Sentenza del 13/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Studi di settore - Presunzione semplice - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo emerge il principio secondo cui l'accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi automaticamente sulla sola applicazione statistica degli stessi. È necessario instaurare un effettivo contraddittorio e valutare le circostanze specifiche del caso concreto. L'esito processuale, con l'indicazione dell'accoglimento o del rigetto del ricorso e delle parti vittoriose, non è riportato nel testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura e l'efficacia probatoria delle stime fondate sugli studi di settore. Tali stime costituiscono, in linea generale, presunzioni semplici; tuttavia, possono assumere valore di presunzione qualificata quando risultino dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La loro fondatezza deve essere verificata concretamente nel contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di accertamento con adesione.
Norme richiamate
Studi di settore
Le stime degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e possono assumere valore di presunzione qualificata solo se assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e se adeguatamente verificate nel caso concreto.
Procedura di accertamento con adesione
Il contraddittorio nell'ambito dell'accertamento con adesione svolge un ruolo fondamentale: consente di verificare la fondatezza della stima e di considerare le specificità dell'attività e della posizione del contribuente.
Massime di principio
- L'applicazione degli studi di settore non determina automaticamente la prova dell'evasione o del maggior reddito.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la stima è concretamente attendibile e presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il contribuente deve poter partecipare a un contraddittorio effettivo, nel quale può fornire spiegazioni, documenti e circostanze idonee a giustificare lo scostamento dagli indicatori statistici.
- In assenza di un adeguato contraddittorio o di una motivazione specifica sulle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente sono state respinte, l'accertamento può risultare contestabile.
- La valutazione deve concentrarsi sulle caratteristiche concrete dell'attività e non soltanto sul risultato matematico o statistico prodotto dagli studi di settore.
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