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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25894/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: in particolare l'illegittima applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) basata sull'assenza di precedenti e sulla scelta del rito abbreviato; errore nella determinazione dell'aumento per l'aggravante di "quantità ingenti" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) e mancato corretto giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.). Per Amodio si contestava anche che le attenuanti siano state concesse nonostante fosse stata ritenuta la recidiva specifica e reiterata (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Procura: ha rilevato insufficiente e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche (uso illegittimo della "mancanza di precedenti" e riferimento inadeguato alla scelta del rito/"adeguamento della pena"). Ha sancito la necessità del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) e richiamato la misura dell'aumento prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nonche' le regole sulla recidiva (art. 99 c.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Trani in diversa composizione; è stata tuttavia mantenuta l'affermazione della responsabilità penale degli imputati (annullamento solo sul punto della quantificazione/quantum della pena).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che attribuisce le fattispecie di traffico/illecita detenzione di stupefacenti; qui indicata come titolo di reato per il quale gli imputati sono stati condannati.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    "se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi"

    L'aumento per la c.d. aggravante della "quantità ingente" deve essere calcolato tra la metà e i due terzi della pena edittale; la Corte ha richiamato che tale aggravante è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.

  • art. 62-bis cod. pen.

    "l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"

    Il mancato avere precedenti non è di per sé sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche; il giudice deve indicare in motivazione elementi di fatto concreti e valutabili che giustifichino la concessione.

  • art. 69 cod. pen.

    Imposta il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo ipotesi di circostanze privilegiate; la Corte ha sottolineato l'obbligo di esplicito bilanciamento e motivazione quando concorrono aggravanti e attenuanti.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva (anche specifica e reiterata) e l'incremento di pena connesso; la recidiva specifica e reiterata comporta aumento di pena (due terzi, con i temperamenti previsti) e, nei casi previsti dal quarto comma, impedisce la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti (richiamata dalla Corte).

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla sentenza nella parte finale per disciplinare l'efficacia della sentenza sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità; nel testo l'uso è volto a precisare che l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio, non la pronuncia di responsabilità.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) non possono essere concesse basandosi "perciò solo" sull'assenza di precedenti: il giudice deve motivare con fatti concreti (es. confessione estesa, collaborazione, condotta processuale o fatti personali rilevanti).
  • La scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione legale della pena e non può essere usata come unico o principale argomento per riconoscere ulteriori attenuanti senza adeguata motivazione.
  • Quando concorrono aggravanti e attenuanti il giudice deve compiere e motivare il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.; l'omessa o insufficiente motivazione circa tale bilanciamento può determinare annullamento della determinazione della pena.
  • L'aggravante per "quantità ingenti" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) impone un aumento da 1/2 a 2/3: il calcolo e l'applicazione di tale aumento devono essere esplicitati e valutati nel bilanciamento complessivo delle circostanze.
  • La recidiva specifica e reiterata (art. 99 c.p.) produce effetti aggravanti significativi e, in determinati profili normativi, può impedire che le attenuanti prevalgano; la sua applicazione deve risultare chiara e motivata.
  • Se la motivazione sulla determinazione della pena è viziata, la Corte può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio di quantificazione della pena, mantenendo intatta l'affermazione della responsabilità penale.

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