Cassazione Civile, Sentenza n. 8698/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della deliberazione assembleare del 25 giugno 2015 che ripartiva le spese per il rifacimento del tratto fognario in base alle unità abitative; censura della validità/interpretazione della clausola compromissoria (art. 28 del regolamento condominiale) che deferisce le controversie ad arbitri, sostenendo che tale clausola non può comprendere le impugnazioni delle deliberazioni assembleari. Due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e omessa applicazione art. 1137 c.c. (sugli strumenti di tutela contro le delibere assembleari); (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 n.4 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola compromissoria prevista dall'art. 28 del regolamento condominiale configuri un arbitrato irrituale (arbitri qualificati come "amichevoli compositori") e che, in mancanza di volontà contraria, essa debba essere interpretata nel senso che comprende le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del regolamento, ivi incluse le impugnazioni di delibere assembleari che abbiano causa petendi o siano fondate su norme del regolamento (ad es. ripartizione delle spese). La Corte ha inoltre affermato che l'art. 1137 c.c. non esclude la compromissabilità di tali controversie. Ha dichiarato non fondata la censura di carenza di motivazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.700,00 più oneri e all'eventuale versamento integrativo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 regolamento condominiale
Clausola compromissoria che deferisce alle figure degli "amichevoli compositori" le controversie sull'interpretazione e applicazione del regolamento; interpretata dalla Corte come idonea a comprendere anche le impugnazioni di delibere assembleari connessi al regolamento.
art. 1362 c.c.
Riguarda l'interpretazione della dichiarazione di volontà; la Corte ricorda che l'accertamento della volontà negoziale è fatto di merito e sindacabile in Cassazione solo per motivazione inadeguata o violazione di norme ermeneutiche.
art. 1367 c.c.
Norma sull'interpretazione del contratto; utilizzata per sostenere che l'interpretazione della clausola compromissoria è accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
art. 1137 c.c.
Riconosce ai condomini il diritto di agire contro le delibere assembleari, ma non riserva in termini assoluti la competenza al giudice ordinario; dunque non impedisce la compromissabilità arbitrale delle controversie attinenti all'interpretazione del regolamento.
artt. 806 e 808 c.p.c.
Norme che individuano limiti di arbitrabilità; la Corte osserva che le controversie in materia di interpretazione del regolamento condominiale non rientrano nei divieti previsti da tali articoli.
art. 819 ter c.p.c.
Norma applicabile all'arbitrato rituale; la Corte osserva che le disposizioni del rito arbitrale rituale (compresa 819 ter) non si applicano all'arbitrato irrituale.
art. 808-quater c.p.c.
Prevede che, nel dubbio, la convenzione arbitrale si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal rapporto cui si riferisce; la Corte segnala che non risultava accertato se la clausola fosse anteriore o posteriore al d.lgs. n. 40/2006, ma comunque il principio supporta un'interpretazione estensiva.
art. 1136 c.c.
Richiamato per qualificare il regolamento come atto dell'assemblea che disciplina l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese; ciò giustifica la rilevanza del regolamento come "fatto costitutivo" della pretesa.
art. 1138 c.c.
Specifica i contenuti tipici del regolamento condominiale (uso, ripartizione spese, amministrazione), rafforzando la connessione tra delibere di riparto e regolamento.
art. 132 n.4 c.p.c.
Norma sul contenuto della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e sufficiente a spiegare le ragioni della decisione.
art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c.
Norme procedurali sulla manifestata infondatezza del ricorso e sulla definibilità in camera di consiglio; la Corte ha esaminato la memoria ex art. 380 bis e ha escluso la manifesta infondatezza in relazione alla questione sulla clausola compromissoria.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma normativa procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio secondo le tecniche previste; la causa è stata decisa nelle forme previste da tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Una clausola compromissoria inserita nel regolamento condominiale che deferisce agli arbitri le controversie sull'interpretazione e applicazione del regolamento può comprendere, di regola, anche le impugnazioni di delibere assembleari quando la causa petendi è collegata all'operatività del regolamento (es. riparto spese).
- L'art. 1137 c.c., pur riconoscendo ai condomini la facoltà di agire in giudizio contro le delibere, non impedisce in senso assoluto la devoluzione arbitrale di tali controversie se la clausola compromissoria è dettagliata e attinente all'interpretazione del regolamento.
- Occorre distinguere le controversie che involgono una mera richiesta di pagamento (es. contributi non pagati) da quelle che richiedono interpretazione del regolamento: le prime possono restare di competenza ordinaria se non sono fondate su questioni interpretative; le seconde sono più facilmente trasferibili all'arbitrato.
- L'arbitrato irrituale (amichevoli compositori) sfugge alle garanzie e ai rimedi propri dell'arbitrato rituale; pertanto la valutazione della portata della clausola compromissoria è questione di merito e la Cassazione interviene limitatamente per motivazione inadeguata o violazione di regole ermeneutiche.
- Quando si contesta l'operatività di una clausola compromissoria, è utile verificare la data di stipula rispetto alle modifiche normative (es. d.lgs. n. 40/2006) per valutare l'applicabilità delle regole di interpretazione (art. 808-quater c.p.c.).
- Nella redazione di regolamenti o clausole compromissorie conviene esprimere esplicitamente la portata delle controversie comprese (escludendo o includendo le impugnazioni delle delibere) per evitare incertezze interpretative e contenziosi sulla competenza.
- Chi intende agire contro una delibera assembleare dovrebbe valutare preliminarmente se la controversia abbia un fondamento interpretativo nel regolamento; in caso affermativo, potrebbe essere obbligato a ricorrere all'arbitrato se previsto dal regolamento.
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