Risoluzione n. 118 del 30/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione afferma che il costo per la redazione dell’atto notarile di vincolo unilaterale, necessario per ottenere la riduzione del contributo edilizio nel recupero abitativo di un sottotetto, è detraibile insieme agli oneri edilizi strettamente connessi all’intervento ex art. 16-bis TUIR.
Detrazione IRPEF per spese notarili connesse al recupero del sottotetto
Detrazione per spese notarili nel recupero abitativo del sottotetto
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per la redazione di un atto notarile di vincolo unilaterale a favore del Comune, resosi necessario nell’ambito di lavori di recupero abitativo di un sottotetto di proprietà del contribuente. L’Agenzia delle Entrate esamina se tale costo possa essere ricompreso tra le spese detraibili per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quesito del contribuente
Il contribuente dichiara di aver avviato lavori di recupero ai fini abitativi del sottotetto di sua proprietà e di aver ottenuto il relativo permesso di costruire dal Comune in data 23 aprile 2014. Rappresenta inoltre di aver sostenuto una spesa notarile per la redazione di un atto di vincolo unilaterale a favore del Comune, ritenuto necessario per il rilascio del titolo edilizio. Chiede se possa detrarre nella dichiarazione dei redditi dell’anno in corso il 50% di tale spesa, allegando atto notarile, permesso di costruzione, fattura del notaio e bonifico.
Quadro normativo sulla detrazione per recupero edilizio
L’Agenzia ricorda che la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012 tramite l’inserimento dell’art. 16-bis nel TUIR ad opera dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 201 del 2011.
Viene richiamato anche il regime agevolato temporaneo previsto dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, che ha elevato la detrazione al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Successivamente, la legge n. 147 del 2013 ha esteso l’aliquota del 50% alle spese sostenute nel 2014 e fissato l’aliquota del 40% per le spese sostenute nel 2015.
Soggetti beneficiari e interventi agevolabili
La detrazione spetta ai soggetti passivi IRPEF, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo e che sostengono le spese rimaste effettivamente a loro carico. Sono indicati, tra i soggetti legittimati, il proprietario o nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di uso, usufrutto o abitazione, nonché inquilino e comodatario.
Quanto agli interventi, l’art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR richiama, per le singole unità immobiliari residenziali, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, con esclusione della nuova costruzione, salvo i parcheggi pertinenziali.
Spese detraibili e oneri connessi all’intervento
L’Agenzia richiama le circolari n. 57/E del 1998 e n. 121/E del 1998, secondo cui rientrano tra gli oneri detraibili anche:
- l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- altri costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti previsti dal d.m. n. 41 del 1998.
Inquadramento dell’intervento sul sottotetto
L’intervento descritto consiste nel recupero ai fini abitativi del sottotetto, per il quale è stato rilasciato un titolo abilitativo dal Comune. Dal titolo risulta che l’intervento è finalizzato al “recupero sottotetto ai fini abitativi” ai sensi della legge regionale Piemonte n. 21 del 1998, con destinazione d’uso residenziale.
La risoluzione richiama la legge regionale Piemonte 6 agosto 1998, n. 21, che consente il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza, qualificando tali interventi come interventi su fabbricati esistenti. Richiama inoltre la circolare regionale n. 1/PET del 25 gennaio 1999, che descrive il recupero dei sottotetti come intervento riferito a edifici esistenti e lo qualifica come restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia ricorda anche il proprio precedente orientamento secondo cui è ammesso alla detrazione il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita. Viene altresì ribadito che, in caso di ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, poiché l’ampliamento integra nuova costruzione.
Atto notarile di vincolo unilaterale e sua rilevanza fiscale
L’atto notarile di vincolo unilaterale è stato redatto in applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 21 del 1998. Tale disciplina prevede che il rilascio della concessione edilizia comporti il pagamento di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, con riduzione del 50% qualora il richiedente, contestualmente al rilascio della concessione, registri e trascriva una dichiarazione notarile con cui le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell’unità immobiliare principale.
Secondo l’Agenzia, la redazione dell’atto non è un atto necessario alla realizzazione degli interventi edilizi in sé, ma è funzionale a ottenere la riduzione del contributo edilizio dovuto per il permesso di costruire. Poiché il contributo agevolato è considerato un onere strettamente connesso all’intervento edilizio e quindi detraibile, anche il costo dell’atto notarile che ne incide la quantificazione deve seguire il medesimo regime fiscale.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale è ammesso in detrazione, in quanto rilevante per la determinazione dell’importo del contributo edilizio detraibile e quindi assimilabile agli oneri strettamente connessi all’intervento di recupero edilizio.
Limiti della risposta
La risoluzione precisa che la risposta riguarda esclusivamente i profili fiscali del quesito e non comporta alcuna valutazione su aspetti catastali, che non sono oggetto dell’istanza.
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