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Legge

L.R. Liguria 1/2010

Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari))

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento regionale attuativo della disciplina delle strutture ricettive alberghiere, intervenendo su disposizioni applicative del testo unico turistico-ricettivo della Regione. È però oggi abrogato e privo di utilità applicativa, per effetto dell’art. 72 della l.r. 32/2014 e dei successivi interventi richiamati in intestazione.

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Modifiche al regolamento sulle strutture ricettive alberghiere

Il regolamento regionale della Regione indicata in intestazione interviene sul regolamento attuativo della disciplina delle strutture ricettive alberghiere, già collegato al testo unico regionale in materia turistico-ricettiva e balneare. Il testo però risulta oggi superato e privo di concreta applicabilità, perché espressamente abrogato nei termini richiamati nell’intestazione.

Oggetto dell’intervento normativo

Il provvedimento reca modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2, che disciplinava l’attuazione della normativa regionale sulle strutture ricettive alberghiere. L’intervento è quindi di natura correttiva e integrativa rispetto alla disciplina regolamentare già esistente.

Ambito materiale

La disciplina riguarda esclusivamente le strutture ricettive alberghiere nell’ambito della normativa turistica regionale. Il regolamento opera nel perimetro del testo unico regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, con finalità di aggiornamento delle regole attuative già vigenti.

Regime di efficacia e obsolescenza

Il testo è oggi da considerarsi obsoleto e non utile in applicazione pratica, in quanto:

  • è stato abrogato ai sensi dell’art. 72 della l.r. 12 novembre 2014, n. 32, secondo la progressiva entrata in vigore delle disposizioni di quella legge nelle materie da essa disciplinate;
  • le disposizioni attuative richiamate risultano successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019;
  • l’intestazione richiama inoltre l’art. 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, precisando che restano fermi gli effetti abrogativi già prodotti in precedenza.

Conseguenze pratiche

Per effetto delle abrogazioni e dei successivi riassetti normativi richiamati, il regolamento non costituisce più una base normativa utile per la disciplina corrente delle strutture ricettive alberghiere nella Regione interessata.

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