L.R. Basilicata 26/2004
NUOVE NORME IN MATERIA DI SPORT
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata programmazione, sostegni economici, utilizzo e gestione degli impianti sportivi, promozione della pratica sportiva, buoni sport, interventi per disabili e manifestazioni. Prevede piani triennali e annuali, contributi fino a percentuali stabilite e regole transitorie. Alcune disposizioni su commissione, centro regionale e registro sono abrogate o non più operative.
Disciplina regionale dello sport, dell’impiantistica e dei contributi in Basilicata
Disciplina regionale dello sport in Basilicata
La legge regionale n. 26 del 2004 definisce finalità, programmazione e strumenti di sostegno per lo sport e l’attività motoria nel territorio della Basilicata. La disciplina vigente è stata più volte aggiornata e, per alcune parti, risulta oggi non più operativa.
Finalità e obiettivi della politica sportiva
La Regione riconosce il valore educativo, formativo, culturale e sociale dello sport e delle attività motorie. La finalità generale è promuovere, sostenere e diffondere la pratica sportiva, anche per il benessere della persona, e concorrere alla realizzazione e gestione di un sistema razionale di impianti e attrezzature sportive mediante contributi a soggetti pubblici e privati.
La programmazione regionale mira in particolare a:
- realizzare nuovi impianti e migliorare quelli esistenti, con attenzione al riequilibrio territoriale e alla cooperazione tra enti locali;
- adeguare gli impianti alle norme di sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- valorizzare lo sport come strumento di integrazione sociale, prevenzione e riabilitazione;
- sostenere federazioni, enti di promozione sportiva, CONI, CIP e soggetti affiliati;
- tutelare e sostenere l’associazionismo sportivo;
- favorire la collaborazione tra scuola, enti locali e organismi sportivi;
- promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi;
- garantire la tutela sanitaria di chi pratica attività motoria e sportiva;
- sostenere minori, anziani, persone con disabilità e famiglie in disagio socio-economico anche mediante sussidi specifici.
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e sostegno. In particolare approva i programmi triennali e i piani annuali, controlla il perseguimento degli obiettivi, elabora programmi straordinari e quelli derivanti da interventi UE o statali, facilita l’accesso al credito tramite convenzioni, sostiene manifestazioni di rilievo, promuove studi e ricerche, definisce criteri di cooperazione tra enti locali e cura la formazione degli operatori. Può inoltre avvalersi di soggetti istituzionali e sportivi per la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa.
Le Province, nei limiti degli obiettivi regionali, partecipano alla programmazione e favoriscono attività sportive e impianti di interesse provinciale, cooperazione tra enti locali, ricerca e documentazione, collaborazione tecnica sui progetti comunali e iniziative di formazione.
I Comuni, singoli o associati, realizzano e gestiscono impianti di interesse comunale, promuovono attività sportive, collaborano con altri enti e soggetti privati per impianti comprensoriali e trasmettono alla Regione i dati sull’impiantistica e sulla sua accessibilità, aggiornandoli annualmente.
Commissione regionale per lo sport
La legge prevedeva una Commissione regionale per lo sport con compiti consultivi e propositivi, ma la relativa disciplina è stata abrogata nel 2020. Restano quindi senza attuale operatività le disposizioni sulla sua composizione, durata, funzionamento e sui relativi compiti.
Programmazione regionale: piano triennale e piano annuale
La programmazione regionale si articola in un programma triennale e in un piano annuale.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo del primo anno del triennio due programmi triennali distinti:
- uno per l’impiantistica sportiva;
- uno per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.
Il programma triennale, coerente con il bilancio pluriennale, definisce criteri, priorità, tipologie di intervento, beneficiari, massimali di contributo, premialità, modalità di accesso, cause di esclusione, riduzione e revoca, nonché la cumulabilità con altri aiuti pubblici. Può disciplinare anche la politica di sponsorizzazione. Il programma è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale.
Sulla base del programma triennale, la Giunta approva entro il 30 giugno di ogni anno il piano annuale per l’impiantistica sportiva e per la promozione della pratica sportiva. Il piano annuale dettaglia:
- tipologie di impianti e attività ammesse;
- termini per la presentazione delle domande e documentazione richiesta;
- istruttoria e liquidazione dei contributi;
- procedimento amministrativo e modalità di concessione;
- obblighi di destinazione degli impianti finanziati;
- garanzie per eventuali anticipazioni;
- ulteriori adempimenti attuativi.
Il piano annuale è pubblicato sul B.U.R. della Basilicata.
Contributi per impianti sportivi
La Regione concede contributi per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva. Le principali misure previste sono:
- contributi in conto interessi per costruzione, ampliamento, adeguamento e attrezzatura di impianti pubblici e privati ad uso pubblico;
- contributi in conto capitale fino all’80% e comunque entro 100.000 euro per infrastrutturazione, ristrutturazione e opere complementari di impianti pubblici o per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- contributi per le spese di funzionamento di impianti pubblici affidati in gestione a privati, fino al 50% della spesa ammissibile e comunque entro 20.000 euro;
- contributi per le spese di funzionamento di impianti pubblici gestiti direttamente dagli enti locali, fino all’80% della spesa sostenuta e comunque entro 10.000 euro.
Nella concessione dei contributi per il funzionamento degli impianti è data priorità ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, successivamente, agli enti che gestiscono impianti in forma sovracomunale.
Per favorire gli interventi di costruzione e ampliamento, la Regione può stipulare una convenzione con l’Istituto per il credito sportivo per prestiti a tasso agevolato, concorrendo all’abbattimento del tasso di interesse fino al 50% del tasso convenuto.
Utilizzazione degli impianti sportivi e gestione convenzionata
Province, Comuni e autorità scolastiche possono stipulare convenzioni per migliorare l’utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio, con priorità per le forme di gestione sovracomunale.
Province e Comuni possono inoltre supportare le scuole nel reperimento degli spazi per l’educazione fisica e sportiva, mettendo a disposizione impianti e attrezzature di cui dispongono o agevolando l’uso di strutture private mediante convenzioni con proprietari o gestori.
In questo ambito la Regione può concedere contributi agli enti locali fino al 50% delle spese ammissibili, purché sia stata stipulata la convenzione prevista dalla legge. Sono privilegiate le gestioni che prevedono riduzioni tariffarie per minori, anziani e persone con disabilità.
Attività sportiva scolastica
La Regione promuove l’attività ludico-sportiva scolastica finanziando le istituzioni scolastiche operanti in Basilicata. I contributi sono destinati a migliorare l’offerta motorio-sportiva e a favorire lo scambio di esperienze tra scuole della regione e di altre regioni.
Le provvidenze:
- sono concesse fino al 50% della spesa ammissibile;
- hanno carattere forfettario;
- sono erogate sulla base di programmi annuali delle istituzioni scolastiche.
Se esistono convenzioni per l’utilizzo degli impianti ai sensi della disciplina sull’utilizzazione degli impianti, il contributo può arrivare fino all’80% delle spese ammissibili.
Manifestazioni sportive nazionali e internazionali
La Regione sostiene manifestazioni sportive di alto livello tecnico e spettacolare, localizzate nel territorio regionale e con funzione promozionale dei valori dello sport sociale e per tutti.
Possono ottenere contributi:
- enti locali;
- federazioni sportive;
- enti di promozione sportiva operanti nel territorio lucano;
- società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni o agli enti di promozione sportiva;
- istituzioni scolastiche.
Il contributo non può superare il 60% della spesa ammissibile e la sua entità è definita nel piano annuale in relazione al carattere nazionale o internazionale, all’importanza della manifestazione e ai costi di realizzazione.
La Giunta regionale può inoltre concedere, sentita la commissione consiliare competente, contributi fino al 60% per manifestazioni sportive straordinarie ad alto tasso tecnico e promozionale, non ripetitive annualmente e non rientranti nella programmazione ordinaria. La quota destinata a questo intervento non può superare il 40% dello stanziamento globale previsto per le iniziative in materia.
Partecipazione a campionati nazionali
La Regione concorre ad abbattere i costi sostenuti da sodalizi sportivi lucani non professionistici e da federazioni ed enti di promozione sportiva regionali del CONI per la partecipazione a campionati nazionali a squadre, federali o di enti di promozione sportiva, con trasferte plurime fuori regione o gare di andata e ritorno.
L’intervento:
- ha carattere forfettario;
- può arrivare fino al 60% delle spese ammissibili definite nel piano annuale;
- può essere anticipato fino al 50% previa comprovata iscrizione al campionato.
Sponsorizzazione
La Regione può stipulare convenzioni con CONI regionale, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Basilicata.
Sono previsti accordi di sponsorizzazione unica o parziale. Nella sponsorizzazione unica il sodalizio beneficiario si impegna per tutta la stagione sportiva a non assumere altri impegni contrattuali analoghi; nella sponsorizzazione parziale gli impegni sono definiti dalla Giunta, anche per porzioni della stagione o consentendo ulteriori sostegni di terzi.
Per accedere agli interventi di sostegno è essenziale che:
- i campionati si svolgano in tutto o in parte fuori dal territorio regionale;
- le manifestazioni organizzate in Basilicata siano di interesse nazionale o internazionale.
Buoni sport
La Regione prevede buoni sport per minori, anziani, persone con disabilità e famiglie in condizioni di disagio economico, con funzione di copertura totale o parziale delle spese sostenute per praticare attività sportiva.
I buoni possono essere utilizzati presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici o privati. Criteri, ammontare, modalità di concessione, erogazione e revoca sono stabiliti nel piano annuale.
Sostegno al merito sportivo
La Regione può sostenere le realtà regionali dello sport dilettantistico che, per risultati nazionali e internazionali, contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e alla promozione dell’immagine della Basilicata.
Le forme di sostegno possono essere:
- contributi per attività di squadra, accessibili alle società sportive che partecipano a competizioni nazionali o internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal CIO;
- borse al merito sportivo forfettarie per attività individuali, destinate ad atleti con risultati di rilievo nazionale o internazionale.
L’ammontare dei contributi e le modalità di erogazione sono definite nel piano triennale.
Contributi per lo sport delle persone con disabilità
La Regione concede contributi per promuovere e sviluppare le attività sportive rivolte alle persone con disabilità.
Possono beneficiarne:
- società sportive e associazioni operanti nello sport per disabili affiliate o riconosciute dal CIP;
- il comitato regionale del CIP;
- società e associazioni che operano con continuità nello sport per disabili e sono affiliate o riconosciute dagli enti di promozione sportiva;
- organizzazioni e associazioni accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIP.
I contributi possono coprire:
- spese di trasporto e sostegno degli atleti con disabilità;
- acquisto di attrezzature speciali;
- formazione e collaborazione di istruttori specializzati;
- manifestazioni volte all’abilitazione, al miglioramento delle condizioni e all’integrazione delle persone con disabilità;
- studi, ricerche e sperimentazioni, soprattutto su tecnologie avanzate;
- altre iniziative di rilievo, come mostre, convegni e seminari.
Il contributo può arrivare fino al 60% della spesa ammissibile ed è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.
Disposizioni ormai non più operative
Risultano abrogate o comunque non più operative le disposizioni che prevedevano:
- la Commissione regionale per lo sport con relativa indennità e spese di funzionamento;
- il Centro regionale di promozione e orientamento allo sport;
- il registro regionale dei sodalizi sportivi.
Regime transitorio e copertura finanziaria
Sono fatti salvi i procedimenti già avviati in base alle precedenti leggi regionali abrogate.
In prima applicazione:
- il nuovo piano triennale doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;
- il piano annuale doveva essere adottato entro due mesi dalla pubblicazione del piano triennale.
Gli oneri sono coperti con risorse annualmente disponibili nel bilancio regionale e con eventuali finanziamenti statali o dell’Unione europea aventi la stessa finalità.
Abrogazioni
La legge ha abrogato le precedenti discipline regionali incompatibili, in particolare la legge regionale 14 giugno 1977, n. 20, la legge regionale 12 aprile 1985, n. 18, la legge regionale 21 marzo 1994, n. 18 e l’art. 20 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10.
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