L.R. Liguria 5/2010
Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Toscana, aspetti tecnici e procedurali per prevenire le cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, in raccordo con il d.lgs. 81/2008. Prevede in alcuni interventi l’obbligo di sistemi di ancoraggio permanenti, documentazione progettuale ed esecutiva e valutazione dell’uso dei dispositivi nei piani di sicurezza. Non si applica alle serre.
Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili
Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili
La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, alcuni profili tecnici e procedurali finalizzati a prevenire i rischi di infortunio sul lavoro derivanti da cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili. La disciplina opera in coordinamento con il d.lgs. 81/2008 e con la normativa regionale in materia di sicurezza e qualità del lavoro.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità della legge è quella di integrare le regole generali di prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei o mobili, intervenendo sugli aspetti tecnici e procedurali connessi ai lavori in quota. La legge riguarda gli interventi edilizi e di manutenzione nei quali esista un rischio di caduta dall’alto, fermo restando il quadro di obblighi già previsto dalla normativa statale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Interventi soggetti a sistema di ancoraggio permanente
Nei casi individuati dalla legge deve essere predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Gli interventi espressamente ricompresi sono:
- nuova costruzione;
- sostituzione edilizia;
- opere edilizie che comportano il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
- manutenzione ordinaria o straordinaria che comportano il rifacimento totale dei manti di copertura.
Per l’esecuzione di tali interventi, e comunque di tutti quelli comportanti rischio di caduta dall’alto, resta consentito l’impiego dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008.
Esclusioni
La disciplina non si applica alle serre, come definite dalla normativa regionale urbanistica di settore. L’esclusione è espressa e opera per tali manufatti in quanto tali.
Documentazione progettuale per il titolo edilizio
Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve allegare alla documentazione necessaria per il titolo edilizio:
- un elaborato planimetrico con l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
- una relazione di calcolo per la verifica della resistenza dei punti di ancoraggio, redatta dal progettista o da altro professionista abilitato.
Questa documentazione è funzionale a garantire che il sistema sia progettato in modo coerente con l’intervento edilizio e con le esigenze di sicurezza nelle future attività in quota.
Documentazione da produrre a lavori ultimati
A lavori eseguiti, l’installatore deve rilasciare al committente la documentazione attestante la corretta esecuzione dell’impianto e la sua utilizzabilità. In particolare devono essere consegnati:
- la dichiarazione di conformità del produttore;
- la dichiarazione di corretta installazione;
- il manuale d’uso dei sistemi installati, con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione compatibili;
- il programma di manutenzione del sistema, anche in base alle indicazioni del costruttore.
Valutazione dell’uso dei dispositivi nei documenti di sicurezza
Per gli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, la legge collega l’utilizzo dei sistemi di ancoraggio alla pianificazione della sicurezza del cantiere. Se è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, questi deve valutarne l’uso nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Se invece la nomina del coordinatore non è prevista, il datore di lavoro deve valutare l’impiego dei dispositivi nel piano operativo di sicurezza (POS) dei lavoratori che operano in quota.
Regime applicativo
La disciplina opera come cornice tecnica e procedurale per gli interventi edilizi ricadenti nel suo ambito, senza introdurre nel testo fornito specifici termini di efficacia temporale o regimi transitori ulteriori. Le prescrizioni si applicano ai casi previsti dalla legge nell’ambito della Regione Toscana.
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