L.R. Basilicata 27/2004
"Coordinamento dei tempi delle città e promozione dell'uso del tempo"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata disciplina il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, l’adozione dei piani territoriali degli orari da parte dei Comuni, il sostegno alle banche dei tempi e la formazione del personale. Prevede contributi regionali annuali con criteri fissati dalla Giunta e una norma finanziaria per il 2004. È sostanzialmente riferita a interventi e finanziamenti programmati per l’attuazione dei piani.
Coordinamento dei tempi delle città e uso del tempo
Coordinamento dei tempi delle città e promozione dell’uso del tempo
La legge della Regione Basilicata disciplina strumenti e interventi per armonizzare i tempi della città, migliorare la fruibilità dei servizi e favorire la conciliazione tra tempi di vita, lavoro e cura. Il provvedimento attua la legge statale n. 53 del 2000 e opera nel territorio regionale.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione riconosce il diritto delle persone a scegliere i propri tempi di vita per migliorare la qualità complessiva dell’esistenza e valorizza la vita di relazione, la cura delle persone, la crescita culturale e l’organizzazione dei tempi di lavoro. In tale quadro promuove:
- l’armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
- l’uso del tempo per finalità di solidarietà sociale;
- la riorganizzazione dei tempi di lavoro e l’accessibilità ai servizi di cura, relazione, cultura e ricreazione;
- pari opportunità, qualità urbana e organizzazione efficiente di spazi, infrastrutture, servizi e mobilità.
Compiti della Regione
La Regione interviene con misure di coordinamento e sostegno, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. In particolare:
- favorisce il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
- sostiene, tramite accordi e intese, i progetti comunali di coordinamento degli orari e ne diffonde le esperienze anche attraverso la rete telematica regionale;
- elabora criteri di riferimento per gli enti locali, coerenti con il quadro strutturale regionale, per armonizzare la localizzazione delle funzioni e dei servizi con i piani territoriali degli orari;
- stabilisce criteri e modalità per concedere finanziamenti ai Comuni per i piani territoriali degli orari e per le banche dei tempi;
- promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione e riorganizzazione dei servizi.
Piano territoriale degli orari
Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e in coerenza con il piano strutturale comunale, adotta il Piano territoriale degli orari, che costituisce lo strumento unitario per attuare la legge. Il piano può articolarsi in progetti anche sperimentali finalizzati alla graduale armonizzazione dei diversi sistemi orari dei servizi urbani.
Nell’adozione del piano i Comuni tengono conto, tra l’altro, di:
- armonizzazione graduale degli orari dei servizi con le attività lavorative e con le esigenze di cura;
- razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico della pubblica amministrazione;
- programmazione degli orari delle attività commerciali per garantirne la fruibilità nelle diverse zone urbane;
- flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari;
- estensione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, anche in fascia serale e su base settimanale;
- coordinamento degli orari di servizi turistici, professionali, formativi, culturali e del tempo libero;
- coordinamento di orari e frequenze del trasporto pubblico rispetto alla mobilità urbana;
- organizzazione dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, anche con adeguati mezzi di trasporto;
- ottimizzazione degli spazi e dei servizi per bambine e bambini, nel rispetto del loro diritto a vivere e socializzare in sicurezza.
Coordinamento degli orari della città
Il coordinamento degli orari della città è l’insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi urbani e gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.
Il Sindaco, nel rispetto del piano territoriale degli orari, definisce e attua con ordinanza i progetti comunali, promuovendo informazione e consultazione dei cittadini, anche sulla base di analisi delle esigenze locali. A tal fine presiede un tavolo di concertazione con soggetti pubblici e privati interessati, per acquisire proposte e pareri e per favorire accordi e intese utili all’attuazione del piano.
Contributi regionali per i piani territoriali degli orari
La Regione eroga annualmente contributi ai Comuni per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali degli orari. I contributi sono attribuiti in via prioritaria per:
- associazioni di Comuni;
- progetti di coordinamento e cooperazione tra enti locali per piani di armonizzazione su ampi bacini di utenza;
- interventi attuativi di accordi tra Comuni e altri soggetti pubblici o privati.
La Giunta regionale, con deliberazione annuale, determina i termini di presentazione dei piani e i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. I piani pervenuti alla Regione sono trasmessi al CIPE con indicazione dell’ordine di priorità.
Banche dei tempi
La Regione sostiene la promozione, da parte dei Comuni, di associazioni denominate banche dei tempi, operanti nel territorio regionale ed aventi esclusivamente gli scopi previsti dalla legge statale n. 53 del 2000.
Per tale finalità, la Regione concede contributi ai Comuni che:
- mettono a disposizione locali e servizi per la costituzione e il sostegno delle banche dei tempi;
- realizzano attività di promozione e informazione sull’esistenza e sull’attività delle banche dei tempi;
- organizzano attività formative per i soggetti aderenti.
Anche in questo caso la Giunta regionale definisce criteri, modalità e tempi di erogazione.
Obblighi dei Comuni beneficiari
La concessione dei contributi comporta per i Comuni l’obbligo di realizzare le iniziative finanziate. È inoltre prevista la presentazione di una rendicontazione sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti nell’anno precedente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La corretta rendicontazione è condizione rilevante per l’accesso ai contributi successivi.
Formazione professionale
La Regione inserisce nel piano regionale di formazione professionale corsi specifici di qualificazione, riqualificazione, riconversione e aggiornamento del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
Aspetti finanziari
Per il 2004 la legge quantifica gli oneri in 20.000 euro, coperti mediante prelevamento dal fondo speciale per spese correnti del bilancio regionale 2004 e con le risorse previste dalla legge statale n. 53 del 2000, per la quota assegnata alla Basilicata. Le leggi di bilancio successive determinano gli stanziamenti necessari e la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio per il 2004.
Applicabilità e attualità
La disciplina è strutturata come normativa di organizzazione e finanziamento di piani comunali e di iniziative regionali nel territorio della Basilicata. La parte finanziaria originaria è riferita all’esercizio 2004, ma il meccanismo dei contributi e dei piani è concepito come annuale e continuativo, salvo diverse disposizioni successive non presenti nel testo fornito.
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