Sentenza del 13/01/2016 n. 414 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'inammissibilità, per tardività, dei ricorsi contro tre delle dieci cartelle di pagamento relative all'IRPEF degli anni 1991-2000, nonché la legittimità delle altre cartelle. Ha dedotto: erronea applicazione del termine di 60 giorni per impugnare le cartelle; contraddittorietà della motivazione; erronea esclusione dell'efficacia del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonostante il pagamento della prima rata; e omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 è subordinato al pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute: il pagamento della sola prima rata, seguito dal tardivo versamento di una rata successiva, rende inefficace la definizione. Di conseguenza, l'amministrazione poteva legittimamente emettere tutte le cartelle, anche quelle relative ad annualità comprese nell'istanza di condono. I ricorsi contro tre cartelle erano inoltre tardivi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto e, alle condizioni previste dalla legge, comporta una nullità non rilevabile d'ufficio. Non sono state liquidate spese nel giudizio di cassazione, poiché l'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto.
La definizione degli omessi o tardivi versamenti opera solo se tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima, sono pagate integralmente e nei termini. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Il mancato rispetto del termine rende inammissibile il ricorso contro la cartella, anche se il contribuente deduce l'esistenza di un condono relativo alle annualità interessate.
D.L. n. 600 del 1973, art. 36-bis
L'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella possono derivare dalla liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e non versate, quando il condono risulta inefficace.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La disposizione non prevede, di per sé, una nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; la censura deve inoltre essere specifica, tempestiva e correttamente formulata.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
La mancata indicazione del responsabile del procedimento può comportare nullità solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 e alle condizioni previste dalla disposizione; tale nullità non equivale all'inesistenza dell'atto e non è rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nei condoni basati sulla regolarizzazione di omessi o tardivi versamenti, occorre rispettare integralmente e puntualmente il piano dei pagamenti: il versamento della prima rata non rende normalmente efficace il condono se le rate successive sono pagate in ritardo o non vengono pagate.
- La mera riconducibilità dei tributi a periodi coperti da un condono non impedisce all'amministrazione di procedere alla riscossione quando la definizione è divenuta inefficace.
- Le cartelle di pagamento devono essere impugnate entro il termine di legge decorrente dalla notificazione; la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo specifiche eccezioni.
- Un'istanza di condono può essere fatta valere come difesa contro una cartella emessa successivamente, ma il contribuente deve dimostrare che il condono si è perfezionato e che tutti i requisiti, compresi i pagamenti, sono stati rispettati.
- Le censure relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento richiedono l'individuazione della disciplina temporale applicabile, la verifica del contenuto concreto della cartella e una deduzione tempestiva e specifica; il vizio non è automaticamente rilevabile d'ufficio.
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