R.R. Puglia 11/2022
Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina dotazione, porto, custodia, uso e addestramento delle armi assegnate agli appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale e al Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, se in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Vigente dal 24/11/2022, non indica una scadenza temporale specifica.
Disciplina dell’armamento del personale dei nuclei di vigilanza regionale pugliesi
Disciplina dell’armamento del personale della Sezione regionale di vigilanza
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la dotazione e la detenzione delle armi per il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale e del Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza facenti capo alla Sezione regionale di vigilanza. Regola inoltre i servizi da svolgere con armi, le modalità di assegnazione, custodia, formazione e gli adempimenti connessi.
Ambito soggettivo e presupposti per il porto d’arma
La dotazione e il porto dell’arma senza licenza sono consentiti esclusivamente agli appartenenti ai due nuclei che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, secondo la normativa vigente. L’armamento deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
Numero delle armi e dotazioni di munizioni
Il numero complessivo delle armi corrisponde al numero degli appartenenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza in organico, aumentato del 5% quale riserva. Anche la dotazione di munizioni è pari a 50 cartucce per ciascuna arma, con un incremento del 5% come riserva. Se necessario, possono essere previste pistole a impulsi elettrici nella misura di due per ogni sede territoriale.
Il numero complessivo delle armi e delle munizioni è determinato con provvedimento del Dirigente della Sezione, che deve essere comunicato al Prefetto della Provincia di Bari.
Tipologia di armamento e strumenti di autotutela
L’arma in dotazione è una pistola semiautomatica scelta tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. In caso di necessità, il personale può essere dotato di pistole a impulsi elettrici per i servizi di controllo del territorio. In ogni caso sono forniti anche manette in acciaio inox a due bracciali con snodo, come strumento di autotutela.
Requisiti psico-fisici e assegnazione dell’arma
L’assegnazione dell’arma è subordinata al possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale. L’accertamento è effettuato dalla Sezione, avvalendosi del medico competente o di altre strutture pubbliche.
La prima assegnazione avviene dopo il superamento del corso di addestramento al tiro e maneggio presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale. L’assegnazione riguarda il personale che abbia la qualifica di agente di pubblica sicurezza e sia risultato in possesso dei requisiti richiesti.
Verifiche successive e ritiro cautelativo
I requisiti psico-fisici possono essere nuovamente verificati, su richiesta del Dirigente della Sezione regionale di vigilanza, quando vi sia un ragionevole e fondato dubbio sulla loro permanenza. Il Dirigente può ritirare cautelativamente l’arma se l’addetto non risulti idoneo alle prove di tiro e maneggio oppure quando fatti, comportamenti o situazioni rendano necessario o opportuno il ritiro per tutelare la sicurezza dell’interessato o di terzi. Il provvedimento va comunicato tempestivamente al Presidente della Regione e al Prefetto della Provincia di Bari.
Servizi armati, prelievo, porto e custodia
Il regolamento rinvia ai successivi articoli la disciplina dei servizi da svolgere armati, delle modalità di prelevamento e versamento dell’arma, del porto nei vari contesti operativi, dei servizi fuori ambito territoriale per soccorso o supporto, nonché dei doveri dell’assegnatario e della custodia delle armi. Sono inoltre previsti un registro, la sostituzione delle munizioni, la formazione e l’addestramento al tiro.
Regime di efficacia
Il regolamento è vigente dal 24 novembre 2022 e, sulla base del testo fornito, non risulta abrogato né limitato a un periodo temporale concluso. Non emergono elementi per considerarlo obsoleto.
Testo integrale
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