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Circolare

Circolare numero 3 del 2-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico la nuova indennita' di mobilita' introdotta dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991, definendone beneficiari, requisiti, durata, importo, compatibilita', anticipazione, prestazioni accessorie, decadenza, domanda, decorrenza e contenzioso. Sono inoltre fornite indicazioni operative per le sedi INPS e regole specifiche sul regime internazionale della prestazione, inclusi totalizzazione, esportabilita' e mantenimento del diritto in caso di trasferimento all'estero.

Istruzioni generali sull'indennita' di mobilita' ex legge n. 223/1991

Indennita' di mobilita' ex legge n. 223/1991

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sulla nuova indennita' di mobilita' introdotta dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991, entrata in vigore l'11 agosto 1991. Il documento disciplina in modo sistematico i soggetti aventi diritto, i requisiti di accesso, la durata, l'importo, le incompatibilita', le ipotesi di sospensione o decadenza, nonche' gli adempimenti operativi delle sedi e il regime internazionale della prestazione.

Ambito soggettivo e beneficiari

La prestazione spetta ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, cioe' operai, impiegati e quadri, con esclusione di dirigenti e apprendisti, collocati in mobilita' in alcune ipotesi tipizzate dalla legge:

  • lavoratori provenienti da imprese, escluse quelle edili, ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • lavoratori gia' dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilita' dal responsabile della procedura;
  • lavoratori licenziati per riduzione di personale, riduzione o trasformazione di attivita' o cessazione dell'impresa, da imprese non edili con piu' di quindici dipendenti.

La circolare precisa che non hanno titolo alla prestazione i lavoratori occupati in attivita' stagionali o saltuarie, anche di fatto, e quelli assunti con contratto a tempo determinato.

Sono inoltre ricompresi alcuni lavoratori gia' tutelati da discipline speciali, in particolare:

  • i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 22, comma 6, quale proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • i beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968 che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino destinatari di proroghe per crisi economica settoriale o locale o per crisi aziendale;
  • i lavoratori aventi titolo al trattamento speciale ex lege n. 1115/1968 che siano stati licenziati da imprese operanti nel Mezzogiorno o da imprese per le quali sia stata dichiarata una crisi settoriale, locale o aziendale.

Per i lavoratori gia' occupati in aziende facenti capo alla GEPI e beneficiari, al 31 dicembre 1988, del trattamento straordinario di integrazione salariale, la circolare precisa ulteriormente le modalita' di accesso. Sono richiamati anche i beneficiari, alla data dell'11 agosto 1991, del trattamento straordinario di cui ad altre disposizioni speciali indicate nel testo.

Requisiti e condizioni per la prestazione

Per la liquidazione dell'indennita' occorre, in via generale:

  • l'inserimento nelle liste dei lavoratori collocati in mobilita';
  • un'anzianita' aziendale complessiva di almeno dodici mesi;
  • almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, anche non continuativi, in un rapporto non a termine.

Ai fini di tale requisito, la legge considera come lavoro effettivamente prestato anche le sospensioni per ferie, festivita' e infortuni.

Per i lavoratori richiamati al paragrafo 1.2 della circolare, il requisito dell'anzianita' aziendale non deve essere applicato, poiche' il diritto deriva dalle condizioni soggettive speciali previste dalla legge.

Durata ordinaria e proroghe

La durata dell'indennita' e' fissata in via ordinaria in dodici mesi. Essa sale a ventiquattro mesi per chi abbia compiuto 40 anni e a trentasei mesi per chi abbia compiuto 50 anni, con eta' da accertare alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata e' ulteriormente aumentata di dodici mesi nelle tre fasce temporali previste dalla legge.

In ogni caso, la prestazione non puo' superare l'anzianita' maturata alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilita'. Tale limite non opera, invece, per i lavoratori di cui all'art. 22, comma 6.

Resta fermo il principio generale secondo cui l'indennita' non puo' essere corrisposta oltre la data di maturazione della pensione di vecchiaia.

Prolungamenti speciali per aree del Mezzogiorno e zone ad alta disoccupazione

La circolare dedica particolare attenzione ai prolungamenti previsti per le aree del Mezzogiorno e per quelle con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Il primo prolungamento consente di mantenere l'indennita' fino al compimento dell'eta' pensionabile, intesa come 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, a condizione che:

  • il collocamento in mobilita' derivi da licenziamento disposto da impresa operante in tali aree;
  • il licenziamento abbia effetto entro il 31 dicembre 1992;
  • alla data di cessazione il lavoratore abbia un'eta' non superiore di cinque anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
  • alla stessa data sia posseduta un'anzianita' contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria non inferiore a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, diminuita del numero di settimane mancanti al compimento dell'eta' pensionabile.

Il secondo prolungamento consente di mantenere la prestazione fino alla maturazione della pensione di anzianita', a condizione che:

  • il licenziamento abbia effetto entro il 31 dicembre 1992;
  • l'eta' sia inferiore di non piu' di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
  • alla data di cessazione sia posseduta una contribuzione utile non inferiore a 28 anni nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per i lavoratori dipendenti, anteriormente al 1 gennaio 1991, dalle societa' non operative GEPI e INSAR, il requisito dei 28 anni non si applica e la prestazione puo' essere concessa per un periodo massimo di dieci anni.

Incompatibilita' e cumuli

L'indennita' di mobilita' e' disciplinata, per rinvio, dalle regole dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Per questo motivo e' incompatibile con:

  • la pensione di vecchiaia;
  • gli altri trattamenti pensionistici diretti al compimento dell'eta' pensionabile a carico dell'AGO, dei regimi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • il trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 416/1981;
  • la pensione di inabilita'.

La circolare richiama la disciplina del cumulo con assegno di invalidita' e pensione di anzianita' ai sensi dell'art. 10 della legge n. 887/1984. Al contrario, la prestazione resta integralmente cumulabile con pensioni indirette, pensioni di guerra o facoltative, rendite vitalizie da infortunio e pensioni a carico di Stati esteri privi di convenzioni di sicurezza sociale.

La prestazione sostituisce inoltre ogni altra prestazione di disoccupazione, nonche' le indennita' di malattia e maternita'.

Importo e trattenuta

L'indennita' si determina con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore percepiva, o avrebbe percepito, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la cessazione del rapporto.

La misura e':

  • pari al 100% del trattamento per i primi dodici mesi;
  • pari all'80% per i mesi successivi.

Sull'importo dei primi dodici mesi si applica la trattenuta prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, indicata dalla circolare nel 4,94% della prestazione erogabile.

Anticipazione in unica soluzione

L'art. 7, comma 5, consente al lavoratore in mobilita' di chiedere il pagamento anticipato della prestazione in unica soluzione per intraprendere un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa. La circolare precisa che modalita' e condizioni saranno definite con successivo decreto interministeriale, riservandosi ulteriori istruzioni.

Per i lavoratori contemplati dall'art. 22, comma 6, la somma anticipata deve essere incrementata dell'importo del trattamento di integrazione salariale che sarebbe spettato se non fossero stati collocati in mobilita'.

Contribuzione figurativa, assegni e riflessi pensionistici

Per i periodi indennizzati, la contribuzione figurativa e' calcolata sulla base della retribuzione cui si riferisce il trattamento straordinario di integrazione salariale utilizzato per determinare l'indennita'. Tale accredito copre l'intero periodo di percezione della prestazione senza adeguamenti o rivalutazioni.

La circolare precisa pero' che questo criterio non si applica alle ipotesi speciali richiamate al paragrafo 1.2, punti b) e c).

Durante il godimento dell'indennita' spetta anche l'assegno per il nucleo familiare secondo la normativa vigente.

La contribuzione figurativa accreditata e' utile sia per il diritto sia per la misura di tutte le pensioni, inclusa la pensione di anzianita'.

Sospensione, ripristino, assegno integrativo e cumulo con redditi da lavoro

Il lavoratore in mobilita' puo' svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. In tali casi l'indennita' e' sospesa per i giorni di lavoro. La sospensione opera anche per il periodo di prova di un rapporto a tempo indeterminato quando il lavoratore, assunto a tempo pieno, non superi la prova.

Se la prova non e' superata, la prestazione riprende dalla reiscrizione nella lista di mobilita', che non puo' avvenire piu' di due volte salvo casi eccezionali.

Le giornate lavorate sono neutre nel computo della durata complessiva entro il limite massimo della prestazione; oltre tale limite devono essere sottratte dal periodo massimo indennizzabile.

La circolare richiama inoltre l'assegno integrativo previsto dall'art. 9, comma 5, nei casi in cui il nuovo lavoro comporti una retribuzione inferiore, fino a un massimo del 10%, rispetto a quella del precedente rapporto. In tale ipotesi il lavoratore non subisce la sospensione ma percepisce per non piu' di dodici mesi un assegno mensile pari alla differenza retributiva, con accredito di contributi figurativi in quota integrativa.

Per i lavoratori di cui al punto 3.2.1 e' inoltre prevista la possibilita' di cumulare indennita' di mobilita' e reddito da lavoro, subordinato o autonomo, in modo da assicurare un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante al momento della cessazione, rivalutata secondo l'indice ISTAT del costo della vita. La circolare richiede che le eventuali domande siano tempestivamente segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio 8. In tale ipotesi non e' previsto accredito figurativo in quota integrativa, ma e' consentito far valere la contribuzione figurativa che sarebbe stata accreditabile ai fini della retribuzione pensionabile.

E' inoltre prevista la reiscrizione nella lista anche per il lavoratore avviato al lavoro e poi giudicato non idoneo, a seguito di visita medica presso strutture pubbliche; in tal caso la riammissione alla prestazione e' ammessa solo se residua una capacita' lavorativa anche generica.

Decadenza e cancellazione dalle liste

La cancellazione dalla lista di mobilita' comporta la decadenza ope legis dall'indennita' dalla data di efficacia della cancellazione. La decadenza interviene se il lavoratore:

  • rifiuta un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenta regolarmente;
  • rifiuta un lavoro professionalmente equivalente o, in mancanza, omogeneo anche intercategoriale con livello retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni di provenienza;
  • rifiuta, in difetto di altra offerta idonea, l'impiego in opere o servizi di pubblica utilita';
  • non comunica preventivamente alla competente sede INPS lo svolgimento di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato;
  • viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La cancellazione avviene anche quando la prestazione sia stata percepita in un'unica soluzione oppure sia stata goduta per la durata massima prevista. La competenza a dichiarare la cancellazione spetta alla Commissione regionale per l'impiego, che deve darne immediata comunicazione all'Istituto.

Domanda, termini e decorrenza

La domanda deve essere presentata sul mod. DS 21 opportunamente adattato e tramite le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data del recesso ex art. 4 o del licenziamento ex art. 16.

La decorrenza della prestazione segue le regole dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, in applicazione degli artt. 73 e 77 del R.D.L. n. 1827/1935 e delle istruzioni vigenti per l'indennita' ordinaria di disoccupazione.

Contenzioso

Contro il rigetto della domanda e' ammesso ricorso al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il contenzioso e' disciplinato dall'art. 46 della legge n. 88/1989. Poiche' la prestazione rientra nell'ambito dell'art. 37 della medesima legge, l'eventuale sospensione delle decisioni dei Comitati Provinciali adottata dal Direttore della sede competente e' rimessa al Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Adempimenti operativi delle sedi

Nella fase transitoria, in attesa del modello di domanda unificato per mobilita' e disoccupazione, le sedi devono utilizzare il mod. DS 21 gia' in uso, sostituendo la dicitura relativa al "Trattamento speciale di disoccupazione" con "Indennita' di mobilita' ai sensi della legge 223/91". La stessa modifica va applicata ai tagliandi di ricevuta.

Alla domanda deve essere allegato il mod. DS 22, di nuova istituzione, contenente le dichiarazioni del datore di lavoro necessarie per l'istruttoria e la liquidazione. Il modello sara' inviato separatamente e, nel frattempo, dovra' essere riprodotto localmente dalle SAP.

Per gli ulteriori aspetti operativi, statistici e contabili la circolare rinvia a successive istruzioni, disponendo nel frattempo che le domande siano tenute in opportuna evidenza.

Regime internazionale: totalizzazione e mantenimento del diritto all'estero

Per l'indennita' di mobilita' non opera il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati convenzionati. La circolare motiva tale scelta con il requisito minimo di 12 mesi di anzianita' presso la stessa azienda e con gli oneri finanziari posti a carico dei datori di lavoro.

Resta invece ferma la cumulabilita' dei periodi italiani ed esteri ai fini del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, secondo l'art. 11 della legge n. 223/1991, purch'e' la contribuzione estera si riferisca a lavoro svolto esclusivamente nel settore edilizio.

La prestazione e' esportabile nei Paesi convenzionati secondo i principi internazionali applicabili e, in particolare, con riferimento al Regolamento CEE n. 1408/71. Nell'ambito comunitario il lavoratore in mobilita' puo' conservare il diritto per un massimo di tre mesi se si trasferisce in un altro Stato membro.

Sono richiamate specifiche eccezioni e discipline convenzionali:

  • per la Spagna continua ad operare la Convenzione del 30 ottobre 1979, che consente l'esportazione senza limiti o restrizioni;
  • per la Repubblica di San Marino la Convenzione del 10 luglio 1974 consente il mantenimento del diritto senza limiti massimi di durata;
  • per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia la Convenzione del 14 novembre 1957 consente il mantenimento del diritto per sei mesi.

Eventuali difficolta' applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali.

Punti principali

Beneficiari e ambito soggettivo

Hanno diritto all'indennita' i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione di dirigenti e apprendisti, collocati in mobilita' per le fattispecie previste dalla legge: lavoratori provenienti da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, lavoratori di imprese sottoposte a procedura concorsuale e lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'attivita' di imprese non edili con piu' di quindici dipendenti. Sono esclusi i lavoratori stagionali o saltuari e quelli assunti a tempo determinato. La circolare estende il beneficio anche ad alcune categorie particolari gia' tutelate da precedenti normative, richiamando i lavoratori gia' occupati in aziende GEPI, i beneficiari di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968 e i lavoratori licenziati in determinate aree del Mezzogiorno o in presenza di crisi settoriali, locali o aziendali.

Requisiti di accesso e procedura di collocamento in mobilita'

La prestazione e' subordinata all'inserimento del lavoratore nelle liste di mobilita' e al possesso di un'anzianita' aziendale complessiva di almeno dodici mesi, con almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, anche non continuativi, in un rapporto non a termine. Ai fini del requisito sono equiparati al lavoro effettivo i periodi di sospensione per ferie, festivita' e infortuni. Per le categorie speciali indicate dalla circolare al paragrafo 1.2 il requisito di anzianita' aziendale non deve essere fatto valere, poiche' il diritto nasce dalle condizioni soggettive previste dalla legge. Il collocamento in mobilita' presuppone inoltre una procedura specifica e la comunicazione scritta del recesso nel rispetto del preavviso.

Durata ordinaria, maggiorazioni per eta' e limiti

La durata ordinaria e' di dodici mesi, elevata a ventiquattro mesi per i lavoratori che abbiano compiuto 40 anni e a trentasei mesi per quelli che abbiano compiuto 50 anni, con riferimento all'eta' alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nei casi di licenziamento da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata e' ulteriormente prolungata di dodici mesi in ciascuna delle tre fasce. In ogni caso la prestazione non puo' superare l'anzianita' maturata presso l'impresa che ha attivato la procedura di mobilita', salvo la deroga per i lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, per i quali il limite non opera. La prestazione non puo' comunque essere corrisposta dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Prolungamenti speciali nelle aree del Mezzogiorno e in zone ad alta disoccupazione

La circolare evidenzia due ipotesi di prolungamento previste dai commi 6 e 7 dell'art. 7 per le aree del Mezzogiorno e per quelle con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Nel primo caso l'indennita' puo' essere estesa fino all'eta' pensionabile, da intendersi in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, se il licenziamento e il collocamento in mobilita' intervengono entro il 31 dicembre 1992, se il lavoratore ha un'eta' non superiore di cinque anni rispetto a quella pensionabile e se possiede una contribuzione AGO non inferiore a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, ridotta delle settimane mancanti al compimento dell'eta'. Nel secondo caso la prestazione puo' essere mantenuta fino alla maturazione della pensione di anzianita', sempre con licenziamento entro il 31 dicembre 1992, con eta' non superiore di dieci anni rispetto alla pensione di vecchiaia e con almeno 28 anni di contribuzione utile alla pensione di anzianita'. Per i lavoratori ex GEPI e INSAR non opera il requisito contributivo di cui al punto c) e la prestazione puo' durare al massimo dieci anni.

Compatibilita', sostituzione di altre prestazioni e cumulabilita'

L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione e le indennita' di malattia e maternita'. E' inoltre incompatibile con la pensione di vecchiaia e con gli altri trattamenti pensionistici diretti al compimento dell'eta' pensionabile, con il trattamento pensionistico anticipato ex legge n. 416/1981 e con la pensione di inabilita'. La circolare richiama anche la disciplina del cumulo con assegno di invalidita' e pensione di anzianita', rinviando all'art. 10 della legge n. 887/1984, mentre precisa che la prestazione resta pienamente cumulabile con pensioni indirette, pensioni di guerra o facoltative, rendite vitalizie da infortunio e pensioni a carico di Stati esteri privi di convenzioni di sicurezza sociale.

Importo della prestazione e trattenuta

L'importo e' calcolato sul trattamento straordinario di integrazione salariale percepito o spettante nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. La misura e' pari al 100% di tale trattamento per i primi dodici mesi e all'80% per i mesi successivi. Sui primi dodici mesi si applica la trattenuta prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, quantificata dalla circolare nel 4,94% della prestazione erogabile.

Anticipazione in unica soluzione

L'art. 7, comma 5, consente il pagamento anticipato dell'indennita' in unica soluzione se il lavoratore intende avviare un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa. La circolare precisa che modalita' e condizioni saranno definite con apposito decreto interministeriale e che, per i lavoratori rientranti nell'art. 22, comma 6, la somma anticipata deve essere incrementata dell'importo del trattamento di integrazione salariale che sarebbe spettato se non fossero stati collocati in mobilita'.

Contribuzione figurativa, assegno familiare e riflessi pensionistici

Per i periodi di godimento dell'indennita' vengono accreditati contributi figurativi sulla base della retribuzione di riferimento del trattamento straordinario di integrazione salariale utilizzato per calcolare la prestazione, senza adeguamenti o rivalutazioni. Tale criterio non vale per le ipotesi speciali indicate al paragrafo 1.2, punti b) e c). Durante la percezione dell'indennita' spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. La contribuzione figurativa e' utile sia per il diritto sia per la misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianita'.

Sospensione, ripristino, assegno integrativo e cumulo con redditi da lavoro

La prestazione si sospende quando il lavoratore in mobilita' svolge lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo pero' l'iscrizione nella lista. La sospensione opera anche durante il periodo di prova di un rapporto a tempo indeterminato, se la prova non e' superata; in tal caso la prestazione riprende dalla reiscrizione nella lista, che puo' avvenire al massimo due volte salvo casi eccezionali. Le giornate lavorate sono neutrali ai fini della durata complessiva entro il limite massimo della prestazione, mentre quelle eccedenti vanno sottratte dal periodo indennizzabile. Se il nuovo lavoro comporta una retribuzione inferiore entro il 10% rispetto a quella precedente, il lavoratore non subisce la sospensione ma riceve per massimo dodici mesi un assegno integrativo pari alla differenza retributiva, con contribuzione figurativa integrativa. Per i lavoratori delle aree di cui al punto 3.2.1 e' inoltre prevista la possibilita' di cumulare indennita' e reddito da lavoro, subordinato o autonomo, fino a garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione rivalutata al momento della cessazione.

Decadenza, cancellazione dalle liste e obblighi del lavoratore

Il lavoratore decade dalla prestazione e viene cancellato dalla lista di mobilita' se rifiuta corsi di formazione professionale autorizzati o non li frequenta regolarmente, se non accetta un lavoro professionalmente equivalente o comunque omogeneo con livello retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni di provenienza, se rifiuta opere o servizi di pubblica utilita' in mancanza di altra offerta idonea, se non comunica preventivamente all'INPS lo svolgimento di lavoro part-time o a termine, oppure se e' assunto a tempo pieno e indeterminato. La cancellazione avviene anche in caso di percezione dell'indennita' in unica soluzione o di godimento per la durata massima. Competente alla cancellazione e' la Commissione regionale per l'impiego, che deve comunicarne subito le decisioni all'Istituto.

Domanda, termini, decorrenza e contenzioso

La domanda va presentata sul mod. DS 21 adattato, tramite le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro 68 giorni dalla data del recesso o del licenziamento, a pena di decadenza. La decorrenza della prestazione segue le regole dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con applicazione degli artt. 73 e 77 del R.D.L. n. 1827/1935 e delle relative istruzioni per la disoccupazione ordinaria. Avverso il rigetto e' ammesso ricorso al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento; il contenzioso e' disciplinato dall'art. 46 della legge n. 88/1989. Eventuali sospensioni delle decisioni dei Comitati Provinciali sono devolute al Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Adempimenti operativi per le sedi INPS

In attesa del modello di domanda unificato, le sedi devono utilizzare il mod. DS 21 attualmente in uso, sostituendo la dicitura relativa al trattamento speciale di disoccupazione con quella dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991. Anche i tagliandi di ricevuta devono essere adeguati. Alla domanda deve essere allegato il mod. DS 22, di nuova istituzione, contenente le dichiarazioni del datore di lavoro necessarie per l'istruttoria e la liquidazione; il modello sara' inviato separatamente e nel frattempo dovra' essere riprodotto in loco dalle SAP. Per gli altri profili operativi, statistici e contabili, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Regime internazionale: totalizzazione ed esportabilita'

La circolare esclude, per il perfezionamento del diritto all'indennita' di mobilita', il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Stati convenzionati, in ragione sia del requisito minimo di 12 mesi presso la stessa azienda, sia degli oneri posti a carico del datore di lavoro. Resta invece la possibilita' di cumulare i periodi italiani ed esteri ai fini del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, secondo l'art. 11 della legge n. 223/1991, a condizione che la contribuzione estera riguardi attivita' svolta esclusivamente nel settore edilizio.

Regime internazionale: mantenimento del diritto all'estero

La prestazione e' esportabile nei Paesi convenzionati, applicando per quanto compatibili le regole del Regolamento CEE n. 1408/71 e le istruzioni richiamate dalla circolare. Nell'ambito CEE il lavoratore in mobilita' puo' conservare il diritto per un massimo di tre mesi se si trasferisce in un altro Stato membro, salvo il rapporto con la Spagna, per la quale continua ad operare la Convenzione del 30 ottobre 1979 che consente l'esportazione senza limitazioni. Per la Repubblica di San Marino il mantenimento del diritto non incontra limiti massimi di durata, mentre per la ex Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia la Convenzione del 14 novembre 1957 consente la conservazione per sei mesi. Eventuali difficolta' applicative devono essere segnalate alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali.

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