Cassazione Civile, Sentenza n. 8802/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.195/2019 che aveva accolto il gravame del precettante Stefanelli respingendo l'opposizione all'esecuzione promossa da Dell'Aglio. Il ricorso formulava sei motivi: (i) vizio di integrazione del titolo esecutivo e violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 287 c.p.c.; (ii) errata applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite n.16145/2018; (iii) illegittima imputazione di accessori su interessi e violazione delle norme fiscali (artt.10-15 DPR n.633/1972) e degli artt.112 e 546 c.p.c.; (iv) nullità processuali connesse a presunte violazioni del codice deontologico forense (artt.22-49); (v) omessa pronuncia sul risarcimento per lite temeraria (art.112 c.p.c.); (vi) errata liquidazione della tariffa forense e delle spese in favore del terzo pignorato (Poste Italiane) che, secondo il ricorrente, aveva agito come ausiliario del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 26/02/2019 e il termine di sei mesi ex art.327, comma 1, c.p.c. per proporre ricorso in Cassazione è quindi scaduto il 26/08/2019; il ricorso è stato notificato oltre tale termine (12/09/2019 e 17/09/2019). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le opposizioni all'esecuzione non sono soggette alla sospensione feriale dei termini. Per tale ragione non è stata esaminata nel merito la discussione sull'integrazione del titolo esecutivo e sugli accessori. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% e CA e IVA per legge). La Corte ha inoltre rilevato gli eventuali obblighi relativi al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002, comma 1 quater e 1 bis.
Norme richiamate
art. 327, comma 1 c.p.c.
Stabilisce il termine di sei mesi per il ricorso in Cassazione; applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità per tardività della impugnazione avverso sentenza d'appello in opposizione all'esecuzione.
art. 3, legge n. 742/1969
Richiamata per affermare che le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali.
art. 324 c.p.c.
Citato dal ricorrente in relazione all'integrazione del titolo esecutivo; la Corte non ha affrontato il merito per via dell'inammissibilità in rito.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla natura e all'individuazione degli accessori; non esaminato nel merito dalla Corte per mancata ammissione del ricorso.
art. 287 c.p.c.
Invocato in tema di integrazione del titolo esecutivo; la decisione si è fermata sul profilo procedurale e non ha fornito interpretazione sostanziale della norma.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità); citate dal ricorrente per vari censure ma non valutate nel merito per la inammissibilità processuale.
artt. 10-15, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in relazione alla contestazione dell'assoggettamento ad IVA degli onorari/accessori; la Corte non ha deciso nel merito tali questioni.
art. 112 c.p.c.
Evocato sia sul punto dell'omessa pronuncia sul risarcimento per lite temeraria sia in ordine alla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto non sussistente motivo per condanna ex art.96 c.p.c. e non ha esaminato nel merito le doglianze del ricorrente.
art. 546 c.p.c.
Citato dal ricorrente in tema di interessi e loro accessori; non è stata fornita interpretazione di merito dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 22-49 codice deontologico forense
Richiamati a fondamento di presunte nullità procedurali; Corte ha ritenuto la censura inammissibile insieme al resto del ricorso e non ha pronunciato sul merito disciplinare.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di condanna per lite temeraria; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna, ritenendo gli argomenti del ricorrente non totalmente infondati.
art. 13, commi 1 bis e 1 quater, d.P.R. n.115/2002
La Corte ha dato atto che possono sussistere obblighi del ricorrente per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto.
Sezioni Unite, sentenza n. 16145/2018
Precedente richiamato dal ricorrente come principio di diritto da applicare all'interpretazione del titolo esecutivo; la Corte di Cassazione non ha deciso sulla questione nel merito a causa dell'inammissibilità processuale.
Cass. n. 20354/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare che le opposizioni all'esecuzione non beneficiano della sospensione estiva dei termini processuali.
Massime di principio
- In opposizioni all'esecuzione il termine per proporre ricorso in Cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello (art.327 c.p.c.) e non è sospeso per ferie estive; il mancato rispetto di tale termine determina inammissibilità del ricorso.
- Se il vizio principale del ricorso è procedurale (es. tardività), la Corte di Cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (integrazione del titolo esecutivo, accessori, IVA, ecc.).
- Le questioni complesse di diritto (integrazione del titolo esecutivo, assoggettamento ad IVA degli onorari/accessori, responsabilità da lite temeraria) devono essere tempestivamente ed efficacemente impugnate nei termini previsti: la mancata tempestività priva il ricorrente della tutela in sede suprema.
- La richiesta di condanna per lite temeraria (art.96 c.p.c.) richiede che la domanda sia del tutto infondata; se esistono argomentazioni opponibili e un dubbio giurisprudenziale rilevante, la Corte può ritenere non sussistente la temerarietà.
- Gli oneri relativi al contributo unificato e alle eventuali integrazioni (art.13 DPR n.115/2002) devono essere considerati anche in sede di cassazione; il difensore dovrebbe verificare preventivamente tali profili procedurali.
- Per evitare inammissibilità, è fondamentale controllare le date di pubblicazione della sentenza impugnata e rispettare i termini di notifica delle impugnazioni, nonché valutare l'opportunità di eccezioni processuali da sollevare tempestivamente.
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