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Interpello

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che le perdite da fair value sui derivati non di copertura siano deducibili, perché i derivati riguardano commodities e energia, cioè gli stessi mercati in cui opera la società; inoltre ritiene che l’attività speculativa sia una naturale estensione del core business e quindi soddisfi il requisito di inerenza.

Deducibilità IRES delle svalutazioni su derivati non di copertura relativi a commodities energetiche e verifica dell’inerenza

Il quesito

La società chiede se i componenti negativi da valutazione al fair value di strumenti derivati non di copertura, contabilizzati a conto economico ai sensi dell’articolo 112 del TUIR, siano deducibili ai fini IRES e se tali componenti possano considerarsi inerenti all’attività d’impresa svolta nel settore energetico.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene deducibili i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche, purché iscritti correttamente a conto economico. Nel caso descritto, tali componenti sono considerati inerenti all’attività ordinaria della società, perché riferiti a operazioni volte a contenere il rischio e a trarre profitto in un mercato ad alta volatilità, e quindi deducibili ai fini IRES ex articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR.

Deducibilità IRES delle svalutazioni su derivati energetici non di copertura e inerenza

L’interpello riguarda una società operante nella produzione e commercializzazione di energia che ha svolto, nel secondo semestre del 202N, operazioni su strumenti finanziari derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche. Il tema centrale è la deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione al fair value di tali derivati e la loro riconducibilità al requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa.

Fattispecie e contesto operativo

La società svolge la propria attività attraverso una centrale elettrica e un ufficio amministrativo, traendo ricavi dalla vendita di energia elettrica sul mercato organizzato, da contratti bilaterali, dalla fornitura di utilities e dalla partecipazione al mercato della capacità. Nel secondo semestre del 202N ha iniziato a negoziare strumenti derivati legati ai prezzi di materie prime e prodotti energetici, qualificati come operazioni non di copertura ma speculative.

Le operazioni sono state gestite da personale interno già presente in azienda, senza l’acquisizione di infrastrutture o software dedicati. L’operatività si è basata su una piattaforma online della banca, su contatti telefonici ed email con controparti e su dati informativi di mercato. I derivati erano principalmente futures e commodity swap aventi come sottostante energia elettrica, gas naturale, CO2/EUA e Brent.

Quesito del contribuente

La società chiede se:

  • i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura siano deducibili ai fini IRES;
  • tali componenti possano considerarsi inerenti all’attività d’impresa e quindi concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Il dubbio nasce anche alla luce di un orientamento giurisprudenziale che, in passato, ha escluso la deducibilità di perdite su derivati non di copertura per difetto di inerenza.

Soluzione interpretativa proposta

La società ritiene deducibili le svalutazioni da fair value, richiamando il fatto che il quadro normativo attuale, in particolare l’articolo 112 del TUIR e il principio di derivazione rafforzata dell’articolo 83, riconosce rilievo fiscale alle componenti positive e negative degli strumenti derivati.

Sostiene inoltre che le pronunce della Cassazione citate non sarebbero decisive, perché riferite a un contesto normativo diverso e a derivati su tassi di interesse, mentre nel caso concreto vi sarebbe piena coerenza tra il sottostante dei derivati e l’attività caratteristica della società. Le operazioni sarebbero, quindi, una naturale estensione del core business nel settore energetico, funzionali anche alla gestione della volatilità dei prezzi e all’ottimizzazione economica dell’attività.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 112 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati;
  • l’articolo 83 del TUIR, in tema di derivazione rafforzata;
  • l’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile;
  • i principi contabili OIC 32 e, per il quadro generale, anche gli IFRS richiamati in relazione alla contabilità di copertura.

L’Agenzia osserva che la disciplina dell’articolo 112 distingue tra:

  • derivati di copertura, trattati secondo i commi 4 e 5;
  • derivati non di copertura, ai quali si applica il comma 3-bis.

Per i derivati non di copertura, i componenti negativi imputati al conto economico in base ai corretti principi contabili assumono rilevanza fiscale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia condivide la soluzione del contribuente e afferma che, nel caso concreto, i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche sono deducibili ai fini IRES.

Il ragionamento dell’Agenzia si fonda su alcuni passaggi:

  • la rilevanza fiscale dei derivati non di copertura è espressamente prevista dall’articolo 112 del TUIR;
  • il giudizio di inerenza va svolto caso per caso, considerando le circostanze specifiche e l’effettiva connessione con l’attività esercitata;
  • nel caso esaminato, dall’istanza e dalla documentazione integrativa emerge che le operazioni su derivati si inseriscono nella funzione aziendale volta a massimizzare il risultato economico complessivo dell’attività di approvvigionamento, produzione, dispacciamento e vendita dell’energia;
  • i derivati su energia elettrica, gas, EUA e Brent servono a gestire la volatilità dei prezzi, presidiare i mercati di riferimento e ottimizzare il margine economico della centrale.

L’Agenzia ritiene quindi plausibile che la componente "speculativa" rappresenti un’estensione coerente dell’operatività ordinaria della società, e che i relativi oneri da fair value siano inerenti all’attività svolta.

Conclusioni operative

La risposta è positiva: i componenti negativi da valutazione al fair value dei derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico nel 202N, sono considerati inerenti e quindi deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR.

L’Agenzia precisa tuttavia che la risposta è resa solo sulla base dei fatti rappresentati dall’istante e resta salvo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in presenza di elementi diversi, non rappresentati o successivi.

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