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Ordinanza

Ordinanza n. 192/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 6.10.2025, prot. -OMISSIS-, recante esclusione dell’istante dalla graduatoria del Bando Generale 2012;

Giustizia amministrativa202515881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante una valutazione esplicita del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato l'udienza pubblica del 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 6 ottobre 2025 recante l'esclusione dalla graduatoria del Bando Generale 2012

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale l'ha esclusa dalla graduatoria del Bando Generale 2012. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso e precisa che ogni questione, anche in rito, resta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo; il giudice ha scelto di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non concedere una misura cautelare sostanziale e fissare direttamente l'udienza pubblica di merito in tempi ravvicinati.
  • La fissazione dell'udienza di merito con funzione di tutela cautelare non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza del ricorso né sulle questioni processuali, che restano impregiudicate.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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