L.R. Campania 22/2014
Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania pesca marittima, acquicoltura, maricoltura, pescaturismo e ittiturismo, organizzazione istituzionale, distretti di pesca, concessioni e controlli. Prevede anche il Programma triennale regionale e il piano di destinazione delle aree a mare. Molte misure operative sono coordinate da atti successivi e da normativa UE/nazionale; parte della disciplina è ormai datata ma resta in vigore salvo incompatibilità o abrogazioni.
Disciplina della pesca marittima e dell’acquicoltura in Campania
Disciplina della pesca marittima e dell’acquicoltura in Campania
La legge definisce il quadro regionale per la tutela e lo sviluppo del settore ittico in Campania, comprendendo pesca marittima, acquicoltura, maricoltura, pescaturismo, ittiturismo, pesca sportiva e gestione delle aree a mare. Il provvedimento si coordina con la normativa europea e nazionale e demanda numerosi aspetti applicativi a programmazione regionale, regolamenti e atti della Giunta.
Principi e finalità generali
La Regione promuove la tutela, l’incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, la conservazione ambientale e lo sviluppo economico-sociale della pesca e dell’acquicoltura. L’attività di maricoltura deve rispettare sicurezza alimentare, qualità del prodotto, ecosostenibilità, ambiente, paesaggio e qualità delle acque, in coerenza con le attività economiche legate al mare e alle coste regionali.
Le finalità includono, tra le altre:
- uso razionale delle risorse alieutiche e sviluppo delle marinerie campane;
- sostegno alla cooperazione e all’associazionismo;
- promozione di imprese, filiere, infrastrutture portuali e punti di sbarco;
- gestione integrata della fascia costiera e compatibilità ambientale degli impianti;
- ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento delle conoscenze;
- formazione professionale, anche per pescaturismo e ittiturismo;
- valorizzazione delle produzioni ittiche tipiche, della cultura del mare e delle tradizioni locali.
Funzioni amministrative e assetto istituzionale
La Regione esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione e coordinamento, definizione degli strumenti di concertazione con lo Stato, raccordo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, elaborazione degli indirizzi di politica regionale, coordinamento delle emergenze e promozione di divulgazione, sperimentazione e ricerca.
Ai Comuni sono affidate le funzioni di attuazione degli interventi strutturali e infrastrutturali e la promozione della pesca sportiva a mare d’intesa con le associazioni del settore. Essi esercitano anche le funzioni in materia di ittiturismo previste dalla legge.
Le aree marine protette e i relativi organismi di gestione restano disciplinati dalla normativa vigente.
Organi di concertazione e partecipazione
È istituita la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell’acquicoltura. È presieduta dal Presidente della Giunta o da un delegato e comprende rappresentanti di struttura regionale, enti locali, associazioni ambientaliste, mondo scientifico, organizzazioni professionali, sindacati, autorità di bacino, autorità portuali, pesca sportiva e aree marine protette. La partecipazione è gratuita.
La Consulta ha finalità di crescita della cultura del mare, protezione dell’ambiente marino, sviluppo sostenibile delle zone costiere e analisi delle condizioni di vita, lavoro, salute e sicurezza dei pescatori e delle loro famiglie. Convoca annualmente la conferenza del mare; la prima conferenza doveva essere convocata entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
Sono inoltre istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le aree provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, da riunirsi periodicamente presso i Comuni competenti. La Giunta regionale ne disciplina funzionamento e compiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Anche la loro partecipazione è gratuita.
Distretti di pesca e consorzi di gestione della piccola pesca
La legge istituisce i distretti di pesca per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo del settore, la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e la gestione sostenibile delle risorse e della biodiversità.
La costituzione avviene su richiesta di almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, previa intesa con i Comuni interessati. La struttura regionale competente cura l’istruttoria e lo studio di fattibilità. Il distretto è istituito con delibera della Giunta, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Consulta regionale, con apposita cartografia.
Il distretto è gestito da un Comitato composto da rappresentanti del Comune capofila, della Regione, dei Comuni marittimi interessati, delle associazioni cooperative e imprenditoriali della pesca, delle organizzazioni sindacali, dell’ASL, dei consorzi di gestione della piccola pesca, dei mercati ittici e della pesca sportiva. Può partecipare anche un rappresentante delle Capitanerie di porto. La sede è presso il Comune competente e la partecipazione ai lavori è gratuita.
I distretti perseguono obiettivi di gestione razionale delle zone marine, uso ottimale delle risorse, razionalizzazione dello sforzo di pesca, supporto tecnico e consulenza, trasferimento di innovazioni, formazione professionale, sviluppo integrato delle attività costiere, progetti di sviluppo, miglioramento delle condizioni socio-economiche e promozione di ittiturismo e pescaturismo.
Essi disciplinano la conservazione e gestione delle risorse marine mediante piani locali su:
- regolamentazione della pesca, periodi, attrezzi, giornate e orari;
- aree di tutela biologica assoluta;
- aree di riproduzione;
- aree di allevamento.
I piani sono approvati dalla Giunta regionale. Le modalità di funzionamento del distretto sono definite da regolamento del Comitato di gestione, entro tre mesi dall’insediamento, e approvato dalla Giunta.
I Consorzi della piccola pesca artigianale collaborano con i distretti nell’attuazione dei piani locali, nella valorizzazione della qualità del pescato, nei progetti di sviluppo e nella realizzazione di strutture di supporto a terra e centri servizi, con oneri a carico dei distretti. I Comuni possono anche istituire servizi di vigilanza in materia di pesca mediante agenti giurati, a loro spese.
Programmazione regionale e pianificazione delle aree a mare
La Giunta regionale approva ogni triennio il Programma triennale della pesca e dell’acquicoltura, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, su proposta della struttura competente, d’intesa con la Consulta regionale e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Programma ha durata triennale e i successivi piani devono essere predisposti entro 180 giorni dalla scadenza.
Il Programma comprende sezioni dedicate a:
- studio delle potenzialità produttive e rilevazione statistica;
- analisi SWOT e valutazione ambientale strategica;
- linee guida per i distretti e il controllo dello sforzo di pesca;
- censimento di strutture e infrastrutture del settore;
- strategie di sviluppo, interventi strutturali, ricerca e formazione;
- rafforzamento dell’associazionismo delle imprese;
- quadro finanziario pluriennale.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la struttura regionale competente propone l’avvio delle procedure per il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per pesca e acquicoltura. Il piano individua le aree idonee, definisce vincoli e prescrizioni, e viene approvato dalla Giunta sentita Consulta e Commissione consiliare. I Comuni attuano poi il piano comunale di concessioni. Il piano individua anche le aree non idonee a maricoltura, mitilicoltura e stabulazione dei pesci.
Le aree a mare individuate sono soggette a limitazioni su specie catturabili, tempi e modalità di prelievo. La Regione può favorire, mediante accordi di programma, interventi coerenti con il principio precauzionale, le convenzioni internazionali e la gestione integrata delle zone costiere.
Attività di sostegno, ricerca, formazione e divulgazione
La Regione favorisce la ricerca su pesca, acquicoltura e maricoltura secondo il Programma triennale. Promuove inoltre iniziative di divulgazione della cultura delle acque marine nelle scuole, con studi di settore, concorsi, borse di studio, stage e corsi post-laurea, i cui oneri sono a carico degli enti proponenti.
Sono favoriti anche corsi di formazione professionale per gli addetti al settore, sempre secondo il Programma triennale e con oneri a carico degli enti proponenti. La struttura regionale competente, d’intesa con turismo e cultura, sostiene manifestazioni culturali, musicali e sportive e sagre dedicate al consumo di specie ittiche marine e della maricoltura.
Pescaturismo e ittiturismo: nozione, qualificazione e attività consentite
La legge disciplina in modo dettagliato le attività connesse alla pesca e all’acquicoltura, in particolare pescaturismo e ittiturismo.
Sono attività connesse, se non prevalenti rispetto alla pesca e svolte dall’imprenditore ittico con prodotti prevalentemente propri o con attrezzature/risorse dell’impresa:
- pescaturismo;
- ittiturismo;
- attività di allevamento, prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e promozione dei prodotti ittici.
La prevalenza dell’attività ittica è richiesta in senso funzionale e temporale: il tempo-lavoro nella pesca deve essere superiore a quello impiegato nelle attività di ittiturismo e pescaturismo. La prova è data con relazione sui giorni di pesca dell’imbarcazione o della cooperativa.
Le finalità delle attività di pescaturismo e ittiturismo sono la valorizzazione del turismo sostenibile, delle tradizioni di pesca, dei prodotti freschi o trasformati, la riduzione dello sforzo di pesca e l’integrazione del reddito degli addetti.
Tra le attività ammesse:
- per il pescaturismo: imbarco di persone non appartenenti all’equipaggio, cattura con attrezzi della licenza salvo quelli a traino, somministrazione di pasti a bordo, alloggio notturno, pesca sportiva, attività divulgative e itinerari acquatici;
- per l’ittiturismo: alloggio in camere o unità abitative, ospitalità in spazi aperti per campeggiatori, somministrazione di pasti, vendita e degustazione di prodotti trasformati, attività ricreative e didattiche, itinerari acquatici.
Le attività possono comprendere anche convenzioni con enti locali per la valorizzazione del territorio, delle coste e dell’ambiente marino.
Strutture, requisiti igienico-sanitari e sicurezza
Per l’ittiturismo possono essere utilizzati, nel rispetto dell’edilizia, i locali dell’abitazione dell’imprenditore ittico, gli edifici e le pertinenze nella sua disponibilità. La ristrutturazione deve rispettare tipologie architettoniche locali, caratteristiche ambientali e tecnologie per il risparmio energetico.
In materia igienico-sanitaria si applica la normativa vigente su edilizia, produzione e somministrazione di alimenti e bevande. L’autorità sanitaria tiene conto della limitata quantità delle produzioni, dei metodi tradizionali e dell’impiego di propri prodotti ittici. Per pasti fino a dieci, oltre l’equipaggio, è possibile usare la cucina domestica o di bordo; per l’alloggio fino a dieci posti letto è sufficiente il requisito di abitabilità. Gli edifici destinati all’ittiturismo devono rispettare le norme su accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.
Per il pescaturismo, l’imbarco di persone diverse dall’equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza dell’Autorità marittima.
Registro regionale degli operatori e abilitazione all’esercizio
È istituito il Registro regionale degli operatori dell’ittiturismo e del pescaturismo presso la struttura regionale competente.
Possono iscriversi i soggetti previsti dalla normativa statale di settore e gli operatori che, nel triennio, non abbiano riportato condanne definitive per specifici delitti in materia di frode/igiene/sanità, non siano sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati dichiarati delinquenti abituali.
L’iscrizione degli operatori di pescaturismo è automatica dopo la comunicazione dell’Autorità marittima dell’autorizzazione; per l’ittiturismo avviene dopo la comunicazione alla struttura regionale competente conseguente alla SCIA. La Regione può affidare, senza oneri, la formazione degli operatori e degli accompagnatori/animatori a organismi di categoria e di formazione accreditati.
L’iscrizione è negata o revocata anche in caso di determinati reati e misure di prevenzione. La qualifica e la denominazione di azienda ittituristica possono essere usate solo dagli iscritti al Registro muniti di ricevuta SCIA.
L’avvio dell’ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente. Le variazioni vanno comunicate entro 30 giorni. Il pescaturismo è autorizzato dall’Autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca.
Obblighi degli operatori
Gli operatori dell’ittiturismo devono:
- iniziare l’attività entro 60 giorni dalla SCIA;
- rispettare la normativa e comunicare le variazioni;
- comunicare tariffe, aperture e chiusure al Comune;
- esporre la ricevuta della SCIA;
- osservare le norme di pubblica sicurezza;
- trasmettere alla Regione i dati aziendali e l’offerta per l’inserimento nel portale web regionale.
Gli armatori o le cooperative autorizzati al pescaturismo devono rispettare precise condizioni operative: limiti di distanza dalla costa, condizioni meteo-marine, ritorno nel porto di partenza o di compartimento in caso di necessità, regole per minori, dotazioni di bordo nel periodo invernale, uso dei sistemi consentiti dalla licenza e, per le unità con attrezzi a traino, rinuncia e sbarco/sigillatura di tali sistemi prima dell’attività. Sono previste ulteriori regole per l’uso di attrezzi sportivi, per le navi sotto le 10 tonnellate e per le concessioni in mitilicoltura, allevamento in mare e tonnare.
Pesca sportiva a mare
La pesca sportiva è soggetta alla disciplina della legge regionale. Sono elencati gli attrezzi consentiti, con divieto di usare strumenti diversi, obbligo di esibire documento di identità e comunicazione di esercizio della pesca sportiva.
La struttura regionale competente, sentite le associazioni sportive e le organizzazioni di categoria, individua nei porti le aree per la pesca sportiva e i campi di gara permanenti.
La legge pone limiti puntuali agli attrezzi e all’attività:
- dimensioni massime di bilance e giacchi/rezzagli/sparvieri;
- massimo tre canne per pescatore;
- massimo 150 ami complessivi per palangaro per imbarcazione;
- massimo due nasse per imbarcazione;
- divieto di fonti luminose salvo specifiche eccezioni;
- divieto di praticare pesca sportiva entro 1000 metri da unità in pesca professionale.
Per la pesca subacquea è richiesto l’uso in apnea, con specifici divieti di raccolta di coralli o molluschi e di esercizio in determinate distanze da spiagge, impianti, navi e zone di transito, nonché dal tramonto al sorgere del sole. Il subacqueo deve segnalarsi con bandiera rossa a striscia bianca, mantenere il raggio massimo di 50 metri dalla verticale del mezzo o del galleggiante ed essere seguito da una persona a bordo con cima idonea al recupero.
Il pescatore sportivo non può superare 5 kg giornalieri complessivi di catture, salvo il singolo pesce di peso superiore, e non può catturare più di una cernia al giorno.
Concessioni per maricoltura, stabulazione e aree di ormeggio
La richiesta di concessione di uno spazio a mare per maricoltura o stabulazione va presentata all’autorità competente con le certificazioni previste. L’istanza è pubblicata per 15 giorni presso Autorità marittima, Albo pretorio comunale e BURC. Deve includere un piano di investimento con parametri tecnici e scientifici e un programma di aggiornamento delle maestranze.
Per effetto della modifica del 2019, la durata della concessione demaniale è determinata sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli dei finanziamenti pubblici e con le prescrizioni statali di settore.
Prima del rilascio della concessione va acquisito il parere motivato dell’autorità ambientale competente, che conclude la valutazione di impatto ambientale.
La concessione è subordinata all’idoneità dell’area e a condizioni generali: assenza di biocenosi significativamente attive, profondità adeguata della colonna d’acqua salvo mitili, idrodinamismo favorevole e tecnologie a basso impatto, con divieto di sostanze chimiche dannose. Nelle more del piano regionale di destinazione produttiva, le concessioni restano possibili con requisiti temporanei e hanno durata limitata, essendo revocabili se il piano successivo accerta l’inidoneità dell’area.
Per l’installazione dell’impianto di allevamento a mare il Comune rilascia l’autorizzazione e svolge controlli annuali.
I pescatori, singoli o associati, possono chiedere concessioni di aree a terra o a mare per ormeggio e attività connesse alla pesca; anche in questo caso l’istanza è pubblicata per 15 giorni e deve essere corredata da piano di attività utile alle valutazioni tecnico-economiche e igienico-sanitarie.
Sostegno pubblico e aspetti finanziari
La Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale per definire gli interventi ammissibili a contributo. Entità del contributo, tipologie di intervento, spese ammissibili, beneficiari e modalità di erogazione sono disciplinati secondo la normativa UE sugli aiuti di Stato.
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale e si attua con risorse già disponibili.
Controlli, sanzioni e vigilanza
I controlli e le sanzioni amministrative sono regolati dalla normativa vigente in materia di pesca. I Comuni possono istituire servizi di vigilanza utilizzando agenti giurati, con requisiti e nomina secondo la normativa applicabile.
Attuazione e entrata in vigore
La Giunta regionale deve emanare il regolamento di attuazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Profilo di attualità della disciplina
La legge, pur essendo formalmente vigente nel testo consolidato, contiene numerose previsioni programmatiche e organizzative legate a scadenze ormai trascorse e rimandi a discipline settoriali vigenti. Per questo, nel presente contesto, il provvedimento è in larga parte di interesse storico-sistematico, mentre restano più utili le norme operative su concessioni, attività connesse, controlli e organizzazione del settore, nei limiti della disciplina oggi applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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