Risposta n. 73 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che, ai sensi dell'art.6 L.470/1988 e dell'art.4, co.4 della Convenzione Italia‑Svizzera (clausola "split year"), la residenza fiscale svizzera decorre dal 1° giugno: l'Italia dovrebbe tassare i redditi ovunque prodotti solo fino al 1° giugno e, dal 2 giugno, solo i redditi prodotti in Italia.
Residenza fiscale. Criteri convenzionali. Split year.
Il quesito
La contribuente, cittadina italiana e svizzera, dichiara di essere stata residente in Italia fino al 31 maggio dell'anno X e di aver trasferito definitivamente la residenza in Svizzera dal 1° giugno, con iscrizione AIRE ad agosto; chiede se la residenza fiscale svizzera debba farsi decorrere dal 1° giugno e se in Italia debbano essere tassati i redditi ovunque prodotti solo fino a tale data (applicazione della clausola di frazionamento dell'anno).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'accertamento fattuale della residenza non è oggetto dell'interpello ma, assunto vero quanto dichiarato, precisa che: secondo il diritto interno la contribuente risulterebbe fiscalmente residente in Italia per l'intera annualità (iscrizione anagrafica e presunzione ex art.2, co.2‑bis TUIR per trasferimenti in Svizzera). Tuttavia prevale la Convenzione; se il domicilio è effettivamente trasferito il 1° giugno, si applica la clausola di frazionamento dell'art.4, co.4 del Trattato: l'Italia può tassare i redditi ovunque posseduti fino al 1° giugno e, dal 2 giugno, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. L'iscrizione AIRE è rilevante solo ai fini interni e non incide sulla decorrenza prevista dal Trattato.
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