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Messaggio

Messaggio numero 4570 del 06-12-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2019 l’età minima per l’assegno sociale e per alcune prestazioni assistenziali collegate passa a 67 anni. Vengono chiariti anche gli effetti transitori per chi compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, che resta considerato ultrassessantacinquenne.

Adeguamento dal 1° gennaio 2019 del requisito anagrafico per assegno sociale e prestazioni assistenziali collegate

Adeguamento del requisito anagrafico per assegno sociale e prestazioni collegate

Il documento illustra l’aggiornamento del requisito anagrafico previsto per l’assegno sociale e per altre prestazioni assistenziali collegate, in conseguenza dell’incremento della speranza di vita. Vengono richiamate le basi normative e precisati gli effetti decorrenti dal 1° gennaio 2019, con particolare attenzione alle situazioni transitorie.

Quadro normativo e meccanismo di aggiornamento

L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni per l’assegno sociale sia aggiornato con cadenza triennale. L’aggiornamento deve essere disposto con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della decorrenza di ciascun aggiornamento.

Evoluzione del requisito anagrafico

Il testo ricostruisce i precedenti adeguamenti:

  • a seguito degli aggiornamenti del 2013 e del 2016, il requisito è stato innalzato prima a 65 anni e 3 mesi e poi a 65 anni e 7 mesi;
  • con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età per l’accesso all’assegno sociale è diventata 66 anni e 7 mesi.

Adeguamento disposto per il 2019

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha disposto l’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, fissando un innalzamento di 5 mesi. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo per:

  • l’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
  • l’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a 67 anni, rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.

Effetti sulle prestazioni assistenziali per invalidi civili e sordi

Per effetto del medesimo innalzamento, dal 1° gennaio 2019:

  • la pensione d’inabilità civile;
  • l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
  • la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concedibili, in presenza del riconoscimento del requisito sanitario e delle ulteriori condizioni socio-economiche previste, ai soggetti di età non inferiore ai 18 anni e fino al compimento dei 67 anni.

Regime transitorio per chi compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018

Il documento chiarisce che, analogamente a quanto già precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, coloro che raggiungono l’età prevista dalla normativa vigente al 2018, cioè 66 anni e 7 mesi, entro il 31 dicembre 2018, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale. Ne derivano due conseguenze:

  • se la domanda di assegno sociale viene presentata dopo il 1° gennaio 2019, tali soggetti sono considerati titolari del requisito anagrafico anche se non hanno ancora compiuto i 67 anni;
  • se nel corso del 2019 richiedono il riconoscimento dell’invalidità civile prima del compimento dei 67 anni, in caso di accoglimento saranno comunque classificati come invalidi “ultrasessantacinquenni”, con conseguente preclusione alla pensione di inabilità o all’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, nonché alla pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Sintesi operativa

Il documento ha quindi la funzione di aggiornare gli operatori sul nuovo limite anagrafico di 67 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di precisare che la posizione di chi ha maturato 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 resta tutelata dal regime previgente per quanto riguarda la qualificazione come ultrassessantacinquenne.

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