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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8716/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (n.302/2017) che aveva respinto l'opposizione della ricorrente avverso decreto ingiuntivo per spese condominiali. La ricorrente deduceva violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost., art.101 c.p.c.), censurava la riunione delle opposte opposizioni promosse da coobbligati, contestava vizi nella convocazione dell'assemblea condominiale che aveva approvato le spese (tardività della produzione, vizi del verbale) e sollevava rilevanti profili formali relativi alla notifica a mezzo PEC del ricorso (mancato deposito in cancelleria della copia analogica con attestazione di conformità ex art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994 e formato degli allegati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di specificità e tassatività richiesti dagli artt. 360 e 366 c.p.c., ritenendo il motivo ridotto a critica generica e confusa. Ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni sulla notifica telematica poiché gli intimati si erano costituiti e non avevano disconosciuto la conformità delle copie depositate (giurisprudenza Cass.). Ha precisato che la riunione delle opposizioni tra condebitori solidali è potere discrezionale del giudice e non sindacabile in Cassazione; che le censure sulla delibera assembleare devono essere proporre come domanda riconvenzionale di annullamento nell'opposizione ex art. 1137, comma 2, c.c.; e che molte deduzioni non indicavano dati, tempi e decisività richiesti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (a favore di Colistro € 3.100,00 e del Condominio € 2.500,00 oltre accessori) e a eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Fornisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso era privo dei caratteri di specificità e tassatività richiesti da questa norma.

  • art. 366 c.p.c.

    Prevede i requisiti di motivazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che le allegazioni non rispettassero gli obblighi di indicazione dei 'dati', del 'come' e del 'quando' ex art. 366 e non fossero decisive ai sensi del comma 1, n.6 e del n.4 del comma 2.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma richiamata rispetto all'eventuale improcedibilità; il Collegio inizialmente ha valutato se ricorresse l'ipotesi, ma poi ha disposto ulteriore trattazione della questione relativa alla notifica telematica.

  • art. 380‑bis c.p.c.

    Norma che disciplina la definizione dei giudizi di impugnazione per improcedibilità; il relatore aveva proposto la declaratoria di improcedibilità e la definibilità del ricorso nelle forme previste da questa norma.

  • art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994

    attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994

    Imposta l'attestazione di conformità degli atti notificati via PEC quando si depositano copie analogiche; la Corte ha rilevato la mancanza dell'attestazione ma ha ritenuto la formale irregolarità non decisiva perché le controparti costituite non hanno disconosciuto la conformità.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    Stabilisce che l'impugnazione di una deliberazione assembleare deve essere proposta mediante apposita domanda nell'atto di citazione entro il termine perentorio previsto; la Corte ha affermato che le censure sulla convocazione/validità del verbale devono essere proposte come domanda riconvenzionale nell'opposizione e non come eccezioni generiche.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiama l'onere di specificare nel ricorso gli elementi decisivi; la Corte ha ritenuto che molte allegazioni non rispettassero tali obblighi, risultando ininfluenti.

  • art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002

    Regolamenta il contributo unificato e gli eventuali importi aggiuntivi in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.; artt. 3 e 24 Cost.; artt. 183, 645, 647 c.p.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente a fondamento delle censure (diritto al contraddittorio, mezzi di prova, forme di notificazione). La Corte non ha ritenuto però che le allegazioni avessero formato un motivo di cassazione specifico e idoneo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e tassativi (art.360 c.p.c.); critiche generiche o prolisse sono inammissibili.
  • La decisione del giudice di riunire opposte opposizioni promosse da coobbligati è un atto ordinatorio/discrezionale e, salvo profili di illegittimità manifesta, non è sindacabile in Cassazione.
  • Le impugnazioni riguardanti la validità di delibere assembleari che fondano un decreto ingiuntivo per contributi condominiali devono essere proposte in via di azione (domanda riconvenzionale/atto di citazione) nei termini previsti dall'art.1137 c.c.; non sempre sono valutabili come eccezioni nell'opposizione.
  • I difetti formali della notificazione telematica (mancata copia analogica con attestazione di conformità, formato allegati non firmati digitalmente) possono essere superati se le controparti si costituiscono e non disconoscono la conformità dei documenti depositati.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità si possono comunque applicare condanne alle spese e l'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002.

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