Circolare numero 1 del 2-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi su come gestire, ai fini della ricongiunzione ex L. 29/1979, i periodi di contribuzione agricola autonoma riscattati, i contributi riconosciuti ai rimpatriati dalla Libia, la contribuzione dei dipendenti in ruolo delle Camere di Commercio con previdenza interna e il servizio militare computabile presso le Casse pensioni del Ministero del Tesoro. Vengono distinti i casi in cui la ricongiunzione è ancora pendente, già definita o non più possibile perché il soggetto è pensionato, e si disciplina il riesame di ricongiunzioni già concluse solo quando emerga contribuzione preesistente alla domanda. Per il servizio militare si richiamano le istruzioni ministeriali del 1991 e la successiva legge n. 412/1991, che amplia il computo dei servizi di leva.
Indicazioni su ricongiunzione, riscatto e trasferimento di contribuzione in casi particolari
Ricongiunzione, riscatto e trasferimenti contributivi in casi particolari
La circolare fornisce chiarimenti operativi su diverse fattispecie di ricongiunzione e computo contributivo, con particolare attenzione ai periodi riscattati, alle contribuzioni riconosciute per specifiche categorie di assicurati e al servizio militare. Il documento distingue con precisione tra ricongiunzioni ancora pendenti, già definite o non più praticabili, indicando le conseguenti modalità di gestione amministrativa da parte delle sedi competenti.
Contribuzione agricola autonoma riscattata
Con riferimento ai periodi di contribuzione agricola autonoma 1957/1961 riscattati ai sensi dell’art. 11 della L. 233/1990, la circolare chiarisce come procedere quando l’assicurato chieda la ricongiunzione dei relativi periodi ai sensi degli artt. 1 o 2 della L. 29/1979.
Le casistiche considerate sono tre:
- se esiste già una pratica di ricongiunzione in corso e non ancora definita con il pagamento dell’onere, i periodi riscattati possono essere inseriti nella stessa operazione;
- se la ricongiunzione è stata già definita, con pagamento totale oppure parziale dell’onere entro il limite delle tre rate richiamate nel testo, l’assicurato può presentare una seconda domanda di ricongiunzione secondo l’art. 4 della L. 29/1979;
- se la domanda è proposta da un soggetto già pensionato, la ricongiunzione non è possibile e può essere liquidato soltanto un supplemento di pensione.
Per l’inserimento dei periodi riscattati in una ricongiunzione pendente, in caso di ricongiunzione ex art. 2 si applicano le istruzioni della circolare n. 104 del 13 maggio 1988, con acquisizione della dichiarazione di responsabilità dell’assicurato. I contributi devono essere trasferiti come contributi da riscatto, secondo quanto indicato dalla circolare n. 505 RCV del 22 novembre 1979. L’onere a carico dell’assicurato va calcolato alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Riesame di ricongiunzioni già definite
La circolare distingue il caso dei periodi riscattati da quello della contribuzione già esistente prima della domanda di ricongiunzione. Se, in occasione dell’invio dell’estratto conto delle gestioni autonome, emergono periodi contributivi anteriori alla domanda già definita e tali periodi non erano stati considerati, è possibile procedere al riesame della ricongiunzione già conclusa.
La ragione del diverso trattamento è che, in questa ipotesi, la contribuzione ha una titolarità preesistente alla domanda di ricongiunzione, e quindi può essere valutata anche successivamente con revisione del precedente provvedimento.
Contribuzione riconosciuta ai rimpatriati dalla Libia
Le indicazioni sopra richiamate si applicano anche ai riconoscimenti contributivi effettuati ai sensi dell’art. 4 della L. 166/1991, relativa agli interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, quando tali soggetti chiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati in base a tale legge.
In questo ambito:
- per il trasferimento dei contributi ad altri enti o amministrazioni si applicano le norme previste per la contribuzione IVS, come richiamato dalla circolare n. 505 RCV del 22 novembre 1979;
- se i periodi sono stati riscattati e i relativi contributi sono stati oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della L. 29/1979 non ancora definita, le SAP devono emettere un nuovo modello TRC O1 bis;
- nel nuovo modello devono risultare i valori di copertura della sistemazione contributiva, ossia la riserva matematica imputata alla Gestione interventi assistenziali e di sostegno, secondo la circolare n. 248 del 25 ottobre 1991.
Dipendenti in ruolo delle Camere di Commercio con previdenza interna
La circolare affronta poi il caso del personale in ruolo delle Camere di Commercio che gode di un trattamento di previdenza interno. Viene precisato che tale tutela va considerata una forma di previdenza esclusiva dell’AGO, anche se la prestazione finale consiste nell’erogazione di un capitale e non di una rendita.
La conseguenza è che rileva la natura previdenziale della prestazione e non la sua modalità di erogazione; pertanto, alla fattispecie si applica la disciplina della ricongiunzione. In caso di richiesta da parte del Fondo delle Camere di Commercio, a seguito di domanda ex art. 2 della L. 29/1979, le sedi devono trasferire la contribuzione accreditata presso di esse.
Servizio militare e Casse pensioni del Ministero del Tesoro
La parte finale della circolare richiama l’art. 1 della L. 274/1991, che prevede il computo del servizio militare, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 958/1986, con onere a carico delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza. Il Ministero del Tesoro, con circolare n. 9/Ip del 15 novembre 1991, ha fornito istruzioni applicative precisando che:
- sono prese in esame solo le domande presentate dal 30 maggio 1987;
- la norma riguarda esclusivamente il periodo di leva;
- il servizio militare non deve essere già stato valutato da altri istituti previdenziali, come l’Inps.
La circolare ministeriale chiarisce inoltre che, in presenza di domanda di ricongiunzione ai sensi della L. 29/1979, se il tabulato Inps evidenzia contributi figurativi per servizio militare, tale periodo non può essere computato con onere a carico delle Casse e deve invece essere ricongiunto ai sensi della L. 29/1979, salvo che l’Inps trasmetta prima del provvedimento un tabulato sostitutivo depurato da tali contributi.
Se l’assicurato chiede lo stralcio del periodo di servizio militare dal TRC O1 bis relativo a una ricongiunzione non definita, le SAP devono acquisire una domanda di annullamento dei contributi figurativi corrispondenti prima di trasferire un secondo tabulato corretto.
Ulteriore estensione del computo del servizio di leva
La circolare conclude richiamando la L. 412 del 30 dicembre 1991, il cui art. 7, comma 2, prevede il computo dei servizi di leva indipendentemente dall’epoca in cui siano stati prestati. Tale previsione amplia il quadro applicativo richiamato nelle precedenti istruzioni ministeriali.
Punti principali
Contribuzione agricola autonoma 1957/1961 riscattata ex art. 11 L. 233/1990
Per i periodi di contribuzione agricola autonoma riscattati, se l’interessato chiede la ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 o 2 della L. 29/1979, la gestione cambia a seconda dello stato della pratica: se la ricongiunzione è già in corso ma non definita, i periodi riscattati possono essere inseriti nell’operazione; se la ricongiunzione è già conclusa con pagamento totale o parziale dell’onere, è ammessa una seconda domanda ai sensi dell’art. 4 della L. 29/1979; se la domanda è presentata da un pensionato, non si può procedere a ricongiunzione ma solo a supplemento di pensione.
Riesame di ricongiunzioni già definite per contribuzione preesistente
La circolare distingue il caso della contribuzione riscattata da quello della contribuzione già esistente prima della domanda di ricongiunzione. Se, in sede di invio dell’estratto conto delle gestioni autonome, emergono periodi contributivi anteriori alla domanda di ricongiunzione già definita, l’interessato può ottenere il riesame della ricongiunzione già conclusa, perché si tratta di contribuzione la cui titolarità era già preesistente alla domanda.
Modalità operative per il trasferimento dei contributi riscattati
Quando i periodi riscattati vengono inseriti in una ricongiunzione ancora pendente, per il trasferimento all’organismo accentrante in caso di ricongiunzione ex art. 2 si applica la circolare n. 104 del 13 maggio 1988, richiedendo all’assicurato la dichiarazione di responsabilità prevista. I contributi devono essere trasferiti come contributi da riscatto, secondo la circolare n. 505 RCV del 22 novembre 1979. L’onere a carico dell’assicurato va calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Contribuzione riconosciuta ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia
Le regole indicate per la ricongiunzione dei periodi contributivi CD/CM si applicano anche ai riconoscimenti contributivi effettuati nei confronti dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, quando chiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati ai sensi della L. 166/1991 e della L. 29/1979. Per il trasferimento ad altri enti o amministrazioni valgono le norme della contribuzione IVS richiamate dalla circolare n. 505 RCV del 22 novembre 1979. Se i periodi sono stati riscattati e i relativi contributi sono stati oggetto di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 non ancora definita, le SAP devono emettere un nuovo modello TRC O1 bis con i valori di copertura della sistemazione contributiva, cioè la riserva matematica imputata alla Gestione interventi assistenziali e di sostegno, secondo la circolare n. 248 del 25 ottobre 1991.
Dipendenti in ruolo delle Camere di Commercio con previdenza interna
La tutela previdenziale prevista per il personale in ruolo delle Camere di Commercio che fruisce del trattamento di previdenza interno è qualificata come forma di previdenza esclusiva dell’AGO, anche se la prestazione è erogata in capitale e non in rendita. La circolare chiarisce che rileva la natura della prestazione e non la modalità di erogazione; per questo motivo si applica la disciplina della ricongiunzione. In caso di richiesta del Fondo delle Camere di Commercio, a seguito di domanda di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979, le sedi devono trasferire la contribuzione accreditata presso di esse.
Computo del servizio militare presso le Casse pensioni del Ministero del Tesoro
L’art. 1 della L. 274/1991 prevede il computo del servizio militare, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 958/1986, con onere a carico delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza. Le istruzioni ministeriali precisano che sono considerate solo le domande presentate dal 30 maggio 1987, che il beneficio riguarda esclusivamente il periodo di leva e che il servizio militare non deve essere stato già valutato da altri istituti previdenziali, come l’Inps.
Rapporto tra ricongiunzione ex L. 29/1979 e servizio militare
La circolare ministeriale richiamata stabilisce che, se in una domanda di ricongiunzione ex L. 29/1979 il tabulato Inps contiene contributi figurativi relativi al servizio militare, tale servizio non può essere computato con onere a carico delle Casse, ma deve essere ricongiunto ai sensi della L. 29/1979. È possibile il computo solo se, prima dell’adozione del provvedimento di ricongiunzione, l’Inps trasmette un tabulato sostitutivo depurato dei contributi per servizio militare.
Stralcio del servizio militare da una ricongiunzione non definita
Se l’assicurato chiede lo stralcio dal TRC O1 bis del periodo di servizio militare oggetto di una ricongiunzione non ancora definita, le SAP devono far sottoscrivere una domanda di annullamento dei corrispondenti contributi figurativi prima di trasferire un secondo tabulato depurato di tali contributi.
Effetti della L. 412/1991 sul computo del servizio di leva
Viene infine richiamata la L. 412 del 30 dicembre 1991, che all’art. 7, comma 2, prevede il computo dei servizi di leva indipendentemente dall’epoca in cui siano stati prestati.
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