Cassazione Penale, Sentenza n. 10920/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 16-04-2024, con cui Giovanni Bocchio era stato assolto dai reati contestati (capo A: violazione art. 30, comma 1, lett. H) della legge n. 157/1992; capo B: art. 468 c.p.), relativi a fatti accertati il 13-11-2022 a Muscoline. Il ricorso è fondato su un unico motivo: l'erronea applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. H) L.157/1992, poiché il G.U.P. avrebbe ritenuto la condotta penalmente irrilevante nonostante la giurisprudenza di legittimità che qualifica i richiami vivi privi di anello identificativo inamovibile come mezzi vietati che integrano la fattispecie penale (richiamo della sentenza Sez.3 n. 46228/2013). Inoltre il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato.
La decisione
Il difensore ha comunicato alla Corte il decesso dell'imputato (15-07-2024). La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione diventa inammissibile se l'imputato è deceduto nelle more, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti e venendosi meno la legittimazione al gravame. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte non ha esaminato il merito delle questioni penali sostanziali.
Norme richiamate
legge 11 febbraio 1992, n. 157 - art. 30, comma 1, lett. H)
art. 30, comma 1, lett. H
La norma punisce l'uso di mezzi vietati per la caccia; la giurisprudenza di legittimità citata sostiene che i richiami vivi privi di anello identificativo inamovibile rientrano tra i mezzi vietati e, quindi, il loro impiego può integrare la fattispecie penale prevista
codice penale - art. 468
Il capo B era riferito a una fattispecie prevista dall'art. 468 c.p.; la sentenza di merito aveva assolto anche per tale capo, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito a causa della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta morte dell'imputato
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 3, n. 46228 del 23/10/2013
Secondo questo precedente, i richiami vivi privi di anello identificativo inamovibile sono mezzi vietati e il loro utilizzo integra l'art. 30, lett. H) L.157/1992; il ricorrente si fondava su tale orientamento per contestare l'assoluzione
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017 e Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010
Sez. 6, n. 6427/2017; Sez. 6, n. 27309/2010
Questi precedenti consolidati affermano che il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione è inammissibile se l'imputato muore nelle more del giudizio, perché viene meno la possibilità di contraddittorio e la legittimazione al gravame
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione diventa inammissibile se l'imputato muore prima della decisione definitiva, poiché non è più possibile assicurare il contraddittorio e viene meno la legittimazione al gravame.
- La comunicazione e la prova del decesso (es. certificato anagrafico) devono essere tempestivamente depositate in atti; una volta accertato il decesso, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso e non può procedere alla valutazione del merito.
- In materia venatoria, per distinguere sanzione amministrativa da responsabilità penale è necessario valutare se il mezzo usato sia 'vietato' (conseguenza penale) oppure semplicemente 'non autorizzato' (sanzione amministrativa). La giurisprudenza tende a qualificare come mezzi vietati i richiami vivi privi di anello identificativo inamovibile.
- Se la parte pubblica chiede l'annullamento della sentenza per sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato quando l'impugnazione riguarda un'assoluzione, la richiesta non evita l'inammissibilità: l'assenza dell'imputato impedisce comunque la prosecuzione del gravame.
- In caso di decesso dopo una condanna (diversa dall'assoluzione), le conseguenze processuali possono essere diverse (es. estinzione del reato), ma è necessario valutare caso per caso; la morte sopravvenuta non autorizza automaticamente il proseguimento di un ricorso contro un'assoluzione.
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