Cassazione Penale, Sentenza n. 13800/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione e ha rideterminato la pena in complessivi anni 7 di reclusione ed euro 8.000 di multa. I motivi dedotti sono: (1) violazione e erronea applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base la somma complessiva inflitta con la sentenza che aveva già dichiarato la continuazione per tre estorsioni, anziché individuare la pena più grave tra i singoli reati e poi applicare gli aumenti per i reati satellite; inoltre non ha indicato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; (2) inosservanza dell'art. 444 c.p.p. perché la sentenza sub 2) è di patteggiamento e la relativa pena avrebbe dovuto essere ridotta di un terzo, riduzione che nell'ordinanza impugnata non risulta chiaramente applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha confermato il riconoscimento della continuazione, ma ha annullato l'ordinanza nei soli profili relativi al calcolo delle pene e al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - Ufficio G, in diversa persona fisica. La Corte ha indicato il corretto metodo: la pena base deve essere la pena più grave inflitta per un singolo reato (non la somma di pene già dichiarate in continuazione), gli aumenti per continuazione vanno calcolati rispetto a quella pena base e, se uno dei reati è stato giudicato con patteggiamento, la riduzione di un terzo ex art. 444 c.p.p. deve essere applicata (sia che il reato con rito speciale sia preso come base sia che sia satellite).
Norme richiamate
Riferimento alle regole sul calcolo della pena in caso di continuazione in sede esecutiva: la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione deve individuare correttamente la pena base e gli eventuali aumenti per le fattispecie satellite
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma di coordinamento sull'esecuzione e sulla determinazione della pena in caso di più condanne: la Corte censura l'erronea applicazione che ha portato a usare la pena complessiva già formata in sede di cognizione come base
Stabilisce la riduzione di pena per il patteggiamento; la Corte afferma che tale riduzione va computata nel calcolo della pena unica in sede di continuazione (sia se la sentenza con rito speciale è assunta come base, sia se è satellite)
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (violazione di norme e vizio di motivazione; interpretazione della legge penale)
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla riproduzione dei motivi nel ricorso (regole di impugnazione e limiti formali)
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Richiamata come principio per il rinvio ad altra persona fisica del giudice a seguito di annullamento
Cass. Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020 (Rv. 280643 - 01)
Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020
Precedente richiamato che chiarisce come operare la riduzione per il rito speciale nel calcolo della pena unica in presenza di continuazione tra rito ordinario e patteggiamento
Massime di principio
- In caso di continuazione in sede esecutiva la pena base va individuata nella singola pena più grave inflitta per un singolo reato, e non nella somma di pene già dichiarate in continuazione dal giudice della cognizione
- Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati distintamente rispetto alla pena base, e il provvedimento deve indicare chiaramente l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite
- Se uno dei reati è stato giudicato con patteggiamento, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p. deve essere computata nel calcolo della pena unica: applicata alla pena presa come base se il patteggiamento è la fattispecie più grave, o inclusa nella misura della pena del reato satellite se quest'ultimo è satellite
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve rendere comprensibile il calcolo della pena (pena base, aumenti, eventuali riduzioni) per evitare annullamenti per vizio di motivazione o per errata applicazione delle norme
- Se l'errore riguarda solo il calcolo del trattamento sanzionatorio, la Corte può annullare limitatamente a questo profilo e disporre il rinvio per nuovo giudizio (anche ad altro magistrato per rispettare le garanzie di imparzialità)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →