Sentenza del 27/06/2016 n. 3814 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Atti impugnabili - Provvedimento di diniego dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che tale provvedimento fosse impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie. La questione riguardava, quindi, la natura del diniego e la sua riconducibilità agli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile o comunque non proponibile, poiché il diniego di disapplicazione non è un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario. Esso non comunica una specifica pretesa impositiva, non costituisce esercizio di un potere autoritativo diretto alla riscossione di un tributo e non integra un diniego di agevolazione. La disapplicazione, infatti, consente al contribuente di applicare la tassazione ordinaria sul reddito effettivamente conseguito, evitando gli effetti penalizzanti della disciplina sulle società non operative. L’eventuale contestazione potrà essere fatta valere in relazione al successivo atto impositivo nel quale si concretizzi la pretesa fiscale.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Disciplina le società non operative e consente, in presenza di specifiche condizioni, di chiedere la disapplicazione della relativa disciplina.
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui i dinieghi di agevolazioni. Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative non è stato ricondotto a tale categoria.
Massime di principio
- È autonomamente impugnabile, in linea generale, l’atto che manifesta una pretesa tributaria concreta e attuale nei confronti del contribuente.
- Il diniego di un’istanza o di un interpello non è necessariamente impugnabile: occorre verificare se produca immediatamente una pretesa impositiva o un effetto lesivo autonomo.
- Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative non equivale a un diniego di agevolazione, perché la disapplicazione non attribuisce un beneficio fiscale ma consente di applicare la tassazione ordinaria al reddito effettivo.
- In assenza di un atto impositivo autonomamente lesivo, le contestazioni relative al diniego possono essere fatte valere contro il successivo avviso di accertamento o altro atto con cui l’Amministrazione concretizzi la pretesa fiscale.
- La mera qualificazione formale dell’atto non è decisiva: per stabilirne l’impugnabilità occorre verificare il suo contenuto sostanziale e gli effetti immediati prodotti sulla posizione fiscale del contribuente.
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