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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2010

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 19/2010 aggiorna la disciplina di strutture ricettive, esercizi di somministrazione, imprese e operatori turistici, con nuove regole su ampliamenti volumetrici, riconoscimenti e agevolazioni. Prevede termini transitori per atti attuativi, domande e adeguamenti, proroga al 31 dicembre 2014 un termine per i complessi ricettivi all’aperto e abroga alcune disposizioni ormai non più operative.

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici; modifiche a varie leggi regionali valdostane

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene in modo organico su varie discipline turistiche e urbanistiche collegate, aggiornando il quadro normativo relativo a strutture ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consorzi e associazioni di operatori turistici e misure agevolative.

Ambito di intervento e disciplina risultante

Il provvedimento modifica numerose leggi regionali pregresse per adeguare:

  • la disciplina delle strutture turistiche e ricettive;
  • le regole sugli ampliamenti volumetrici di determinati esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • il sistema di riconoscimento e funzionamento di consorzi e associazioni di operatori turistici;
  • alcune disposizioni in materia di complessi ricettivi all’aperto e turismo itinerante.

La legge opera esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta e si applica, per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, anche a domande già presentate o a situazioni in corso alla data di entrata in vigore.

Ampliamenti volumetrici per esercizi di somministrazione

La disciplina risultante dalla modifica della legge urbanistica regionale consente, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, incrementi volumetrici subordinati a criteri, modalità, condizioni e parametri stabiliti dai Comuni con deliberazione consiliare.

In fase transitoria:

  • i Comuni devono adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge i propri criteri applicativi;
  • fino a tale approvazione, l’esercizio interessato può presentare istanza al Comune con elaborato planimetrico e relazione descrittiva e motivazionale della valenza turistica dell’intervento;
  • il Comune decide entro 60 giorni;
  • il silenzio del Comune oltre il termine equivale ad accoglimento dell’istanza.

La normativa transitoria richiama anche l’applicabilità ai casi già avviati, secondo quanto previsto dalla formulazione originaria del comma 3 dell’articolo 7, poi abrogato nella successiva evoluzione normativa.

Imprese e operatori turistici: riconoscimenti e agevolazioni

La legge sostituisce integralmente la disciplina dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici e modifica le regole sulle agevolazioni connesse alle iniziative turistiche. In particolare:

  • vengono rivisti i presupposti e le modalità di riconoscimento;
  • sono rimodulate le condizioni per accedere alle agevolazioni;
  • alcune disposizioni si applicano anche alle domande già presentate ma non ancora definite con provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore della legge;
  • per l’anno 2010 è previsto un termine speciale per la presentazione di una specifica istanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre.

Disposizioni transitorie e termini attuativi

La legge affida a successivi atti di Giunta regionale e a deliberazioni comunali l’attuazione di varie parti della nuova disciplina. I principali termini sono:

  • entro 6 mesi dall’entrata in vigore: approvazione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla disciplina richiamata dalla l.r. 33/1984;
  • entro 6 mesi: deliberazione comunale sui criteri per gli incrementi volumetrici degli esercizi di somministrazione;
  • entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza: decisione del Comune in assenza di disciplina comunale;
  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore: approvazione di ulteriori deliberazioni della Giunta regionale previste dalle leggi modificate.

Complessi ricettivi all’aperto e turismo itinerante

Per i complessi ricettivi all’aperto, il termine già differito per l’adeguamento di una specifica disciplina è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. Fino a tale data e nelle more dell’adeguamento:

  • al titolare del complesso non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge regionale 8/2002;
  • la deroga sanzionatoria opera limitatamente alle violazioni delle disposizioni richiamate dalla legge regionale 8/2002.

Abrogazioni

La legge abroga alcune disposizioni ormai non più coerenti con il nuovo assetto normativo, tra cui:

  • il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 19/2001;
  • l’articolo 46 della l.r. 21/2003;
  • il comma 2 dell’articolo 33 e l’articolo 38 della l.r. 31/2005;
  • il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Testo integrale

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