Cassazione Civile, Sentenza n. 17998/2021 del 23/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva accolto l'appello delle Castelli dichiarando l'inammissibilità della querela di falso proposta in primo grado contro il testamento olografo di Giovanni Vincenzo La Terra. Le censure riguardano: 1) la presunta nullità del procedimento d'appello per notificazione dell'atto al procuratore speciale del defunto Salvatore La Terra e non ai suoi eredi; 2) la ritenuta inammissibilità della querela per mancanza della procura speciale (la procura era apposta a margine dell'atto di citazione e gli appellanti sostenevano che ciò fosse sufficiente); 3) la ritenuta inammissibilità per mancata produzione dell'originale del testamento; 4) la mancata considerazione che la copia depositata non era stata disconosciuta dalla controparte e quindi aveva efficacia probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo corretta la notificazione al difensore costituito alla luce del principio di ultrattività del mandato) e ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo. In particolare: la Corte ha stabilito che la procura apposta a margine dell'atto di citazione è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre querela di falso quando la citazione è esclusivamente diretta a tale fine; ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la prova sulla base della mancata produzione dell'originale, atteso che il CTU aveva esaminato l'originale depositato dal notaio e il Tribunale di primo grado aveva accertato la falsità; ha precisato che la copia fotostatica non autenticata si considera riconosciuta se la parte non la disconosce in modo specifico alla prima udienza o nella prima risposta e che l'art. 2719 c.c. va interpretato con riferimento agli artt. 214 e 215 c.p.c. La sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione; la Corte deciderà anche sulle spese di cassazione ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La Corte rileva che la norma richiede la proposizione della querela di falso dalla parte personalmente o tramite procuratore speciale, ma ammette che la procura ad litem apposta in calce o a margine dell'atto che abbia per esclusivo oggetto la querela possa essere idonea a manifestare la volontà della parte di proporla
principio di ultrattività del mandato (giurisprudenza, Sezioni Unite Cass. n. 15295/2014)
Il mandato conferito al difensore conserva efficacia anche dopo eventi sopravvenuti (es. morte) non dichiarati in udienza o non notificati alle controparti; pertanto la notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito è ammissibile, salvo esigenze particolari del ricorso per cassazione che richiede procura speciale
art. 299 c.p.c.
Richiamato in relazione agli eventi sopravvenuti e alla conoscenza di tali eventi da parte del notificante; la Corte afferma che non è necessaria la conoscenza "aliunde" degli eventi per notificare all'avvocato costituito
art. 330, comma 1 c.p.c.
Consente la notificazione presso il procuratore costituito; la Corte conferma che essa è ammissibile ove ricorrano i presupposti dell'ultrattività del mandato
art. 214 e art. 215 c.p.c.
Applicabili, secondo la Corte, alla disciplina del disconoscimento delle copie fotografiche o fotostatiche: il disconoscimento deve essere specifico e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e l'onere di produrre l'originale grava su chi disconosce
art. 2719 c.c.
Riguarda il disconoscimento della conformità della copia all'originale; la Corte lo ritiene applicabile sia al disconoscimento della conformità sia all'autenticità della scrittura e interpreta la norma alla luce degli artt. 214-215 c.p.c.
art. 1367 c.c.
Usato come criterio ermeneutico (principio di conservazione del negozio) per interpretare che la procura apposta in calce o a margine non deve essere disgiunta dall'atto cui si riferisce
art. 223 e art. 224 c.p.c.
Norme che prevedono deposito e sequestro del documento impugnato di falso; la Corte ricorda che tali provvedimenti sono rimessi alla discrezionalità del giudice istruttore e la loro mancata adozione non comporta nullità automatica
Sezioni Unite, sentenza 15 giugno 2015 n. 12307 (giurisprudenza)
Ha stabilito che la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo deve essere proposta tramite domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (azione di accertamento negativo), con conseguente distribuzione dell'onere della prova secondo i principi generali
art. 385 c.p.c., comma 3
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha disposto che la Corte d'appello deciderà anche sulle spese di cassazione
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione al difensore già costituito è valida anche se la parte è morta o incapace se l'evento non è stato notificato o dichiarato in udienza: vale il principio di ultrattività del mandato (salvo il ricorso per cassazione che richiede procura speciale).
- La procura apposta in calce o a margine dell'atto di citazione può integrare la procura "speciale" alla proposizione della querela di falso quando l'oggetto dell'atto è esclusivamente la querela: va valutata la volontà univoca della parte in concreto.
- La mancata produzione dell'originale non rende automaticamente inammissibile la querela di falso: se l'originale è stato esaminato dal CTU (depositato presso un notaio) e il giudice di primo grado ha formato il suo convincimento, la mancanza di un deposito formale non è necessariamente decisiva.
- La copia fotostatica non autenticata si considera riconosciuta se la parte contro la quale è prodotta non la disconosce in modo specifico e non equivoco alla prima udienza o nella prima risposta: solo allora la controparte che disconosce è onerata di produrre l'originale.
- Le misure di deposito o sequestro del documento impugnato ai fini della querela di falso (artt. 223-224 c.p.c.) appartengono alla discrezionalità del giudice istruttore e la loro omissione non comporta automaticamente nullità del procedimento.
- In materia di testamento olografo, la giurisprudenza di legittimità privilegia l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura (secondo le Sezioni Unite) piuttosto che una soluzione generalizzata che equipari l'olografo ad ogni scrittura privata.
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