Cassazione Civile, Sentenza n. 8716/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (n.302/2017) che aveva respinto l'opposizione della ricorrente avverso decreto ingiuntivo per spese condominiali. La ricorrente deduceva violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost., art.101 c.p.c.), censurava la riunione delle opposte opposizioni promosse da coobbligati, contestava vizi nella convocazione dell'assemblea condominiale che aveva approvato le spese (tardività della produzione, vizi del verbale) e sollevava rilevanti profili formali relativi alla notifica a mezzo PEC del ricorso (mancato deposito in cancelleria della copia analogica con attestazione di conformità ex art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994 e formato degli allegati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di specificità e tassatività richiesti dagli artt. 360 e 366 c.p.c., ritenendo il motivo ridotto a critica generica e confusa. Ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni sulla notifica telematica poiché gli intimati si erano costituiti e non avevano disconosciuto la conformità delle copie depositate (giurisprudenza Cass.). Ha precisato che la riunione delle opposizioni tra condebitori solidali è potere discrezionale del giudice e non sindacabile in Cassazione; che le censure sulla delibera assembleare devono essere proporre come domanda riconvenzionale di annullamento nell'opposizione ex art. 1137, comma 2, c.c.; e che molte deduzioni non indicavano dati, tempi e decisività richiesti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (a favore di Colistro € 3.100,00 e del Condominio € 2.500,00 oltre accessori) e a eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fornisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso era privo dei caratteri di specificità e tassatività richiesti da questa norma.
art. 366 c.p.c.
Prevede i requisiti di motivazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che le allegazioni non rispettassero gli obblighi di indicazione dei 'dati', del 'come' e del 'quando' ex art. 366 e non fossero decisive ai sensi del comma 1, n.6 e del n.4 del comma 2.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Norma richiamata rispetto all'eventuale improcedibilità; il Collegio inizialmente ha valutato se ricorresse l'ipotesi, ma poi ha disposto ulteriore trattazione della questione relativa alla notifica telematica.
art. 380‑bis c.p.c.
Norma che disciplina la definizione dei giudizi di impugnazione per improcedibilità; il relatore aveva proposto la declaratoria di improcedibilità e la definibilità del ricorso nelle forme previste da questa norma.
art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994
attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994
Imposta l'attestazione di conformità degli atti notificati via PEC quando si depositano copie analogiche; la Corte ha rilevato la mancanza dell'attestazione ma ha ritenuto la formale irregolarità non decisiva perché le controparti costituite non hanno disconosciuto la conformità.
art. 1137, comma 2, c.c.
Stabilisce che l'impugnazione di una deliberazione assembleare deve essere proposta mediante apposita domanda nell'atto di citazione entro il termine perentorio previsto; la Corte ha affermato che le censure sulla convocazione/validità del verbale devono essere proposte come domanda riconvenzionale nell'opposizione e non come eccezioni generiche.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiama l'onere di specificare nel ricorso gli elementi decisivi; la Corte ha ritenuto che molte allegazioni non rispettassero tali obblighi, risultando ininfluenti.
art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Regolamenta il contributo unificato e gli eventuali importi aggiuntivi in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
art. 101 c.p.c.; artt. 3 e 24 Cost.; artt. 183, 645, 647 c.p.c.
Norme richiamate dalla ricorrente a fondamento delle censure (diritto al contraddittorio, mezzi di prova, forme di notificazione). La Corte non ha ritenuto però che le allegazioni avessero formato un motivo di cassazione specifico e idoneo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e tassativi (art.360 c.p.c.); critiche generiche o prolisse sono inammissibili.
- La decisione del giudice di riunire opposte opposizioni promosse da coobbligati è un atto ordinatorio/discrezionale e, salvo profili di illegittimità manifesta, non è sindacabile in Cassazione.
- Le impugnazioni riguardanti la validità di delibere assembleari che fondano un decreto ingiuntivo per contributi condominiali devono essere proposte in via di azione (domanda riconvenzionale/atto di citazione) nei termini previsti dall'art.1137 c.c.; non sempre sono valutabili come eccezioni nell'opposizione.
- I difetti formali della notificazione telematica (mancata copia analogica con attestazione di conformità, formato allegati non firmati digitalmente) possono essere superati se le controparti si costituiscono e non disconoscono la conformità dei documenti depositati.
- In caso di declaratoria di inammissibilità si possono comunque applicare condanne alle spese e l'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002.
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