Messaggio numero 4569 del 06-12-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che per continuare a percepire l’assegno di natalità è necessario presentare una nuova DSU per l’ISEE minorenni entro il 31 dicembre 2018; in mancanza, la domanda 2017 decade e si perdono le mensilità 2018. Dal 1° gennaio 2019 occorre comunque rinnovare la DSU anche per i beneficiari della misura introdotta dalla legge n. 205/2017.
Istruzioni sul rinnovo della DSU/ISEE per l’assegno di natalità 2015-2018
Rinnovo della DSU/ISEE per l’assegno di natalità
Il documento fornisce indicazioni operative sul mantenimento del diritto all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e sulla necessità di aggiornare annualmente la DSU ai fini dell’ISEE minorenni. L’obiettivo è chiarire quando il mancato rinnovo comporta la sospensione o la decadenza della prestazione e quali effetti produce la presentazione tardiva o tempestiva della dichiarazione.
Ambito normativo e gestione della prestazione
Dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità previste dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014, provvedendo al pagamento delle mensilità ai soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni operative erano state fornite con la circolare n. 93/2015.
Successivamente, l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha esteso il beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Le istruzioni di dettaglio per tale ampliamento erano state rese con la circolare n. 50/2018.
Requisito della DSU e validità dell’ISEE
Per richiedere l’assegno è necessario presentare preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo il D.P.C.M. n. 159/2013, includendo nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
Il documento evidenzia che le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Ne deriva che, pur essendo la domanda di assegno normalmente presentata una sola volta, di regola nell’anno di nascita o adozione, il beneficiario deve rinnovare la DSU per ciascun anno di spettanza della prestazione, così da consentire la verifica annuale dell’ISEE.
È ribadito che il possesso di un ISEE in corso di validità non è richiesto solo per l’accoglimento iniziale della domanda, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi; per questo motivo il requisito ISEE viene verificato annualmente insieme agli altri requisiti di legge.
Situazione riscontrata e sospensione dei pagamenti
Dalla verifica della procedura di gestione delle domande è emerso che molti utenti che avevano presentato domanda per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai sensi della legge n. 190/2014 non avevano ancora presentato la DSU necessaria al rilascio dell’ISEE per il 2018. Questa mancanza ha determinato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno 2018, pur in presenza di una prestazione che, per sua durata triennale, potrebbe essere ancora corrisposta.
Termine per il rinnovo: 31 dicembre 2018
Per consentire all’Istituto di riprendere il pagamento delle mensilità sospese, e sempre che permangano i requisiti di legge, gli utenti che avevano l’assegno in pagamento nel 2017 devono presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Tale adempimento è richiesto ai fini dell’ISEE minorenni 2018.
Effetti della presentazione o del mancato rinnovo della DSU
Il documento distingue due conseguenze principali:
- se la DSU viene presentata entro il 31 dicembre 2018, la domanda sospesa viene riattivata e l’erogazione riprende dal mese successivo alla presentazione, con pagamento anche delle mensilità arretrate del 2018;
- se la DSU non viene presentata entro tale termine, la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità del 2018 non sono più corrispondibili.
In caso di decadenza, l’utente che abbia presentato domanda nel 2017 o nel 2016 e sia ancora in possesso dei requisiti potrà presentare una nuova domanda nel 2019, limitatamente al periodo residuo e con decorrenza dalla data di presentazione. Tuttavia, non sarà possibile recuperare le mensilità del 2018.
Esempio applicativo riportato nel documento
Viene richiamata una casistica esemplificativa relativa a un figlio nato a maggio 2017. Si ipotizza che l’utente abbia presentato DSU a giugno 2017 e domanda di assegno a luglio 2017, con percezione del beneficio fino a dicembre 2017, sempre che nella DSU sia correttamente presente il figlio per cui si richiede l’assegno.
Per l’anno 2018 il documento prospetta due alternative:
- se la DSU è presentata entro il 31 dicembre 2018, la domanda sospesa si riattiva, il pagamento riprende dal mese successivo e vengono corrisposte anche le mensilità arretrate del 2018; la DSU così presentata vale fino al 15 gennaio 2019;
- se la DSU non è presentata entro il 31 dicembre 2018, la domanda del 2017 decade, le mensilità 2018 si perdono e l’eventuale nuova domanda potrà produrre effetti solo dal mese di presentazione nel 2019.
Indicazioni per il 2019 e per i beneficiari della legge n. 205/2017
Il documento invita tutti gli aventi diritto all’assegno nel 2019, inclusi coloro che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2019. Ciò è necessario per consentire all’Istituto di verificare la permanenza dei requisiti di legge e garantire la regolare erogazione delle mensilità spettanti per il 2019.
Viene inoltre precisato che l’obbligo di rinnovo dell’ISEE dal 1° gennaio 2019 riguarda anche i beneficiari dell’assegno riconosciuto ai sensi della legge n. 205/2017.
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