Circolare INAIL n. 3 del 22 gennaio 2009
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del tasso BCE al 2,00% dal 21 gennaio 2009, vengono aggiornati i tassi applicabili ai premi INAIL e relativi accessori. Il tasso per rateazioni e dilazioni passa all’8,00%, mentre quello utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili diventa il 7,50%. Le nuove misure si applicano alle istanze presentate dal 21 gennaio 2009 e, per quelle anteriori, solo in specifiche condizioni legate alla comunicazione del piano da parte della Sede.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili
Modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione per premi ed accessori
La circolare INAIL n. 3 del 22 gennaio 2009 interviene per aggiornare i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei premi assicurativi e dei relativi accessori, nonché il tasso utilizzato nel calcolo delle sanzioni civili. Il provvedimento recepisce la variazione del parametro BCE e definisce l’ambito temporale di applicazione delle nuove misure.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama una serie di fonti normative e circolari che costituiscono il presupposto del sistema di determinazione dei tassi, tra cui:
- decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, art. 13;
- circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
- decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4;
- decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 1;
- legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 14;
- circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
- circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001;
- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
- provvedimento BCE del 15 gennaio 2009.
Presupposto della variazione
La circolare evidenzia che la Banca Centrale Europea ha fissato al 2,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con efficacia dal 21 gennaio 2009. Tale variazione comporta l’adeguamento dei tassi INAIL collegati ai premi ed accessori.
Nuovi tassi applicabili
Dal 21 gennaio 2009 risultano determinati i seguenti valori:
- 8,00% per l’interesse dovuto in caso di rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori;
- 7,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
La circolare specifica che tali valori derivano dall’applicazione del tasso BCE rispettivamente aumentato di 6 punti e di 5,5 punti.
Ambito di applicazione
Le nuove misure si applicano:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 21 gennaio 2009 in poi;
- alle istanze presentate in data anteriore al 21 gennaio 2009, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze per le quali il piano sia stato comunicato in data 21 gennaio 2009 o successiva.
Restano quindi escluse dal nuovo tasso le pratiche anteriori alla data indicata quando il piano sia già stato comunicato prima del 21 gennaio 2009.
Indicazioni operative
Per facilitare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato al provvedimento. Il documento non introduce ulteriori adempimenti, ma si limita a comunicare l’aggiornamento dei parametri finanziari da applicare alle posizioni interessate.
Punti principali
Aggiornamento del tasso BCE e riflessi sui tassi INAIL
La Banca Centrale Europea ha fissato al 2,00% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza 21 gennaio 2009. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL ridetermina i tassi di interesse da applicare ai pagamenti rateali e alle dilazioni, nonché quelli rilevanti per il calcolo delle sanzioni civili.
Nuove misure dei tassi applicabili
Dal 21 gennaio 2009 sono stabiliti: 8,00% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori, corrispondente al tasso BCE più 6 punti; 7,50% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, corrispondente al tasso BCE più 5,5 punti. La circolare richiama, per le modalità di applicazione, la precedente disciplina sulle sanzioni civili.
Ambito di applicazione delle nuove aliquote
Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 21 gennaio 2009. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano sia stato comunicato in data 21 gennaio 2009 o successiva.
Supporto operativo e richiamo a prospetto riepilogativo
Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato al documento.
Testo integrale
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