L.R. Valle d'Aosta 16/2010
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 16/2010 adegua varie discipline alla direttiva 2006/123/CE: riforma la vendita di stampa quotidiana e periodica con SCIA, requisiti morali, regole per punti vendita esclusivi/non esclusivi e poteri comunali; modifica inoltre estetisti, artigianato, strutture ricettive e professioni turistiche. I vecchi piani comunali per giornali perdono efficacia dopo 6 mesi.
Vendita stampa, attività economiche e turismo: adeguamenti alla direttiva servizi UE
Disposizioni regionali di adeguamento alla direttiva servizi UE
La legge regionale della Valle d’Aosta n. 16 del 2010 introduce nuove regole per la vendita della stampa quotidiana e periodica e aggiorna varie discipline regionali in materia di attività economiche e turismo. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Vendita della stampa quotidiana e periodica: ambito e organizzazione del mercato
La legge disciplina la vendita di quotidiani e periodici in coerenza con la normativa comunitaria e statale sulla concorrenza, con l’obiettivo di favorire una diffusione ordinata della stampa sul territorio regionale e di garantire informazione e cultura in condizioni di imparzialità. Il sistema regionale si articola in:
- punti vendita esclusivi;
- punti vendita non esclusivi; entrambi soggetti a SCIA.
Punti vendita esclusivi
I punti vendita esclusivi sono esercizi destinati alla vendita generale di quotidiani e periodici e devono assicurare parità di trattamento tra testate diverse. Vi rientrano anche gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, anche in aggiunta ad altre merci, ai sensi della normativa statale richiamata. Essi possono dedicare una parte della superficie alla vendita di prodotti non alimentari solo se:
- la superficie di vendita è pari o inferiore a quella di un esercizio di vicinato;
- la superficie destinata ai prodotti non alimentari non supera il 30% della superficie totale di vendita. È inoltre consentita la vendita di prodotti da banco preconfezionati, come caramelle, confetti, cioccolatini e gomme da masticare, senza i requisiti del commercio alimentare. La vendita di stampa deve restare prevalente rispetto alle altre attività commerciali.
Punti vendita non esclusivi
I punti vendita non esclusivi vendono, insieme ad altre merci, soli quotidiani, soli periodici o entrambe le tipologie editoriali. L’attività può essere svolta negli stessi locali di:
- rivendite di generi di monopolio;
- impianti di distribuzione carburanti;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- medie strutture di vendita di grande dimensione;
- grandi strutture di vendita;
- esercizi prevalentemente dedicati a libri e prodotti editoriali equiparati, con superficie minima di 120 mq;
- esercizi a prevalente specializzazione di vendita, limitatamente ai periodici di identica specializzazione;
- esercizi di vicinato con superficie superiore a 100 mq, ma solo nei Comuni con meno di 1.000 abitanti sprovvisti di punti vendita. La vendita di stampa deve rimanere legata e complementare all’attività primaria e non può essere fisicamente separata da essa. Anche qui deve essere garantita la parità di trattamento tra i prodotti editoriali prescelti.
Requisiti morali per l’esercizio
Non possono esercitare l’attività coloro che si trovano in determinate situazioni ostative, tra cui:
- dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, salvo riabilitazione;
- condanne definitive a pene detentive non inferiori nel minimo a tre anni per delitto non colposo;
- condanne definitive per specifici delitti contro il patrimonio, la persona, l’igiene e la sanità pubblica, nonché per frodi alimentari reiterate;
- applicazione di misure di prevenzione, di sicurezza o misure antimafia richiamate dalla legge. Il divieto dura cinque anni dalla espiazione della pena; se la pena si estingue in altro modo, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, il divieto non si applica. Per società, associazioni e altri organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dall’eventuale preposto e dagli altri soggetti rilevanti ai fini antimafia.
SCIA, comunicazioni e poteri comunali
L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vendita di stampa, anche stagionali, sono soggetti a SCIA da presentare al Comune competente. L’attività può iniziare dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. I Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione per nuovi esercizi, trasferimenti e ampliamenti, finalizzati a:
- favorire l’accesso all’informazione e la fruizione del servizio, anche nelle aree più rilevanti come poli scolastici, universitari, ospedali e strutture ricettive;
- tutelare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Sono vietati criteri di programmazione fondati su valutazioni economiche o sulla prova di un bisogno economico o di mercato.
Attività soggette a semplice comunicazione
Sono soggette a semplice comunicazione al Comune, tra le altre, la vendita:
- nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni specializzate;
- in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi svolta da volontari;
- nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate;
- di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita disciplinati dalla legge;
- porta a porta e ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- nelle strutture turistico-ricettive come servizio ai clienti;
- all’interno di strutture pubbliche o private con accesso riservato o regolamentato.
Vigilanza, sospensione, chiusura e sanzioni
Il Comune può sospendere l’attività fino a 60 giorni, previa diffida, se vengono meno requisiti o se l’attività è svolta in contrasto con la normativa. Se l’interessato non adempie alle prescrizioni, il Comune ordina la chiusura. La chiusura è disposta anche se l’attività è sospesa per oltre 12 mesi, anche in caso di trasferimento della titolarità. L’esercizio senza SCIA comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro. Vigilanza, controllo e irrogazione della sanzione spettano ai Comuni secondo la legge n. 689/1981.
Regime transitorio e abrogazioni in materia di stampa
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono adeguare i piani comunali previsti dalla previgente disciplina. Decorso tale termine, i piani perdono efficacia. Sono abrogate la legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, e la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.
Modifiche alla disciplina dell’estetista
La legge aggiorna la disciplina regionale dell’attività di estetista, intervenendo su diversi profili organizzativi e sostitutivi della legge regionale n. 63/1993. Dal testo consolidato risultano inoltre abrogati gli articoli 7 e 9 della legge medesima.
Modifiche alla disciplina dell’artigianato
La legge riforma la disciplina regionale dell’artigianato di cui alla l.r. n. 34/2001, modificando requisiti, procedure e funzionamento degli organi competenti. È previsto un regime transitorio per la Commissione già in carica, che resta operativa fino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della l.r. 34/2001, tra cui gli articoli 8 e 12 e alcuni commi degli articoli 15 e 18.
Modifiche alla disciplina delle strutture ricettive alberghiere
La disciplina alberghiera della l.r. n. 33/1984 viene aggiornata con nuove definizioni, regole procedurali e sostituzioni testuali. In particolare, il testo consolidato contiene modifiche rilevanti all’articolazione delle strutture e alla procedura di rilascio dei relativi provvedimenti, ora ricondotta al dirigente competente in materia di strutture ricettive con termine di 30 giorni e pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Sono abrogati alcuni commi e articoli della previgente disciplina.
Modifiche alla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
La l.r. n. 11/1996 viene ampiamente riorganizzata in materia di strutture extralberghiere, con interventi su definizioni, procedure, titolarità, obblighi gestionali, controlli e regime sanzionatorio. Il testo consolidato sostituisce o modifica numerosi articoli e abroga alcune disposizioni non più compatibili con la nuova impostazione.
Modifiche ai complessi ricettivi all’aperto
La l.r. n. 8/2002 viene adeguata con la sostituzione di termini relativi al titolare dell’autorizzazione, nuove regole procedurali e l’inserimento di disposizioni aggiuntive. Sono abrogate alcune previsioni precedenti, tra cui il comma 2 dell’articolo 13 e una lettera del comma 4 dell’articolo 14.
Modifiche alle professioni turistiche
La legge interviene sulla disciplina delle professioni turistiche di cui alla l.r. n. 1/2003 e sulla manutenzione normativa della l.r. n. 4/2007, con abrogazione del comma 3 dell’articolo 16 della prima e del comma 7 dell’articolo 35 della seconda.
SCIA e silenzio assenso nel procedimento amministrativo regionale
La legge sostituisce gli articoli 22 e 23 e introduce l’articolo 23bis nella l.r. n. 19/2007, riorganizzando la disciplina regionale della SCIA e del silenzio assenso. Il testo consolidato, tuttavia, non riporta il contenuto sostanziale delle nuove norme richiamate nei rinvii interni.
Obsolescenza
L’atto è oggi in larga parte superato nella sola parte in cui disciplina piani comunali e regimi transitori già esauriti; tuttavia contiene ancora una disciplina strutturale potenzialmente rilevante, soprattutto per la vendita della stampa e per il coordinamento delle norme regionali in materia di turismo e attività economiche.
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