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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02355/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una coniuge volta, in via principale, a far accertare l'esistenza di una comunione tacita familiare e quindi la sua comproprietà al 50% di un immobile acquistato e intestato formalmente all'altro coniuge; in subordine, a ottenere il riconoscimento di un credito per avere contribuito alle esigenze familiari e all'acquisto del bene, quantificato in una somma rilevante. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, riqualificando la pretesa nell'alveo dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., escludendo sia la comproprietà del bene sia il credito, per difetto di prova della partecipazione continuativa all'impresa del coniuge e ritenendo irrilevanti le prove orali e documentali dedotte. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 230 bis c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato il lavoro domestico come apporto all'impresa familiare e avrebbe errato nel considerare irrilevanti le prove non contestate; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, per asserita difformità tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente, lamentando che la Corte avrebbe deciso solo in base a comunione tacita familiare e impresa familiare senza considerare una diversa causa petendi della domanda subordinata; 3) violazione dell'art. 276 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contestando l'uso del principio della ragione più liquida e l'assorbimento delle ulteriori questioni, compresa la c.t.u. estimativa; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., deducendo che non sarebbero stati valutati i mutui fondiari, i pagamenti con conto cointestato, gli esborsi personali della ricorrente e la gestione delle esigenze familiari con denaro proprio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il quarto motivo inammissibili, il secondo e il terzo infondati, osservando in sintesi che: la questione del lavoro domestico come apporto all'impresa familiare era nuova e comunque non specificamente dedotta nei gradi di merito; la sentenza d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma non specificamente censurata, e cioè che l'impresa familiare non costituisce titolo reale idoneo all'acquisto della comproprietà dell'immobile; la motivazione della Corte territoriale non era apparente e vi era corrispondenza tra domanda e decisione; l'invocato principio della ragione più liquida era al più un obiter, mentre il rigetto discendeva dalla mancata prova dei presupposti dell'impresa familiare; infine, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e, comunque, le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano generiche. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della moglie. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità della questione e per difetto di interesse, essendo non specificamente censurata una ratio autonoma della sentenza impugnata; ha reputato infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva pronunciato esattamente sulle domande proposte e con motivazione sufficiente; ha respinto il terzo motivo, chiarendo che il richiamo alla ragione più liquida era marginale e che, comunque, le questioni assorbite erano irrilevanti dopo l'esclusione del diritto di credito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per genericità delle doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sul vizio motivazionale. La Corte non ha applicato la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 230 bis c.c.

    La partecipazione all'impresa familiare richiede una collaborazione continuativa e non automatica; i diritti del partecipante hanno natura obbligatoria e presuppongono prova dell'apporto lavorativo e del nesso con l'incremento dell'impresa, ma non attribuiscono di per sé un diritto reale di comproprietà sull'immobile acquistato dal titolare.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile se generica e se mira a sovvertire la valutazione di merito del materiale probatorio senza specificare il vizio dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide sulle domande effettivamente proposte e ne respinge i presupposti probatori.

  • art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico della decisione; non ricorre motivazione apparente se la ratio decidendi è chiaramente espressa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il requisito di motivazione è soddisfatto se la decisione espone un iter argomentativo intelligibile e coerente.

  • art. 276 c.p.c.

    L'applicazione del principio della ragione più liquida non vizia la decisione quando costituisce solo un argomento marginale e la statuizione si fonda su una ratio autonoma e sufficiente.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; occorre censurare specificamente la regula iuris applicata.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza non sussiste se la motivazione è presente, intellegibile e coerente con le domande decise.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348 ter comma 5 c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due sentenze sono diverse.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda è ammissibile solo entro le preclusioni processuali; oltre tali termini è inammissibile.

  • art. 345 comma 1 c.p.c.

    In appello non sono ammesse domande nuove né la proposizione di nuovi fatti costitutivi che trasformino la pretesa originaria.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte attesta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, restando le verifiche soggettive alla cancelleria.

Massime di principio

  • Chi invoca la comunione tacita familiare o l'impresa familiare per ottenere la comproprietà di un bene acquistato dall'altro coniuge deve provare in modo rigoroso i presupposti della fattispecie: la mera collaborazione familiare o l'adempimento dei doveri coniugali non bastano.
  • Nell'impresa familiare, la partecipazione del familiare produce diritti di contenuto obbligatorio, non un acquisto automatico di diritti reali sui beni acquistati dal titolare con i proventi dell'attività.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre una nuova ricostruzione fattuale della domanda o nuovi fatti costitutivi non trattati nei gradi di merito; la questione nuova è inammissibile se non viene specificamente dimostrata la sua precedente deduzione.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la decisione si mantiene entro il perimetro delle domande proposte e ne rigetta la pretesa per difetto di prova dei presupposti allegati.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non renda percepibile il ragionamento decisorio; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non specificamente impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle ulteriori censure.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La richiesta di c.t.u. o di accertamenti ulteriori diventa irrilevante se la domanda viene già respinta per difetto del titolo o per mancanza di prova dei presupposti costitutivi del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieComunioneUnioni civili e convivenzeImpugnazioni
RamiDiritti realiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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