Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8803/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di pagamento fondato su tre cartelle esattoriali non opposte. Il ricorrente contestava la validità delle notifiche (sosteneva che Equitalia non fosse ufficiale della riscossione ma solo agente, che le notifiche sarebbero state eseguite a mani e non per posta, che mancava la CAN, che non erano state prodotte le cartelle/ruoli e le prove di notifica, vizi formali dell'intimazione, carenze informative e il cumulo esecutivo), oltre a eccepire questioni relative alle spese e al contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza e inammissibilità. Ha ritenuto che l'art. 26 d.P.R. n.602/1973 si applicasse all'organo che procede alla riscossione (Equitalia all'epoca), che la prova della notifica è fornita dall'avviso di ricevimento (non è necessaria la produzione della copia della cartella quando il destinatario l'ha ricevuta), che la CAN non era necessaria se la notifica non era stata eseguita a mezzo posta, che le contestazioni sulla non conformità delle copie erano generiche e non autosufficienti, che le doglianze sull'art.483 c.p.c. non sono proponibili in sede di cognizione ordinaria, e che le censure relative al contributo unificato e ad altre statuizioni di primo grado erano inammissibili o prive di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 4.100,00 oltre rimborsi) e il giudice ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento addizionale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 29/09/1973

    L'art.26 è riferito al soggetto che procede in via esattoriale; la prova del perfezionamento della notifica della cartella è assolta mediante l'avviso di ricevimento; la copia della cartella non deve essere prodotta se essa si presuma pervenuta al destinatario

  • legge n. 890 del 20/11/1982

    Richiamata in ordine alla Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN); il Collegio ha ritenuto che la CAN non fosse necessaria quando la notifica non era stata eseguita a mezzo posta

  • legge n. 241 del 07/08/1990

    Invocata per la presunta carenza del contenuto minimo dell'atto amministrativo intimatorio; la Corte ha ritenuto che l'intimazione contenesse gli elementi essenziali e che la proposizione della domanda valesse a sanare la conoscenza dell'atto e dei termini

  • codice di procedura civile

    L'art.483 (azione di regolamento del cumulo di esecuzioni) è strumento del giudice dell'esecuzione e non è normalmente utilizzabile nel giudizio di cognizione; quindi la censura sul cumulo in sede ordinaria è inammissibile

  • codice di procedura civile

    Richiamato nelle doglianze sul regime delle spese; le censure correlate sono state ritenute inammissibili o prive di autosufficienza e la decisione di ricorrere tra le fasi processuali ha influito sul disegno delle spese

  • codice di procedura civile

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi del ricorrente sono stati qualificati come compositi, generici e privi della necessaria specificità e autosufficienza, con conseguente inammissibilità o rigetto

  • codice civile

    Richiamato il principio di presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.) relativo alla ricezione della cartella: la consegna e l'avviso di ricevimento producono la presunzione di conoscenza, superabile solo se il destinatario prova l'impossibilità senza sua colpa

  • codice di procedura civile

    Il giudice può compensare le spese di lite motivatamente; la Cassazione ha ribadito che la parte vittoriosa in una fase processuale non può di regola essere gravata dalle spese di quella fase, salvo motivazione contraria

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In materia di cartelle esattoriali la prova della notifica è fornita dall'avviso di ricevimento (A/R); non è necessario produrre la copia della cartella quando si presuma che questa sia pervenuta al destinatario
  • La Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) non è sempre necessaria: se la notifica non è stata eseguita a mezzo posta la sua assenza non vizi per ciò stessa l'atto
  • Le contestazioni sulla conformità delle copie delle cartelle devono essere specifiche e provate; eccezioni generiche sono destinate a fallire
  • Le doglianze che attengono allo svolgimento dell'esecuzione (es. cumulo esecutivo ai sensi dell'art.483 c.p.c.) devono essere proposte davanti al giudice dell'esecuzione, non in sede di cognizione ordinaria
  • Le impugnazioni in Cassazione richiedono specificità e autosufficienza dei motivi: motivi ammassati o meramente fattuali rischiano l'inammissibilità
  • Sulle spese di lite il giudice può compensare solo con motivazione; la parte vittoriosa in una fase non è normalmente gravata delle spese di quella fase, ma l'esito delle successive impugnazioni può modificare la ripartizione
  • La presunzione di conoscenza della notifica (art.1335 c.c.) opera una volta appurata la ricezione dell'atto tramite idonea prova e può essere superata solo con adeguata prova di impossibilità senza colpa
  • Questioni procedurali connesse al contributo unificato e al suo raddoppio seguono criteri formali: vanno prospettate con chiarezza e nei termini processuali per essere valutate in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.