione dei motivi di appello, specie sui ricavi non dichiarati; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto automaticamente la deduzione senza verificare inerenza, certezza e prova dei presupposti, anche per i costi di gestione degli automezzi; 3) violazione delle norme IVA e delle presunzioni in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, per avere la CTR escluso la debenza IVA nonostante il quadro indiziario e senza adeguata verifica della consapevolezza/diligenza della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alle contestazioni non motivate o motivate solo in modo apparente, in particolare sui ricavi non dichiarati da indagini bancarie; ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la CTR aveva erroneamente trattato come automaticamente deducibili i costi, senza verificare il rigoroso onere probatorio in capo al contribuente circa esistenza, inerenza, certezza e documentazione dei costi; ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, affermando che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare anche per presunzioni l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la possibilità di consapevolezza, dell'acquirente, mentre il contribuente deve dimostrare di avere agito senza tale consapevolezza e con la massima diligenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La dedotta violazione non è stata ritenuta effettivamente sviluppata nel motivo, che è stato scrutinato come censura di motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 36 D.Lgs. 546/92
La motivazione della decisione tributaria deve essere effettiva; l'assenza di una reale disamina delle singole contestazioni integra motivazione apparente.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la motivazione apparente/nullità della sentenza.
art. 32 DPR n. 600 del 1973
In materia di accertamenti bancari opera una presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve dimostrare analiticamente l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili.
art. 51 del DPR n. 633 del 1972
Anche per l'IVA gli accertamenti bancari fondano una presunzione legale superabile solo con prova contraria specifica e analitica.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l'acquirente conosce la frode, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza/determinabilità e salvo l'uso diretto dei beni o servizi per delitti non colposi.
art. 8, comma 1, D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012
Ha introdotto la disciplina favorevole sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, con efficacia retroattiva in bonam partem.
art. 2697 c.c.
La prova dei presupposti di deducibilità e della non imponibilità delle operazioni bancarie grava rispettivamente su chi deduce il costo e su chi intende superare la presunzione fiscale.
art. 109 TUIR
La deduzione dei costi richiede la prova dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità; la CTR non ha verificato tali presupposti con rigore.
art. 17 DPR n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sul trattamento IVA delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 19 DPR n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sul diritto alla detrazione IVA, escluso in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti secondo i principi applicati dalla Corte.
art. 21 DPR n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo relativo alla fatturazione IVA e alla sua attendibilità probatoria.
art. 54 DPR n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla rettifica IVA basata su presunzioni e elementi indiziari.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono richiamate per spiegare la prova indiziaria dell'Amministrazione nelle frodi IVA.
art. 2729 c.c.
Richiamato per chiarire che, nei controlli bancari, la presunzione legale ex lege non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza tributaria, la mera adesione acritica alle conclusioni di primo grado o il richiamo generico di dati aggregati, senza verifica puntuale delle singole contestazioni e delle prove relative a ciascuna movimentazione, integra motivazione apparente e determina nullità della decisione.
- Negli accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 attribuiscono all'Amministrazione una presunzione legale a proprio favore: il contribuente deve fornire prova analitica, riferita a ciascuna operazione, dell'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili; il giudice deve controllare rigorosamente tale prova e darne conto in motivazione.
- La deducibilità dei costi non è automatica neppure quando l'impresa sia effettivamente operativa: chi deduce il costo deve provare esistenza, inerenza, certezza, competenza e documentazione attendibile del costo, e le scritture contabili interne non bastano da sole a fondare la deduzione.
- Per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina introdotta dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 consente la deduzione dei costi effettivamente sostenuti, anche se l'acquirente conosce la frode, salvo che il costo sia privo dei requisiti civilistico-fiscali di effettività e inerenza o sia riferito a beni/servizi impiegati direttamente per delitti non colposi.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la possibilità di consapevolezza, dell'acquirente di partecipare a un'evasione; il contribuente, per ottenere la detrazione, deve dimostrare di aver agito senza tale consapevolezza e con la massima diligenza esigibile da un operatore qualificato.
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