L.R. Liguria 6/2010
Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Liguria misure di prevenzione e contrasto dell’usura e del sovraindebitamento: contributi ai Confidi per fondi antiusura, un Fondo regionale per vittime e interventi di accesso al credito, e un Osservatorio regionale. Prevede criteri e rendicontazioni annuali, convenzioni con banche e norme attuative della Giunta.
Interventi regionali liguri contro usura e sovraindebitamento
Interventi regionali contro usura e sovraindebitamento
La legge disciplina una serie di misure della Regione Liguria per prevenire e contrastare usura e sovraindebitamento, sostenere l’accesso al credito e offrire un supporto alle vittime del reato di usura. Gli interventi sono ricondotti al sistema regionale dei servizi di protezione sociale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove misure di sostegno per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali. La disciplina si collega alle previsioni della legge statale n. 108 del 1996 in materia di usura e opera nel territorio ligure.
Contributi ai Confidi per i fondi speciali antiusura
La Regione integra con propri contributi i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi della normativa statale. I contributi sono finalizzati esclusivamente al rilascio delle garanzie previste dalla legge n. 108/1996.
Sono previsti questi principali adempimenti e condizioni:
- i Confidi presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno;
- la domanda deve contenere l’impegno a usare il contributo solo per le garanzie antiusura e a restituire la quota non impegnata entro 24 mesi;
- il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la domanda;
- la ripartizione avviene in proporzione all’entità originaria del fondo tra i Confidi aventi diritto;
- al momento della concessione è anticipato il 50% dell’importo;
- il restante 50% è erogato dopo la comunicazione di aver impegnato almeno il 40% del contributo concesso;
- per gli anni successivi la ripartizione tiene conto delle garanzie prestate e delle risorse ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione;
- entro il 31 marzo di ogni anno i Confidi beneficiari devono presentare il rendiconto delle garanzie prestate, pena la revoca del contributo.
Fondo regionale di prevenzione e solidarietà
È istituito il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura. La gestione è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
Il Fondo è articolato in due quote:
- una quota per le misure di sostegno alle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti;
- una quota per ulteriori interventi di prevenzione e accesso al credito.
Interventi finanziabili con la seconda quota del Fondo
La seconda quota del Fondo regionale finanzia:
- interventi integrativi a favore di Confidi, associazioni e fondazioni operanti in Liguria e iscritte negli appositi elenchi ministeriali;
- ulteriori iniziative per l’accesso al credito tramite contributi a favore di enti locali, anche associati.
In particolare, la Regione finanzia:
- la prestazione di garanzie sulla parte di finanziamento non coperta dalla garanzia prevista dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996;
- la prestazione di garanzie sulla parte di finanziamento non coperta dalla garanzia prevista dall’articolo 15, comma 6, della medesima legge;
- le attività svolte dagli enti locali che sostengono, con risorse proprie, la costituzione e l’incremento di fondi di garanzia antiusura, per creare una rete di supporto alle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.
Le somme ricevute dagli enti destinatari devono essere devolute ai soggetti e per le finalità indicate dalla legge.
Ripartizione del Fondo regionale
La percentuale tra le due quote del Fondo è determinata ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali.
Per la seconda quota:
- in prima applicazione, la ripartizione avviene tra gli enti ammessi al contributo;
- dal secondo anno di applicazione, la ripartizione è effettuata in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente.
Osservatorio regionale su usura, sovraindebitamento e accesso al credito
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito l’Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento e sull’accesso al credito, quale organo di consulenza della Giunta.
L’Osservatorio svolge funzioni di prevenzione e monitoraggio, in particolare:
- promuove campagne di sensibilizzazione e informazione, anche con gli enti locali, nonché attività di educazione all’uso corretto del denaro, soprattutto nelle scuole;
- raccoglie dati aggiornati sull’entità del fenomeno in Liguria e sulle categorie a rischio;
- individua nuovi ambiti e modalità di intervento.
La composizione comprende rappresentanti della Giunta, del Consiglio regionale, esperti del settore, associazioni dei consumatori, funzionari regionali, rappresentanti degli enti locali, della Regione ecclesiastica ligure e delle principali organizzazioni economiche.
L’Osservatorio:
- convoca periodiche riunioni con soggetti istituzionali, Confidi, fondazioni, associazioni e categorie interessate;
- mette a disposizione dei Minipool antiracket i dati e le informazioni raccolte;
- presenta alla Giunta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- la relazione è trasmessa ai Prefetti in Liguria e il Presidente della Giunta ne dà comunicazione all’Assemblea legislativa;
- la partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun compenso.
Convenzioni con istituti bancari
Per conseguire le finalità della legge, la Giunta regionale può promuovere specifiche convenzioni con gli istituti bancari.
Norme attuative, controlli e tempistiche
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale determina criteri, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché le misure di controllo sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.
La disciplina prevede inoltre controlli tramite rendicontazione annuale dei Confidi e vincoli di destinazione delle somme erogate ai diversi soggetti beneficiari.
Coordinamento con la normativa regionale sui servizi sociali
Le attività previste dalla legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale disciplinato dalla legge regionale n. 12 del 2006. La norma finale sopprime una disposizione della medesima legge regionale.
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