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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Pavia notificato al difensore in data 08.09.2025, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;

Giustizia amministrativa202504808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Pavia, notificato l'8 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta adottato dalla Prefettura di Pavia e gli atti connessi. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato che non è stata fornita alcuna prova dell'ammontare del reddito posseduto dal datore di lavoro, né della sufficienza di tale reddito a far fronte alle assunzioni dell'elevato numero di lavoratori per i quali erano state presentate le istanze. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. A un primo sommario esame, ha escluso la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris, poiché il ricorrente non ha dimostrato il reddito del datore di lavoro né la sua adeguatezza rispetto all'elevato numero di assunzioni richieste. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo sommario esame, il ricorrente non fornisca la prova degli elementi di fatto necessari a sostenere l'illegittimità dell'atto.
  • Quando la revoca di un nulla osta è collegata alla capacità reddituale del datore di lavoro di sostenere un elevato numero di assunzioni, la domanda cautelare non presenta sufficiente fumus boni iuris se non è dimostrato l'ammontare del reddito e la sua adeguatezza rispetto alle assunzioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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