Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 14/2014

Promozione del marchio etico regionale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 14/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Campania il marchio etico regionale per aziende socialmente responsabili, legato a certificazioni SA8000/ISO 26000/ISO 14000 o equivalenti individuate dalla Giunta. Prevede Commissione regionale, protocollo d’uso, licenza onerosa biennale, controlli semestrali e sanzioni/revoca. Sono fissati termini per registro, richiesta di registrazione comunitaria e disciplina finanziaria iniziale del 2014.

Promozione del marchio etico regionale della Campania

Promozione del marchio etico regionale della Campania

La legge istituisce e disciplina il marchio etico regionale come strumento di valorizzazione delle imprese socialmente responsabili operanti in Campania. Il provvedimento mira a promuovere diritti dei lavoratori, sostenibilità ambientale, legalità e identità territoriale campana.

Finalità e ambito del marchio

La Regione promuove il marchio etico per favorire la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché lo sviluppo sostenibile. In particolare, valorizza:

  • la certificazione SA 8000 e gli standard internazionali connessi alla responsabilità sociale;
  • le norme ISO 26000 e ISO 14000 e l’adeguamento volontario delle imprese alla normativa ambientale;
  • le attività economiche che realizzano prodotti o servizi riconducibili all’identità territoriale campana.

Il marchio è configurato come elemento distintivo della Regione e può essere concesso alle aziende socialmente responsabili per rendere riconoscibili sul mercato i prodotti e i servizi ottenuti senza lavoro minorile o lavoro nero e nel rispetto dell’ambiente e della legalità.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, per:

  • lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa, a tempo pieno o parziale, svolta da minori soggetti all’obbligo scolastico e comunque di età inferiore a 15 anni, salvo le eccezioni di legge che abbassano l’età a 14 anni;
  • lavoro nero si intende il rapporto di lavoro in violazione delle norme internazionali sui diritti del lavoratore e delle norme nazionali vigenti nello Stato in cui si svolge l’attività.

Registrazione del marchio e concessione in uso

Entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio collettivo.

Il marchio etico è concesso in uso dalla Commissione regionale esclusivamente alle imprese che:

  • ne facciano richiesta;
  • siano in possesso della certificazione SA 8000 e si adeguino alle prescrizioni ISO 26000 e ISO 14000, oppure possiedano certificazioni individuate dalla Giunta nel protocollo d’uso;
  • mantengano nel tempo i requisiti richiesti.

L’adesione è volontaria e le imprese concessionarie devono operare nel territorio della Regione Campania. Al momento della concessione sottoscrivono il protocollo d’uso.

Il marchio può essere utilizzato per la valorizzazione dei beni e servizi, per l’attività dell’impresa e per la comunicazione. Sulle confezioni dei prodotti il marchio deve consentire al consumatore di riconoscere prodotti ottenuti senza manodopera minorile o lavoro in violazione delle norme sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell’ambiente e dei principi di legalità.

Presso la direzione generale competente è istituito un Registro regionale delle imprese autorizzate all’utilizzo del marchio, con pubblicazione annuale dell’elenco entro il 30 dicembre nel Bollettino Ufficiale regionale.

Licenza d’uso e contributo economico

La licenza d’uso del marchio è a titolo oneroso e ha durata di 24 mesi. Le somme versate costituiscono un fondo di solidarietà per le imprese vittime di usura.

Entro 6 mesi dalla registrazione del marchio, la Giunta determina l’importo dovuto per il biennio ai fini dell’ottenimento e del mantenimento della licenza. Il mancato pagamento comporta la decadenza di diritto dall’uso del marchio.

Commissione regionale sul marchio etico

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale sul marchio etico.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato e comprende rappresentanti:

  • delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  • dei consumatori, utenti, organismi di cooperazione internazionale e di difesa dei diritti umani e dell’infanzia;
  • delle associazioni ambientalistiche;
  • degli assessori regionali competenti in materia di lavoro, attività produttive, istruzione e sanità, o loro delegati.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti nominati, dura in carica 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto. Si riunisce almeno una volta l’anno e comunque quando necessario o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti; delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Compiti della Commissione

La Commissione:

  • predispone il progetto di protocollo d’uso e propone eventuali modifiche;
  • approva la concessione dell’uso del marchio e dispone attribuzione, sospensione e revoca;
  • svolge ricerche e ispezioni sulle filiere produttive e commerciali;
  • diffonde i risultati delle attività svolte;
  • cura relazioni con organismi nazionali e internazionali;
  • vigila sul corretto uso del marchio, riceve segnalazioni di infrazione e istruisce il procedimento sanzionatorio;
  • promuove la pubblicità del marchio e iniziative di sensibilizzazione sulla responsabilità sociale.

Protocollo d’uso e controlli

Il protocollo d’uso, predisposto dalla Commissione, è approvato dalla Giunta entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione. Esso definisce:

  • requisiti dei beni e dei servizi contraddistinti dal marchio;
  • modalità di produzione e commercializzazione;
  • sanzioni per violazioni degli standard e per abuso del marchio;
  • modalità di concessione della licenza d’uso;
  • modalità di versamento del contributo biennale.

Il protocollo contiene anche un disciplinare dei controlli, con verifiche semestrali sui requisiti dei beni e servizi marchiati. I controlli sono svolti dal dirigente competente della direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, che relaziona semestralmente alla commissione consiliare competente e informa la Commissione.

Revoca, decadenza e sanzioni

Se accerta l’insussistenza o la cessazione delle condizioni per l’uso del marchio, la Commissione rigetta l’istanza o revoca il marchio, previa istruttoria e audizione dei rappresentanti dell’impresa interessata. In caso di infrazioni, il presidente assegna a un commissario l’istruttoria, con contestazione formale all’azienda e termine non inferiore a 15 giorni per memorie, documenti e richiesta di audizione; il relatore riferisce alla Commissione entro i 15 giorni successivi.

Per infrazioni di lieve entità, la Commissione può concedere un termine per rimuovere le irregolarità e contestualmente irrogare una sanzione amministrativa, con decadenza in caso di inadempimento. La Giunta determina, con regolamento da adottare entro 6 mesi dalla registrazione comunitaria del marchio, gli importi minimo e massimo della sanzione.

La revoca è resa nota al pubblico con adeguate iniziative informative e mediante pubblicazione su due quotidiani regionali e sul sito dell’assessorato competente.

Aspetti finanziari

Per l’avvio della legge è autorizzata una spesa di 40.000 euro per il 2014, coperta mediante prelievo dal fondo di riserva della Missione 20. Dal 2015 le quote annuali sono stabilite dalla legge di bilancio regionale.

Le entrate derivanti dalla licenza d’uso del marchio e dalle sanzioni sono versate alla Regione e confluiscono nel Titolo 1, Tipologia 101.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.