Messaggio numero 4477 del 29-11-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce quando può essere riconosciuta la pensione di invalidità specifica agli iscritti al Fondo volo: è necessario che l’inidoneità al volo derivi da un provvedimento delle autorità mediche competenti e che il rapporto di lavoro sia stato risolto per tale causa. La prestazione può spettare anche se la declaratoria definitiva di inidoneità interviene dopo la cessazione del rapporto, purché il procedimento sia iniziato in costanza di rapporto e la cessazione sia dipesa dall’inabilità al volo; resta invece esclusa se il rapporto si interrompe per motivi diversi.
Chiarimenti sul riconoscimento della pensione di invalidità specifica per gli iscritti al Fondo volo
Chiarimenti sul riconoscimento della pensione di invalidità specifica per il Fondo volo
Il documento fornisce precisazioni sul procedimento di riconoscimento della pensione di invalidità specifica in favore degli iscritti al Fondo volo, richiamando le indicazioni già rese con il messaggio n. 7134 del 24 novembre 2015. L’obiettivo è chiarire in quali casi la prestazione possa essere riconosciuta quando la valutazione di inidoneità al volo si sviluppa in più fasi e si conclude dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Quadro normativo e requisiti generali
Ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 859/1965, gli iscritti al Fondo volo hanno diritto alla pensione di invalidità se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- possesso di un periodo utile di almeno dieci anni;
- presenza di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo;
- sopravvenuta inabilità permanente all’esercizio della professione autorizzata da regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente;
- risoluzione del rapporto di lavoro che comporta l’obbligo di iscrizione al Fondo a causa di tale invalidità.
Precisazioni sul procedimento di accertamento dell’inidoneità
Il messaggio precisa che la prestazione di invalidità specifica può essere riconosciuta anche quando il provvedimento di inidoneità permanente intervenga dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo a determinate condizioni.
In particolare:
- il procedimento di accertamento dell’inidoneità al volo deve essere iniziato mentre il rapporto di lavoro è ancora in essere;
- il rapporto di lavoro deve essere stato risolto a causa dell’inidoneità al volo;
- la successiva declaratoria definitiva deve riguardare la medesima patologia già accertata in via temporanea.
Tale ipotesi è ricondotta ai casi in cui l’Autorità medica competente, riconosciuta un’inidoneità al volo, non ne dichiari subito la definitività ma rinvii l’esito finale a una visita successiva, che di regola avviene dopo tre o sei mesi dal primo accertamento.
Autorità mediche competenti e valore dei provvedimenti
Il documento specifica che, ai fini del riconoscimento della prestazione, rilevano esclusivamente i provvedimenti di inidoneità, temporanea o permanente, provenienti dalle seguenti Autorità mediche competenti:
- I.M.A.S.;
- AeMC;
- S.A.S.N.;
- AME.
Se alla visita successiva il lavoratore viene giudicato idoneo, il procedimento di inidoneità si chiude senza effetti ai fini della prestazione. Se invece viene confermata in via definitiva l’inidoneità per la stessa patologia, il diritto alla pensione di invalidità specifica sussiste anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato già risolto prima del provvedimento finale, purché la cessazione sia stata determinata dall’inabilità al volo, inizialmente temporanea e poi riconosciuta permanente.
Esclusione del diritto in caso di cessazione per cause diverse
La prestazione non può essere riconosciuta se il rapporto di lavoro si risolve per motivi diversi dall’inidoneità al volo. Il messaggio ribadisce quindi che il nesso causale tra inidoneità e cessazione del rapporto è elemento essenziale per l’accesso alla prestazione.
Esempio applicativo fornito nel messaggio
A titolo esemplificativo, viene descritto il caso di un iscritto al Fondo volo:
- riconosciuto temporaneamente inidoneo al volo il 15 gennaio 2018;
- rinviato a visita successiva il 15 aprile 2018;
- riconosciuto permanentemente inidoneo in tale ultima visita per la medesima patologia.
In questo scenario, la prestazione è riconosciuta solo se:
- il rapporto di lavoro viene risolto in conseguenza dell’inidoneità permanente accertata il 15 aprile 2018;
- oppure il rapporto viene risolto dopo il 15 gennaio 2018 ma prima del 15 aprile 2018, e la risoluzione è comunque determinata dall’inidoneità al volo.
Non sussiste invece il diritto alla prestazione se:
- il rapporto di lavoro era già cessato alla data del 15 gennaio 2018;
- il rapporto è cessato successivamente a tale data per ragioni diverse dall’inidoneità al volo.
Sintesi operativa
In conclusione, il documento conferma che la pensione di invalidità specifica per gli iscritti al Fondo volo richiede non solo il possesso dei requisiti contributivi e anagrafico-professionali previsti dall’articolo 22 della legge n. 859/1965, ma anche un rigoroso collegamento tra procedimento medico di inidoneità e cessazione del rapporto di lavoro. La tutela opera anche se la definitività dell’inidoneità è accertata dopo la risoluzione del rapporto, ma non se quest’ultima è avvenuta per cause estranee all’inabilità al volo.
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