Cassazione Civile, Sentenza n. 11004/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva escluso l'obbligo per l'avvocato Contorsi di iscriversi alla Gestione separata e di versare i contributi e le sanzioni riferite al 2009. L'INPS deduceva violazione di norme relative all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo o titolari di partita IVA, sostenendo che la mera iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'esercizio dell'attività con carattere di abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio per cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività professionale e non dalla sola iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, in mancanza della prova dell'INPS sull'abitualità, che l'attività era occasionale e aveva prodotto un reddito modesto (Euro 877 nel 2009), inferiore alla soglia rilevante, sicché non sussisteva l'obbligo contributivo. La Corte ha inoltre rilevato i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Legge 335/1995, art. 2 commi 26-31
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo..."
Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per chi esercita per professione abituale un'attività di lavoro autonomo; l'obbligo è collegato al carattere di abitualità dell'attività.
Decreto legge 98/2011 (conv. Legge 111/2011), art. 18 (interpretazione autentica)
Fornisce l'interpretazione autentica dell'art.2, comma 26 della L.335/1995 confermando che l'obbligo di iscrizione riguarda chi eserciti attività abituale anche se non esclusiva; non abroga la necessità di accertare l'abitualità in fatto.
Decreto legge 269/2003 (conv. Legge 326/2003), art. 44 comma 2
"soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
Introduce la soglia di 5.000 euro: per attività occasionale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge solo se il reddito annuo supera tale soglia; la soglia può costituire indizio nell'accertamento, ma non sostituisce la valutazione dell'abitualità.
Legge 247/2010, art. 21 comma 8
Norma richiamata nel quadro normativo relativo alla regolazione delle attività professionali e del regime contributivo degli iscritti agli albi; nonostante l'iscrizione all'albo, l'obbligo contributivo alla Gestione separata dipende dall'abitualità.
D.lgs. n.115/2002, art. 13 comma 1 quater
Norma processuale richiamata dalla Cassazione per dar atto dei presupposti che legittimano il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albo dipende dal carattere di "abitualità" dell'attività professionale, non dalla sola titolarità di partita IVA o dall'iscrizione all'albo.
- Il reddito annuo inferiore a €5.000 costituisce un indizio rilevante per escludere l'abitualità (soprattutto se molto modesto), ma non prova in senso assoluto: l'abitualità va accertata in fatto considerando la scelta ex ante del professionista.
- Per attività occasionali, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta quando il reddito annuo supera la soglia di €5.000 prevista dall'art.44 d.l.269/2003 conv. L.326/2003.
- L'INPS ha l'onere probatorio di dimostrare che l'attività professionale sia stata svolta con carattere di abitualità quando contesta la mancata iscrizione e contribuzione.
- La mera presenza di partita IVA o di iscrizione all'albo non può essere considerata prova certa dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata: occorre valutare continuità, frequenza e modalità di svolgimento dell'attività.
- Nella valutazione giudiziale prevale la qualificazione ex ante dell'attività (la scelta di svolgere l'attività in modo abituale) piuttosto che una valutazione ex post basata solo sull'ammontare del reddito prodotto.
- In caso di soccombenza del ricorrente possono essere applicate misure processuali (es. raddoppio del contributo unificato) secondo le norme procedurali richiamate.
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