Cassazione Penale, Sentenza n. 25894/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: in particolare l'illegittima applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) basata sull'assenza di precedenti e sulla scelta del rito abbreviato; errore nella determinazione dell'aumento per l'aggravante di "quantità ingenti" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) e mancato corretto giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.). Per Amodio si contestava anche che le attenuanti siano state concesse nonostante fosse stata ritenuta la recidiva specifica e reiterata (art. 99 c.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Procura: ha rilevato insufficiente e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche (uso illegittimo della "mancanza di precedenti" e riferimento inadeguato alla scelta del rito/"adeguamento della pena"). Ha sancito la necessità del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) e richiamato la misura dell'aumento prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nonche' le regole sulla recidiva (art. 99 c.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Trani in diversa composizione; è stata tuttavia mantenuta l'affermazione della responsabilità penale degli imputati (annullamento solo sul punto della quantificazione/quantum della pena).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che attribuisce le fattispecie di traffico/illecita detenzione di stupefacenti; qui indicata come titolo di reato per il quale gli imputati sono stati condannati.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
"se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi"
L'aumento per la c.d. aggravante della "quantità ingente" deve essere calcolato tra la metà e i due terzi della pena edittale; la Corte ha richiamato che tale aggravante è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.
"l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"
Il mancato avere precedenti non è di per sé sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche; il giudice deve indicare in motivazione elementi di fatto concreti e valutabili che giustifichino la concessione.
Imposta il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo ipotesi di circostanze privilegiate; la Corte ha sottolineato l'obbligo di esplicito bilanciamento e motivazione quando concorrono aggravanti e attenuanti.
Disciplina la recidiva (anche specifica e reiterata) e l'incremento di pena connesso; la recidiva specifica e reiterata comporta aumento di pena (due terzi, con i temperamenti previsti) e, nei casi previsti dal quarto comma, impedisce la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti (richiamata dalla Corte).
Norma processuale richiamata dalla sentenza nella parte finale per disciplinare l'efficacia della sentenza sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità; nel testo l'uso è volto a precisare che l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio, non la pronuncia di responsabilità.
Massime di principio
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) non possono essere concesse basandosi "perciò solo" sull'assenza di precedenti: il giudice deve motivare con fatti concreti (es. confessione estesa, collaborazione, condotta processuale o fatti personali rilevanti).
- La scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione legale della pena e non può essere usata come unico o principale argomento per riconoscere ulteriori attenuanti senza adeguata motivazione.
- Quando concorrono aggravanti e attenuanti il giudice deve compiere e motivare il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.; l'omessa o insufficiente motivazione circa tale bilanciamento può determinare annullamento della determinazione della pena.
- L'aggravante per "quantità ingenti" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) impone un aumento da 1/2 a 2/3: il calcolo e l'applicazione di tale aumento devono essere esplicitati e valutati nel bilanciamento complessivo delle circostanze.
- La recidiva specifica e reiterata (art. 99 c.p.) produce effetti aggravanti significativi e, in determinati profili normativi, può impedire che le attenuanti prevalgano; la sua applicazione deve risultare chiara e motivata.
- Se la motivazione sulla determinazione della pena è viziata, la Corte può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio di quantificazione della pena, mantenendo intatta l'affermazione della responsabilità penale.
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