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Legge

L.R. Valle d'Aosta 25/2010

Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 25/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il BUR della Valle d’Aosta, pubblicato dal 1° gennaio 2011 solo in formato digitale, e l’Albo notiziario on line per la pubblicità notizia degli atti non destinati al BUR. Regola contenuti, forme, termini, costi e rettifiche, oltre alle modalità di pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali, con abrogazione della previgente L.R. 7/1994.

Disciplina del Bollettino ufficiale e dell’Albo notiziario della Regione Valle d’Aosta, con regole di pubblicazione degli atti regionali ed enti locali

Disciplina del BUR e dell’Albo notiziario della Valle d’Aosta

La legge riordina le modalità di redazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dell’Albo notiziario on line regionale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e definisce sia il valore legale del BUR sia la funzione di pubblicità-notizia dell’Albo.

Funzione del BUR e dell’Albo notiziario

Il BUR è qualificato come strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti pubblicati, salvi gli effetti eventualmente attribuiti da altre forme di conoscenza o pubblicità previste dall’ordinamento. L’Albo notiziario regionale, invece, serve alla trasparenza amministrativa e alla conoscibilità degli atti e svolge funzione di mera pubblicità notizia, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e con esclusione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.

Pubblicazione digitale, consultazione e conservazione

Dal 1° gennaio 2011 il BUR è pubblicato esclusivamente in formato digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalità idonee a garantire autenticità, integrità e conservazione degli atti. La consultazione online è libera e gratuita. Il BUR deve rispettare i principi di accessibilità, usabilità, reperibilità, completezza, chiarezza, affidabilità, semplicità, qualità, omogeneità e interoperabilità. È inoltre prevista la conservazione di una copia analogica del BUR presso la struttura regionale competente, anche per la consultazione del pubblico e per il rilascio di copie, inclusa l’ipotesi di malfunzionamento del sito.

Articolazione dei contenuti pubblicati nel BUR

Il BUR è suddiviso in tre parti:

  • Parte prima: modifiche allo Statuto speciale e norme di attuazione, leggi e regolamenti regionali, sentenze e ordinanze della Corte costituzionale rilevanti per la Regione, atti relativi ai referendum da pubblicare secondo la normativa vigente.
  • Parte seconda: deliberazioni generali del Consiglio e della Giunta regionale, decreti e altri atti generali dell’Amministrazione regionale, atti di dirigenti o di altre amministrazioni la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti, avvisi e comunicazioni generali di Regione, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.
  • Parte terza: bandi di gara e di concorso, esiti delle gare e graduatorie dei concorsi.

Possono inoltre essere pubblicati nel BUR altri atti ritenuti necessari a conoscenza del pubblico dall’organo adottante, salvo quelli contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza.

Modalità di pubblicazione e costi

La pubblicazione del BUR è, di regola, settimanale, con possibilità di edizioni straordinarie. Tutti gli atti sono trascritti in italiano e francese; il testo ufficiale resta quello nella lingua in cui l’atto è stato approvato. Le richieste di pubblicazione devono essere presentate alla struttura competente con gli atti da pubblicare e con l’indicazione della norma che ne impone la pubblicazione.

Gli atti pubblicati devono essere conformi ai testi trasmessi. Per regola, la pubblicazione avviene per estratto, salvo diversa previsione di legge o motivata richiesta di pubblicazione integrale. Dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione obbligatoria nel BUR degli atti di enti locali o di altri soggetti pubblici e privati è gratuita; se la pubblicazione non è obbligatoria, il costo è a carico del richiedente. Le pubblicazioni di atti regionali restano a carico della Regione. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri e modalità di pubblicazione.

Rettifica degli errori e termini di pubblicazione

Se vengono rilevati errori prima della pubblicazione, la struttura competente sospende la pubblicazione in attesa del testo corretto. Se l’errore è scoperto dopo la pubblicazione, viene pubblicato tempestivamente un avviso di rettifica con indicazione della parte errata e del testo corretto; se necessario, l’atto può essere ripubblicato integralmente.

La pubblicazione nel BUR deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro tale termine la struttura regionale competente in materia di promozione della lingua francese cura la traduzione del testo ufficiale nella lingua diversa da quella di approvazione. Se la complessità dell’atto impedisce il rispetto del termine, il dirigente può disporre la pubblicazione nella lingua originaria, rinviando la traduzione; in tal caso l’atto viene poi ripubblicato nella versione italiana o francese, restando fermi gli effetti prodotti dalla prima pubblicazione.

Formule di promulgazione delle leggi e dei regolamenti

La legge disciplina in modo puntuale le formule ufficiali da usare per la promulgazione delle leggi regionali e dei regolamenti regionali, in entrambe le lingue.

Per le leggi regionali sono previsti: attestazione del procedimento seguito, intestazione, ordine di pubblicazione e clausola esecutiva; in caso di urgenza, l’ordine di pubblicazione è sostituito da una dichiarazione d’urgenza che richiama l’articolo 31, terzo comma, dello Statuto speciale e fa decorrere l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR. Dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione del Presidente della Regione, nel BUR è riportato sinteticamente anche il procedimento di approvazione.

Per i regolamenti regionali sono previste formule analoghe: attestazione del procedimento, intestazione, ordine di pubblicazione e clausola esecutiva, seguite dalla data e sottoscrizione del Presidente della Regione. Anche per i regolamenti viene riportato nel BUR un riepilogo sintetico del procedimento di approvazione.

Albo notiziario regionale

Nell’Albo notiziario regionale sono pubblicati tutti gli atti che non devono essere pubblicati nel BUR, salvo diversa disposizione di legge, con esclusione degli atti contenenti dati particolari o dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza. Restano ferme le norme speciali richiamate dalla legge.

Gli atti restano pubblicati per 15 giorni consecutivi, salvo diverso termine previsto dalla legge. Decorso tale termine, gli atti contenenti dati personali sono pubblicati in apposita sezione liberamente accessibile del sito istituzionale, con indicazione di numero, data e oggetto, ferma restando la disciplina generale sulla trasparenza e sul diritto di accesso. La Giunta regionale stabilisce ulteriori criteri e modalità di pubblicazione.

Pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali

Per gli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale, gli obblighi di pubblicazione si considerano assolti secondo le modalità previste dalla legge statale sulla pubblicità legale online e dalla relativa decorrenza. Per gli atti degli enti locali resta inoltre fermo quanto previsto dalle disposizioni regionali specifiche sul sistema delle autonomie.

Direzione del BUR e profili organizzativi

Il BUR ha un direttore responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi della disciplina sulla stampa. La legge attribuisce inoltre alla struttura competente e, per alcuni profili, alla Giunta regionale o al dirigente competente, il compito di definire criteri operativi, veste grafica e ulteriori modalità applicative.

Disposizioni finanziarie e copertura

L’onere derivante dalla legge è quantificato in 50.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2010/2012 mediante specifiche unità previsionali di base, con possibilità per la Giunta regionale di disporre le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente. I proventi derivanti da alcune pubblicazioni e servizi sono introitati nel bilancio regionale.

Abrogazioni e attualità della disciplina

La legge abroga espressamente la L.R. 3 marzo 1994, n. 7, e l’articolo 24 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21. Si tratta di una disciplina ancora formalmente rilevante per l’organizzazione del BUR e dell’Albo notiziario regionale, ma in parte superata da modifiche successive e da norme statali e regionali sulla pubblicità legale e la trasparenza.

Testo integrale

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