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Regolamento

R.R. Liguria 1/2010

Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari))

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna nel 2010 le disposizioni attuative sulle strutture ricettive alberghiere della Regione, già previste dal regolamento regionale n. 2/2009. È però oggi privo di utilità applicativa: è stato abrogato dalla l.r. 32/2014, con effetti progressivi collegati all’entrata in vigore delle nuove discipline, poi sostituite dalle disposizioni attuative approvate nel 2019.

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Il regolamento regionale interviene sulle disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere della Regione, incidendo sul regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2, emanato in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2. Il testo oggi non ha rilevanza pratica autonoma, perché risulta successivamente superato e abrogato.

Contenuto e finalità dell’intervento

L’atto ha natura modificativa e integrativa: non disciplina ex novo il settore, ma aggiorna il quadro regolamentare già esistente per le strutture turistico-ricettive alberghiere. La sua funzione era quella di adeguare le disposizioni attuative regionali contenute nel regolamento del 2009.

Ambito territoriale e materia trattata

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione interessata e concerne il settore delle strutture ricettive alberghiere, nell’ambito del più ampio sistema normativo regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.

Regime attuale, abrogazione e perdita di efficacia pratica

L’atto è espressamente indicato come abrogato ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, con decorrenza collegata all’entrata in vigore delle singole disposizioni della stessa l.r. 32/2014 nelle materie da essa disciplinate. Le disposizioni attuative successive sono state poi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019. È inoltre richiamato l’articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9, ferma restando l’abrogazione già prodotta in precedenza.

Utilità applicativa

Per effetto della successione normativa indicata, il regolamento non presenta oggi un interesse operativo autonomo per l’applicazione corrente della disciplina delle strutture ricettive alberghiere, risultando sostanzialmente superato dalla normativa successiva.

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