Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 434 del 23/06/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Art. 24 d.l. 19/05/2020 n.34 - Trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali e effetti sugli versamenti IRAP

Il quesito

La società X SRL, derivante da trasformazione di X SNC con decorrenza 31/01/2020, chiede se e come applicare l'agevolazione di cui all'art.24 d.l. n.34/2020 (esenzione del saldo IRAP relativo al periodo in corso al 31/12/2019 e della prima rata di acconto 2020) ai due periodi d'imposta risultanti dalla trasformazione (ante trasformazione 01/01/2020-31/01/2020 e post trasformazione 01/02/2020-31/12/2020) e quale calcolo adottare per il saldo e gli acconti.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente propone di considerare per il periodo ante trasformazione il primo acconto IRAP 2020 non dovuto (acconto figurativo pari al 50% dell'IRAP del periodo ante) e di versare il saldo relativo al periodo ante; per il periodo post trasformazione esclude dal calcolo del saldo un importo corrispondente al minor valore tra la differenza tra l'acconto storico 2020 e l'acconto ante non versato e la differenza tra l'acconto figurativo sul periodo post e l'acconto ante non versato.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che la norma del d.l. n.34/2020 esonera il versamento del saldo IRAP relativo al periodo in corso al 31/12/2019 e della prima rata di acconto 2020 nei limiti previsti; richiamata la disciplina sulle trasformazioni e la presentazione della dichiarazione frazionata (art.5-bis DPR 322/1998). Nel caso concreto, per effetto della continuità della soggettività passiva: per il periodo ante trasformazione il primo acconto IRAP 2020 non andava versato e il saldo va versato nei termini previsti, ridotto dell'importo dell'acconto non dovuto; per il periodo post trasformazione il primo acconto IRAP 2020 doveva essere versato e la base da usare è l'imposta risultante dalla dichiarazione 1/01-31/01/2020; inoltre il primo acconto figurativo da sottrarre non può eccedere le percentuali indicate dalle circolari (40% o 50%) e va applicato secondo le indicazioni della circolare 27/E/2020.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.